Sbarra del garage si abbassa all’improvviso: il condominio risponde dei danni?
Chi vive in condominio conosce praticamente a memoria il disposto dell’art. 2051 c.c., secondo cui “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito“. Si tratta di una norma che trova costante applicazione nelle realtà condominiali, visto che, in virtù di essa, l’intera compagine risponde dei danni prodotti da un bene comune: si pensi al distacco delle tegole che precipitano al suolo colpendo una vettura o un pedone, oppure ai gradini dissestati che provocano una rovinosa caduta.
Con questo contributo ci occuperemo di una particolare circostanza, rispondendo alla seguente domanda: il condominio risponde dei danni provocati dalla sbarra del garage che si abbassa all’improvviso?
Al quesito ha risposto una recente sentenza del Tribunale di Lanciano (la numero 206 del 26 maggio 2022), secondo cui l’obbligo risarcitorio ex art. 2051 c.c. non si applica nell’ipotesi di corretto funzionamento del bene custodito: in questi casi, deve essere il soggetto che fruisce o che si trova in relazione diretta col bene stesso a prestare attenzione. Il condominio risponde dei danni provocati dalla sbarra del garage che si abbassa all’improvviso? Scopriamolo insieme.
Sbarra automatizzata del garage: il caso
Agivano in giudizio i genitori del minore che era stato colpito al volto dalla sbarra automatizzata condominiale posta a custodia dei garages.
Secondo la ricostruzione offerta dagli attori, la sbarra in questione si sarebbe violentemente abbassata senza alcun preavviso e senza consentire al figlio minore, che in quel momento si trovava proprio al di sotto, di poter evitare il colpo.
Si costituiva in giudizio il condominio il quale invece affermava che la sbarra, perfettamente funzionante, sarebbe calata gradualmente, senza costituire alcun pericolo.
Sbarra del garage: il condominio paga i danni?
Il Tribunale di Lanciano, con la sentenza numero 206 del 26 maggio 2022 in commento, rigetta la richiesta risarcitoria. Dall’istruttoria è infatti emerso pacificamente come il funzionamento della sbarra automatizzata posta a chiusura dei garages condominiali fosse perfettamente regolare anche all’epoca dei fatti oggetto di giudizio.
Per la precisione, sia il Ctu nominato che i testi hanno confermato come, prima della chiusura, la sbarra producesse un rumore (simile a un forte “click”) percepibile all’udito di una normale persona; dopodiché, dopo qualche secondo cominciava lentamente ad abbassarsi.
Secondo le testimonianze, il meccanismo era talmente “cauto” da consentire di entrare, parcheggiare l’auto e poi uscire dall’autorimessa senza che la sbarra fosse ancora calata del tutto.
Il Ctu confermava le testimonianze, rilevando come la sbarra automatizzata fosse perfettamente funzionante, come il suo abbassamento fosse graduale, privo di brusche accelerazioni, e come la presenza di un bordo gommato nella sua parte inferiore ne escludesse, in ogni caso, la pericolosità, anche in caso di urto.
Alla luce delle copiose prove raccolte, il Tribunale di Lanciano ha quindi affermato il principio secondo cui non sussiste alcuna responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. se il bene è funzionante e, quindi, non necessita della supervisione continua del custode.
A voler accedere alla tesi contraria si dovrebbe ammettere che ogni tipo di bene ricollegabile alla custodia di un soggetto dovrebbe essere sempre sotto il diretto controllo di chi ne ha la disponibilità al fine di impedire la produzione di danni; cosa chiaramente impossibile nella pratica.
Nel caso di specie, appurato il corretto funzionamento della sbarra automatizzata, sarebbe toccato al danneggiato prestare la dovuta attenzione per evitare di incorrere nel sinistro, che è quindi attribuibile esclusivamente alla sua responsabilità, cioè alla sua negligenza e imprudenza.
Nessun addebito può dunque essere mosso al custode che cura regolarmente la manutenzione dei suoi beni, assicurandosi che gli stessi siano privi di guasti.
In effetti, è lo stesso percorso logico che si applica nel caso di infortunio in cui incorre chi, ad esempio, percorre le scale: se la caduta è frutto di disattenzione, nessun pretesto si potrà accampare contro l’edificio, contrariamente a quanto accade a chi è vittima di sinistro per via di un gradino malfermo non segnalato.
Secondo il Tribunale di Lanciano, “il custode è responsabile dei danni ingiusti cagionati dalla cosa (“fatto della cosa”) nei limiti in cui il fatto della cosa rientri nei poteri fattuali e giuridici (“governo e controllo”) che a lui fanno capo, che qualificano e specificano la custodia e si parametrano anche in funzione della attività esercitata dal custode e delle caratteristiche materiali e giuridiche (anche quanto alla destinazione funzionale) della cosa custodita.
Pertanto, anche nell’ottica della responsabilità oggettiva, si afferma a esempio che la responsabilità non sussiste quando la cosa, per le sue caratteristiche, anche solo nella situazione concreta, non fo situazione concreta, non fosse suscettibile di custodia o comunque della specifica custodia che avrebbe evitato l’evento lesivo (C. 9546/2010)”.
Sbarra del garage si abbassa all’improvviso: c’è responsabilità?
Dall’esclusione di responsabilità sancita dal Tribunale di Lanciano si può evincere anche il principio contrario, cioè quello per cui il condominio è invece responsabile ex art. 2051 c.c. se la sbarra automatizzata si fosse abbassata all’improvviso, in maniera del tutto anomala e inaspettata, salvo la prova del caso fortuito, cioè dell’evento imprevedibile che, intromettendosi nel nesso eziologico, libera la compagine da ogni colpa.
Sentenza
Scarica Trib. Lanciano 26 maggio 2022 n. 206