Commento al Decreto di omologa del piano del consumatore dell’11.11.2021
Avv. Sergio Amicarelli.
E’ ben noto che quest’ultima disposizione normativa ha introdotto il nuovo strumento della “composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa”, diretto a cogliere le situazioni di probabile insolvenza in cui possano venire a trovarsi gli imprenditori, rinviando al 16.05.2022 l’entrata in vigore del D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) e differendo al 31.12.2023 l’applicazione delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi. Certamente la proliferazione legislativa in materia, dovuta anche alla destabilizzazione del sistema economico a causa dell’emergenza pandemica, ha prodotto (e produrrà) delle incoerenze sistemiche con l’assetto normativo del Codice della Crisi di Impresa.
Ciò premesso, sebbene doveroso per una seppure superficiale ricognizione della materia e della susseguente difficoltà a coordinare le procedure concorsuali ed i nuovi strumenti legislativi, quali le procedure di allerta della composizione della crisi, così come gli strumenti di regolazione della crisi riferentesi sia agli imprenditori (liquidazione giudiziale; concordato preventivo; accordi di ristrutturazione dei debiti) sia al consumatore, sia alle aziende sotto soglia (ristrutturazione dei debiti; concordato minore), passiamo finalmente al commento del suddetto Decreto di Omologa del piano del consumatore, che certamente è innovativo rispetto agli orientamenti della giurisprudenza maggioritaria fin qui espressi in tema di debiti contratti per fini personali e non commerciali. Peraltro, tale provvedimento è stato emesso a seguito di una procedura alquanto complessa, per quanto appresso argomentato.
Si riporta qui di seguito l’omologa del piano del consumatore, per poi dedurre in ordine agli aspetti degli di nota in punto diritto: “Tribunale di Napoli Settima Sezione Civile Piano del consumatore N. 14/2021 Il Giudice Delegato a scioglimento della riserva formulata all’udienza del 9 novembre 2021, osserva quanto segue. L’istante, sig. [omissis], ha avanzato una proposta di piano del consumatore, sui seguenti presupposti e alle seguenti condizioni. La situazione debitoria complessiva risultante dalla lista dei documenti prodotti dal ricorrente ammontava – al momento del deposito del ricorso in data 12 maggio 2021 – alla somma di € 283.584,29: di tale porzione di debiti, l’importo di € 266.309,64 è maturato (alla data del 02.02.2012) in capo ai germani sig.ri [omissis], in solido fra loro, per effetto della gestione congiunta della pregressa attività di “Autocarrozzeria [omissis] S.n.c.”, società di cui i germani erano soci al 50%. Tale quota fu ceduta nel 2012, dunque sette anni prima della richiesta di nomina di un gestore. All’esito delle verifiche effettuate dal Gestore della crisi presso l’Agenzia delle Entrate Riscossione, il totale dei carichi (definitivamente accertati e non) gravanti in capo al sig. [omissis] ammontava ad € 81.579,39, come da precisazione dell’Agenzia della Riscossione di Napoli. A tale debitoria deve aggiungersi soltanto l’importo di € 131,00 complessivamente dovuto nei confronti del Comune di Bonifati (CS) per la TARI degli anni di imposta 2015 e 2017, maturata (e non versata) relativamente all’immobile ivi ubicato, alla Via [omissis] snc. Il Gestore ha verificato che il sig. [omissis], oltre ad essere titolare della quota del 50% dell’immobile adibito ad abitazione principale, percepisce un reddito da pensione per un ammontare mensile pari ad € 640,23 ed è titolare della quota del 50% dell’immobile sito nel Comune di Bonifati (CS), alla Via [omissis] snc. La restante quota del 50% di detto immobile, come pure la restante quota del 50% dell’immobile adibito ad abitazione principale, risultano in titolarità della moglie della di lui moglie, sig.ra [omissis]. Il contributo offerto dalla moglie del ricorrente per lo svolgimento della vita “economica” dei coniugi è costituito dall’indennità di pensione di invalidità corrisposta dall’INPS per l’importo mensile di € 311,92. Su tali premesse, l’istante presentava un piano