Mantenimento figli: nozione di spesa straordinaria e spesa ordinaria e relativo elenco
Si segnala la sentenza n. 189 del 24 febbraio 2022 del Tribunale di Savona con la quale il Collegio delinea la differenza tra spese straordinarie e spese ordinarie, fornendo un elenco dettagliato delle voci che debbono rientrare nella nozione dell’una e dell’altra.
Giovedi 7 Aprile 2022 |
Il caso: Il Tribunale di Savona, nel dichiarare la separazione personale dei coniugi Tizio e Mevia, poneva a carico di Tizio per il mantenimento della ricorrente il contributo di 100,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondersi in favore di Mevia., entro il giorno 10 di ogni mese; poneva a carico di Tizio per il mantenimento ordinario della figlia il contributo complessivo di 300,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondersi in favore di Mevia, entro il giorno 10 di ogni mese; poneva a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie della figlia M. così come soprameglio specificate.
Nel dettagliare le spese che devono essere ripartite tra i genitori nella misura del 50%, il Tribunale procede alla analisi e alla individuazione dettagliata delle voci di spesa che devono essere incluse nell’una o nell’altra definizione – straordinarie o ordinarie – facendo riferimento alle innumerevoli pronunce dei giudici di merito sul tema:
A) PROFILO SCOLASTICO/EDUCATIVO/ LUDICO O DI SVAGO DEL MINORE:
1) spese ordinarie (anche se parametrate nell’arco di un anno e non di carattere giornaliero): sulla considerazione che la frequenza scolastica da parte del minore non è qualcosa di eccezionale ed imprevedibile ma, al contrario, di obbligatorio e fondamentale:
– acquisto di libri scolastici, di materiale di cancelleria, abbigliamento per lo svolgimento dell’attività fisica a scuola;
– le spese mensili per la frequenza scolastica con annesso semi-convitto (in relazione al normale standard di vita seguito dal minore fino al momento della crisi familiare) con eventuale possibilità di aumentare l’assegno di mantenimento precedentemente disposto per far fronte a tale esigenza;
– le eventuali e future spese per la formazione universitaria (tasse e libri scolastici), con eventuale richiesta di modifica in aumento dell’assegno periodico non trattandosi, infatti, di spese di carattere saltuario e eccezionale o comunque imprevedibile ma, al contrario, assolutamente normali e durevoli nel tempo;
2) spese straordinarie: i viaggi studio all’estero; la partecipazione alle gite scolastiche e le ripetizioni scolastiche o gli sport.
– l’acquisto di un computer o quello di un motorino;
– le somme necessarie per giungere a conseguire la patente di guida ed a pagare, successivamente, eventuali contravvenzioni dovute a violazione del codice della strada da parte dei figli.
B) SPESE SANITARIE:
1) spese ordinarie: visite pediatriche, acquisto di medicinali da banco o comunque di uso frequente, visite di controllo routinarie;
– le spese necessarie a garantire cura ed assistenza al figlio disabile essendo destinate a soddisfare i bisogni quotidiani del ragazzo in relazione alla specificità della sua situazione
2) spese straordinarie : le spese concernenti un improvviso intervento chirurgico, dei trattamenti psicoterapeutici, dei cicli di fisioterapia necessari in seguito ad un incidente stradale od altro ed, infine, quanto erogato per acquistare un paio di occhiali da vista al minore o l’apparecchio ortodontico