La parte deposita la memoria di replica senza aver depositato la conclusionale: conseguenze
Nei giudizi civili è abbastanza frequente che, dopo la concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c., una delle parti depositi la memoria di replica omettendo di depositare la comparsa conclusionale.
Martedi 24 Maggio 2022 |
In questi casi il solo deposito della memoria di replica è ammissibile? Sulla questione si è pronunciata di recente la Corte di Cassazione con l’ordinanza 7606/2022, pubblicata il 9 marzo 2022.
IL CASO: La vicenda riguarda un giudizio avente ad oggetto la richiesta dell’attore al Tribunale di accertare la sua esclusiva proprietà su una striscia di terreno e l’assenza sulla medesima di servitù in favore del fondo di proprietà del convenuto con la conseguente richiesta di ordinare a quest’ultimo di astenersi dal molestare o impedire il suo libero esercizio del diritto di proprietà e di dichiarare l’illegittimità per violazione delle distanze legali di tutte le opere eseguite dal convenuto. Quest’ultimo si costituiva nel giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoreee, spiegando domanda riconvenzionale tesa ad accertare l’acquisto per usucapione del diritto di mantenere le opere dallo stesso realizzate.
Il Tribunale rigettava sia le domande dell’attore e sia la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto. Di diverso avviso la Corte di Appello la quale, pronunciandosi sul gravame interposto dall’originario convenuto, riformava parzialmente la sentenza di primo grado.
La questione giungeva, così, all’esame della Corte di Cassazione a seguito del ricorso promosso dall’originario convenuto il quale, fra i vari motivi, deduceva la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 88, 101 e 190 c.p.c. Secondo il ricorrente, nel giudizio di secondo grado l’appellante aveva depositato la memoria di replica senza aver depositato la comparsa conclusionale e la Corte territoriale, nell’emettere la sentenza, aveva erroneamente recepito alcuni argomenti difensivi contenuti nella suddetta memoria.
LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato rigettato dai giudici della Corte di Cassazione la quale ha ribadito, sul punto, l’orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale “nel processo civile, una volta rimessa la causa in decisione la parte può depositare la memoria di replica prevista dall’art. 190 c.p.c., anche se prima non ha depositato la comparsa conclusionale, non essendovi alcuna norma nel codice di rito che condizioni il diritto di replica all’avvenuta illustrazione delle proprie difese mediante la detta comparsa”.
In altri termini, secondo gli Ermellini, il deposito della memoria di replica senza aver depositato preventivamente la comparsa conclusionale non configura una lesione del diritto di difesa e soprattutto, ciò non esonera la parte interessata dal censurare con apposito mezzo di impugnazione le statuizioni della sentenza per i loro vizi intrinseci, a prescindere dalla loro eventuale sintonia con le argomentazioni asseritamente irrituali della controparte.