del consumatore, che prevede: a) il pagamento del compenso del Gestore dell’O.C.C. determinato nella misura di € 6.444,48, in prededuzione; b) il pagamento di € 131,00 (pari al 100% del debito complessivo) in favore del Comune di Bonifati a titolo di TARI 2015 e 2017 da effettuarsi con bonifico entro 30 giorni dall’omologa del piano del consumatore; c) il pagamento dell’importo di € 59.063,52 (pari al 72,40% del debito complessivo di € 81.579,39) in favore dell’Agenzia dell’Entrate Riscossione: pagamento da effettuarsi in un’unica soluzione successivamente all’omologa del piano. Nel ricorso introduttivo, la difesa dell’istante precisava poi quanto segue: “Tutti i pagamenti saranno effettuati con l’utilizzo delle risorse finanziarie che derivano dalla vendita dell’immobile sito nel Comune di Bonifati (CS), il cui valore è stato stimato con perizia giurata in € 60.000,00, in favore dei figli del sig. [omissis], i quali si sono già impegnati all’acquisto dell’immobile in forza di contratto preliminare datato 10.10.2020 dietro il pagamento della complessiva somma di € 65.639,00. Tale importo, sicuramente maggiore (di € 5.639,00) rispetto al valore di stima dell’immobile (di € 60.000,00), sarà direttamente versato dai promittenti acquirenti in favore dei creditori del sig. [omissis], con totale esdebitazione del ricorrente”. Il Gestore redigeva relazione particolareggiata ex art. 9 L. 3/12, ritenendo, sull’assunto della presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi di accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, nonché della completezza documentale, dell’assenza di atti in frode, della condotta non gravemente colposa né dolosa del debitore, che il piano fosse conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. In specie, il Gestore della crisi ha concluso la propria relazione particolareggiata esprimendo un giudizio di complessiva convenienza dell’esecuzione del piano del consumatore – ovvero, in subordine, dell’accordo con i creditori – rispetto all’alternativa liquidatoria conseguente all’esecuzione che i due creditori (Agenzia delle Entrate e Comune di Bonifati) potrebbe individualmente conseguire. Ciò in considerazione, soprattutto, della circostanza che l’esecuzione individuale sarebbe utilmente possibile sulla sola quota del 50% dell’immobile sito nel Comune di Bonifati, e non anche sulla quota del 50% dell’immobile adibito ad abitazione principale del sig. [omissis], quota peraltro costituita in fondo patrimoniale con atto del 12.02.2002 per notaio [omissis]. Secondo il gestore, l’allocazione (“spontanea”) sul mercato della sola quota del 50% dell’immobile sito nel Comune di Bonifati – in quanto di minore appetibilità – potrebbe far conseguire ai creditori un’utilità concreta inferiore al valore di mercato della medesima quota (pari ad € 30.000,00). Mentre la vendita giudiziale (a seguito di iniziativa espropriativa) dell’intero immobile, con successiva divisione di metà del ricavato in favore del coniuge comproprietario non debitore (sig.ra [omissis]), sconterebbe sin da subito la riduzione (almeno) del 25% del prezzo di stima (ovvero sino ad € 45.000,00, di cui solo la metà pari ad € 22.5000,00, dedotte le spese di procedura, potrebbe essere offerta a vantaggio del creditore procedente). Questo giudice emetteva il 7 giugno 2021 decreto di fissazione dell’udienza per l’omologa del piano, il cui contenuto qui si riporta, e che viene ulteriormente confermato dal presente decreto: “Il Giudice Delegato (…) ritenuto che, allo stato, sussistano i requisiti oggettivi e soggettivi per l’accesso al piano del consumatore; che non esistano atti in frode; che la proposta prevede la cessione a terzi di parte del patrimonio immobiliare (condizionato all’omologa del piano), sicché deve “medio tempore” disporsi la sospensione di azioni esecutive e cautelari; FISSA Udienza ex art. 12 bis L. 3/2021 per l’omologazione del piano del consumatore del sig. [omissis] al 21 luglio 2021 h. 10.45. L’OCC provvederà, nei termini di legge, alle comunicazioni e agli adempimenti, anche presso gli uffici fiscali, di rito. L’OCC pubblicherà il presente