Bonus bebè. Nuovi requisiti per i cittadini di Paesi terzi non comunitari
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Messaggio dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale –
In riferimento ai requisiti previsti per i cittadini extracomunitari per la concessione del c.d. Bonus bebè, la normativa prevedeva che i medesimi dovessero essere titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Tuttavia, nel presupposto della tutela della maternità e dell’infanzia garantiti dalla Costituzione italiana e alla luce delle indicazioni vincolanti fornite dal
diritto dell’Unione europea in tema di divieto di discriminazioni arbitrarie, sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale.
Al riguardo, la Corte Costituzionale ha investito la Corte di giustizia dell’Unione europea che ha affermato che l’assegno di natalità e l’assegno di maternità
deve essere considerato prestazione familiare rientrante nell’ambito degli interventi di sicurezza sociale e, alla luce dell’interpretazione pregiudiziale fornita dalla stessa Corte ha dichiarato incostituzionali le norme istitutive del bonus bebè nella parte in cui subordinano la concessione della prestazione alla condizione che i cittadini di Paesi terzi non comunitari siano titolari del permesso per soggiornanti UE di lungo periodo.
Pertanto, “la novella stabilisce che, ai fini dell’accesso alla prestazione in favore dei cittadini di Stati extracomunitari, si considerano i titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo, i familiari titolari di carte di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, i titolari di permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 41, comma 1-ter, del Testo unico, ossia gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi”.
Infine, alla luce di quanto sopra, le domande di assegno di natalità presentate dai titolari dei predetti titoli di soggiorno e permessi di lavoro e/o di ricerca,
attualmente in fase di istruttoria devono essere accolte, nonchè tutte le istanze volte a ottenere il riesame delle domande respinte per la mancanza di tale requisito.
Messaggio n. 1562 del 7 aprile 2022 Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Martedì, 12 Aprile 2022 – a.p.