In caso di minaccia grave uno Stato membro può ripristinare il controllo alle sue frontiere
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Comunicato stampa della Corte di giustizia UE –
Con le sentenza n. C‑368/20 e C‑369/20 del 26 aprile 2022 della Corte di giustizia dell’Unione europea, ricorda che il codice frontiere Schengen pone il principio secondo cui le frontiere tra gli Stati membri possono essere attraversdate in qualunque punto senza che siano effettuate verifiche sulle persone, indipendentemente dallo loro nazionalità. Si tratta qui di una delle principali conquiste dell’Unione, ossia la creazione di uno spazio di libera circolazione delle persone, senza frontiere interne. Pertanto, il ripristino del controllo alle frontiere interne dovrebbe costituire un’eccezione e una misura di ultima istanza.
Il codice frontirere Schengen consente ad uno Stato membro, in caso di minaccia grave per il suo ordine pubblico o la sua sicurezza interna, di ripristinare temporaneamente un controllo di frontiera alle sue frontiere con altri Stati membri. Tuttavia, la Corte constata che una siffatta misura, include eventuali proroghe, non può superare una durata massima totale di sei mesi.
Infine, la Corte precisa che uno Stato membro può applicare nuovamente tale misura, anche direttamente dopo la fine del periodo di sei mesi, qualora si trovi a far fronte a una nuova minaccia grave per il suo ordine pubblico o la sicurezza interna, distinta da quella inizialmente individuata, situazione che deve essere valutata in relazione alle circostanze e agli eventi concreti.
Sentenza n. C‑368/20 e C‑369/20 del 26 aprile 2022 Corte di Giustizia UE
Comunicato stampa della Corte di giustizia UE
Martedì, 26 Aprile 2022 – curia.europa.eu