decreto, in uno alla proposta, sul sito www.astegiudiziarie.it. e trascriverà il presente decreto presso la competente agenzia territoriale. Per l’effetto, SOSPENDE L’avvio o la prosecuzione di azioni esecutive e cautelari ai danni del sig. [omissis]”. L’udienza veniva poi differita al 7 settembre 2021. In vista di tale udienza, il gestore depositava, in data 2 settembre 2021, le seguenti osservazioni: L’avv. Sergio Amicarelli, quale Gestore della Crisi del procedimento in oggetto, si riporta preliminarmente alla propria relazione, chiedendone l’omologa. A tal fine evidenzia al Giudicante che l’ADER, con PEC del 25.06.2021, a seguito di nostro inoltro dell’11.06.2021 a tutti i creditori del sovraindebitato giusta ordinanza del 07.06.2021, riscontrava la stessa indicando un debito in capo al sovraindebitato per complessivi € 283.699,38 (di cui ipotecario € 270.160,47). Causale Data Importo “da pagare”
1. Lista documenti Cartelle/Avvisi (doc. all. 16 alla relazione) fornita dal sovraindebitato all’atto del deposito della istanza 21.02.2020 € 283.843,05
2. Certificazione carichi pendenti risultanti dal sistema informativo Anagrafe Tributaria (doc. all. 17 alla relazione) a seguito di richiesta di precisazione del credito all’OCC 04.11.2020 € 81.579,39 3. Dichiarazione dei crediti ADER del 25.06.2021 a seguito di nostra PEC del 11.06.2021 (depositata in atti in data 14.07.2021) 25.06.2021 € 283.699,38
4. Lista documenti Cartelle/Avvisi del 08.06.2021, che si deposita quest’oggi 08.06.2021 € 118.160,51
5. Lista documenti Cartelle/Avvisi del 28.07.2021, che si deposita quest’oggi 28.07.2021 € 28.633,31 Appare evidente innanzitutto come sia significativamente divergente l’importo indicato al punto 1 rispetto a quanto indicato al punto 2, laddove come detto l’ADER precisava il credito vantato dalla Amministrazione. Ancora più significativo che l’ADER, con sua del 25.06.2021, contraddicendosi ancora una volta dichiarava che il credito non era più di € 81.579,39 (come specificato in data 04.11.2020), bensì di € 283.699,38. Infine, a seguito della comunicazione ultima della ADER del 25.06.2021, si è provveduto ad estrarre una nuova “Lista documenti Cartelle/Avvisi” in capo al debitore [omissis], la quale, alla data del 08.06.2021, risultava pari ad € 118.160,51 e da ultimo, in data 28.07.2021, risultava pari ad € 28.633,31. Si presume che tali importi siano stati modificati dalla ADER a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 4, commi 4- 11, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (meglio conosciuto come decreto Sostegni), che ha disposto lo stralcio automatico di tutte le cartelle esattoriali di importo residuo, al 23 marzo 2021 data di entrata in vigore del decreto in commento, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, per chi nel 2019 ha guadagnato fino a 30mila euro. Si precisa invero che tutti i ruoli esattoriali iscritti a carico dello [omissis] sono stati affidati all’Agente della Riscossione entro l’anno 2010, rientrando pertanto nella surrichiamata normativa. In estrema sintesi dunque si rappresenta che, come da piano finanziario, i promittenti acquirenti [omissis], come generalizzati nel piano, riconosceranno entro trenta giorni dalla omologa la copertura del 100% della debitoria di [omissis], poiché la somma rinveniente dalla vendita del bene in Bonifati sarà pari 65.639,00, di cui € 59.063,52 destinati alla ADER, che attualmente sarebbero ben superiori al credito da ultimo indicato (cfr. Lista documenti Cartelle/Avvisi del 28.07.2021). Si depositano: 1. Lista documenti Cartelle/Avvisi del 08.06.2021; 2. Lista documenti Cartelle/Avvisi del 28.07.2021; 3. Pec Regione Calabria (Avvocatura) del 13.08.2021; 4. Pec Regione Calabria (Settore Tasse Auto) del 25.08.2021. Il giudice prendeva atto di queste osservazioni, nonché della nota pervenuta il 3.9.2021 dai difensori dell’istante, ed emetteva, il 3.9.2021, il seguente decreto: “Il Giudice Delegato, lette sia la nota depositata il 2 settembre 2021 dal gestore della crisi, sia la memoria depositata il 3 settembre 2021 dai difensori del sovraindebitato, dalle quali emerge (basti qui rinviare allo schema riassuntivo presente nella nota del gestore) una significativa diversità di importi dovuti all’Agente della Riscossione, che ha comunicato, nel tempo, e in specie nel breve lasso di tempo giugno/luglio 2021, importi dovuti dal sovraindebitato che variano dai 280 mila ai 28 mila euro circa; rilevato, in specie, che potrebbe essere stata operata una rideterminazione degli importi dovuti alla luce del disposto dell’art. 4 commi 4-11 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41, e ritenuto a questo punto necessario richiedere all’Agente una definitiva quantificazione, ma anche esplicazione dei criteri di quantificazione (anche in riferimento alla qui ipotizzata applicazione della norma sopra evocata), del debito oggi esigibile dal sovraindebitato; P.Q.M. Ordina all’Agente della riscossione di far pervenire, entro 21 giorni dalla comunicazione del presente decreto (che sarà curata dal Gestore), quanto richiesto in parte motiva. Il Gestore depositerà quindi nota di aggiornamento a questo giudice che, con separato decreto, stabilirà i termini per le eventuali rettifiche del piano e per le conseguenti comunicazioni ai creditori. Sin d’ora differisce l’udienza dal 7 settembre 2021 al 19 ottobre 2021 h. 10.00”; Il gestore eseguiva le rituali comunicazioni, ottenendo riscontro dall’ADER, sicché, con decreto del 6 ottobre 2021 questo giudice autorizzava rettifiche di piano in riferimento alla debitoria attuale e fissava nuova udienza ex art. 12 bis L. 3/12 al 9 novembre 2021. La difesa degli istanti, di concerto col gestore, depositava allora in data 15 ottobre 2021 il piano rettificato, a seguito del ricalcolo operato in relazione all’attuale debitoria dell’ADER, come segue: a) il pagamento del compenso del Gestore dell’O.C.C. determinato nella misura di € 6.444,48, in prededuzione; b) il pagamento di € 131,00 (pari al 100% del debito complessivo) in favore del Comune di Bonifati a titolo di TARI 2015 e 2017, da effettuarsi con bonifico entro 30 giorni dall’omologa del piano del consumatore; c) il pagamento dell’importo di € 24.351,00 (pari al 100% del debito complessivo risultante all’esito dello stralcio ex. 4, commi da 4 a 9, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 69/2021) in favore dell’Agenzia dell’Entrate Riscossione. Tale importo risulta costituito per € 9.153,00 da cartelle di pagamento antecedenti al 31.12.2010, ma di importo superiore ad € 5.000,00, e per € 17.891,00 da cartelle di pagamento i cui ruoli si sono formati successivamente al 31.12.2010. La difesa precisava poi che: “Tutti i pagamenti sopra indicati verranno eseguiti in un’unica soluzione successivamente all’omologa del piano del consumatore, mediante la provvista che il sig. [omissis] recupererà dalla vendita, in favore dei figli, dell’immobile sito nel Comune di Bonifati, per il quale è stato già concluso ed offerto in comunicazione il contratto preliminare di compravendita”. All’udienza del 9 novembre 2021, verificata la ritualità delle comunicazioni, presenziava il figlio del sovraindebitato il quale precisava che la provvista per l’esecuzione del piano risulta già esistente. Giova a questo punto rilevare che l’Agenzia della Riscossione, avendo ricevuto dal gestore la puntuale ricostruzione nei termini che precedono dell’attuale debitoria, nulla ha osservato o contestato, pur non avendo mai ottemperato formalmente al decreto di questo giudice, sopra riportato, e datato 3 settembre 2021. Considerato tutto quanto sopra riportato, ritenuta la sussistenza del requisito oggettivo e soggettivo di accesso alla procedura, della completezza documentale, della completezza logico-argomentativa della relazione particolareggiata dell’OCC, della mancanza di atti in frode e, altresì, preso atto della mancata presenza di contestazioni all’omologa del piano, l’adito Tribunale ritiene che il piano del consumatore sia meritevole di accoglimento. P.Q.M. Letto l’art. 12 bis L. 3/12, omologa il piano del consumatore siccome rettificato in data 15 ottobre 2021. Il gestore provvederà alle forme di comunicazione e pubblicità di sua competenza.
Napoli, il 11/11/2021 Il Giudice Delegato Dott. Eduardo Savarese”
Orbene dalla disamina del suddetto decreto di omologa emergono spunti salienti di riflessione giuridica. In primis, il Giudicante, nonostante la natura dei debiti contratti per attività commerciale e non di natura personale, ha concordato con il gestore sulla convenienza del piano del consumatore – ovvero in subordine dell’accordo con i creditori – rispetto all’attività liquidatoria conseguente all’esecuzione dei due creditori. Sul punto giova precisare che nella propria relazione il Gestore segnalava all’attenzione del Giudicante il seguente excursus giurisprudenziale di legittimità e di merito sull’argomento: “Occorre rilevare che, come da sentenza della Corte di Cassazione 1869.2016, al fine di accedere al piano del consumatore è necessaria la prevalenza dei debiti personali e familiari rispetto ai debiti aziendali. La procedura, contemplata dalla legge numero 3 del 27 gennaio 2012, si rivolge esclusivamente alle persone fisiche che abbiano contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale, ovverosia ai consumatori.
In tal senso, si è orientata in più occasioni la giurisprudenza, ritenendo applicabile la normativa a chi aveva contratto debiti per ristrutturare casa (cfr. Trib. Catania, decreto 17.6.2014), a chi aveva aiutato i familiari per problemi di salute (cfr. Trib. Verona, decreto 8.5.2015) e più in generale ai soli debiti aventi natura privata (e riguardanti appunto il consumatore), escludendo la morosità derivante in tutto o in parte da attività autonoma o imprenditoriale (per la quale si doveva ricorrere necessariamente alla procedura dell’accordo coi creditori). Tale impostazione, pressoché unanime, è stata incrinata da una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 1896/2016, secondo la quale la natura dei debiti, privata, imprenditoriale o professionale, non preclude la possibilità di definire il debitore “consumatore” consentendogli dunque l’accesso al piano. Il caso che gli Ermellini sono stati chiamati a dissipare, con la sentenza in esame, è quello di individuare in modo incontrovertibile i requisiti soggettivi ed oggettivi del debitore, risolvendo così molteplici dubbi interpretativi sollevati dagli interpreti. Nella sentenza, i giudici di legittimità offrono una alternativa e stimolante lettura della questione, precisando di non condividere l’opzione tesa ad affermare un intento precettivo assoluto dell’art. 6, comma 2, lett. b) della legge 3/2012, che circoscriverebbe la figura di consumatore a colui che intenda ristrutturare debiti preesistenti non sorti da attività d’impresa o professione, neanche in parte. Il richiamo della legge è, secondo i giudici, più alla qualità dei debiti da ristrutturare che non all’attività svolta dal soggetto proponente, per cui “non vi sono margini per escludere dall’accesso” al piano tutti quei soggetti “che abbiano assunto obbligazioni composite e che vogliano in tal modo, cioè come consumatori, ristrutturarle”. Il principio di diritto affermato da piazza Cavour è infatti il seguente: “La nozione di consumatore (e dunque di soggetto abilitato al piano) non deve avere riguardo in sé e per sé ad una persona priva dal lato attivo di relazioni d’impresa o professionali, attuali o pregresse, purché le stesse non abbiano dato vita ad obbligazioni residue non ancora soddisfatte al momento della presentazione del piano”. Ancora più importante l’inciso che sostiene che a rilevare non è tanto l’avere svolto attività di impresa o professionale quanto piuttosto “l’avere contratto obbligazioni per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall’estrinsecazione della propria personalità sociale”, aprendo la porta anche alla possibilità di considerare nel piano pure i debiti derivanti da impegni “a favore di terzi – purché – senza riflessi in un’attività d’impresa o professionale propria”. Da tale lettura elastica della nozione di consumatore discende l’importante caposaldo secondo il quale anche l’imprenditore o il lavoratore autonomo possono proporre un piano del consumatore, usufruendo quindi del taglio degli importi dovuti tramite il ricorso al giudice e senza dover passare dal consenso dei creditori, se finalizzato a pagare debiti sorti per ragioni private in senso ampio. Giova sottolineare che il suddetto orientamento ha trovato positivo accoglimento anche in un interessante e recente decreto di omologa del Tribunale di Paola (12.5.2016, rg 341/2015) che, in aderenza a quanto affermato dalla S.C., ha statuito la possibilità di avvalersi del piano del consumatore in presenza di crediti di natura mista, derivanti cioè, in minima parte, anche da attività imprenditoriale. Nel caso de quo, ristante e i legali dell’istante hanno richiesto di accedere alla procedura del piano del consumatore poiché i debiti tributari di natura aziendale sono da imputarsi ad una attività di impresa, le cui quote sono state oggetto di cessione ben oltre i 5 anni richiesti per legge e che, da allora il ricorrente è pensionato e non ha svolto alcuna altra attività. A ciò i difensori hanno aggiunto che il debito fosse ripartito tra il signor [omissis] e il di lui germano, pertanto, non potevano essere richiesti interamente al ricorrente ma avrebbero dovuto essere ripartiti. Se è pur vero che in questo caso, assistiamo alla prevalenza dei debiti tributari di natura aziendale, vanno rilevate: – la pregressa cessione di quote, ultraquinquennale -la dismissione dell’attività, ultraquinquennale – la precisazione del credito da parte di agenzia della riscossione che decurta, notevolmente, le quote in relazione alle quali il Sig. [omissis] risulta essere debitore nei confronti della Riscossione. Tali valutazioni inducono e suggeriscono l’adozione del piano del consumatore. In considerazione della mancanza di disponibilità di liquidità da parte del ricorrente, il medesimo ha comunicato al gestore che i figli si impegnerebbero a corrispondere la somma dovuta ad agenzia della riscossione in una unica soluzione, secondo lo stralcio in appresso definito, prevedendo un separato pagamento della esigua somma in favore del comune di Bonifati. In caso di omologa del piano, il ricorrente si impegna a traferire l’immobile sito in Bonifati ai tre figli, in pari quote, con atto notarile da doversi stipulare entro giorni 60 dalla liberatoria rilasciata da Agenzia della Riscossione, conseguente alla omologa del piano o al raggiungimento dell’accordo col creditore”. Ulteriore aspetto evidenziato dal Gestore della Crisi e recepito dall’attento giudicante è stato quello della convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria (art. 9 c.3 bis lett. e – L.n.3/2012).
Sul punto il Gestore nella relazione particolareggiata cosi’ riportava: “L’alternativa liquidatoria non appare conveniente per l’unico creditore: – trattandosi di beni che sono cointestati ai coniugi – l’esecuzione, pertanto, avrebbe efficacia unicamente su Vi di ogni singolo immobile e, pertanto, sarebbe di difficile realizzazione – in caso di esecuzione forzata, considerando la valutazione degli immobili ed il loro deprezzamento, l’ente non riuscirebbe a recuperare una somma congrua, specie considerando il costo della procedura e i costi legali, senza tralasciare la durata di un eventuale processo esecutivo – l’immobile sito in provincia di Napoli è prima casa…”. Infine il Gestore, ritenendo sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi di cui agli artt. 7 e segg. L. n.32/2012 concludeva chiedendo al nominando Giudice la doppia opzione, ovvero: “ … l’apertura della procedura del piano del consumatore, o in subordine, su espressa richiesta dell’istante, qualora venga ritenuta più adeguata l’ipotesi dell’accordo con i creditori, voglia dichiarare l’apertura dell’accordo con i creditori della composizione della crisi da sovraindebitamento nei confronti del Signor [omissis] e fissare ex art. 10, comma 1, L. n. 3/2012 l’udienza con i creditori, adottando i relativi e conseguenti provvedimenti, indicando i termini per le comunicazioni della proposta allegata e del decreto ai creditori, nonché disponendo l’idonea forma di pubblicità, la trascrizione, a cura dell’organismo di composizione della crisi…”
Questi i fatti salienti dell’articolata procedura e dell’innovativo decreto di omologa, il quale, a parere di chi scrive, si connota per la sua “apertura” ai principi ispiratori non solo della Legge “salva suicidi” ma anche della “ratio” di tutto l’innovativo impianto legislativo del Codice della Crisi di impresa, che come noto ha sostituito il concetto di “Fallito” con quello di sovraindebitato ed ha introdotto nuovi principi giuridici e strumenti e/o procedure atte a procrastinare per quanto più possibile l’attività liquidatoria.