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Vitalizio assistenziale: natura, caratteristiche e differenze con il contratto di rendita vitalizia

Nel caso di vitalizio assistenziale, il requisito dell’aleatorietà può considerarsi esclusa soltanto se, al momento della conclusione del contratto, il beneficiario era affetto da malattia che, per natura e gravità, rendeva estremamente probabile un rapido esito letale e che ne abbia in effetti provocato la morte dopo breve tempo.

Martedi 12 Ottobre 2021

In tal senso si è pronunciato il Tribunale di Lanciano nella sentenza n. 96/2021

Il caso: Tizio figlio del defunto Caio, conveniva in giudizio, dinanzi all’intestato Tribunale, la madre ed il fratello, dunque rispettivamente coniuge e figlio del de cuius, chiedendo, preliminarmente, la declaratoria di nullità del “contratto di assistenza”, stipulato tra Caio, per mezzo di sua moglie, quale procuratrice speciale, ed il figlio Mevio.

L’attore esponeva che:

– il contratto de quo prevedeva la cessione da parte del padre in favore del fratello di una nuda proprietà su un immobile e della piena proprietà su altro immobile, il cui corrispettivo consisteva nell’assunzione dell’obbligo, da parte del fratello, di prestare, in favore dei genitori, “loro vita natural durante”, tutta l’assistenza necessaria al loro mantenimento, anche in caso di malattia, assicurando ai medesimi vitto, alloggio e cure mediche;

– detto “contratto di assistenza” doveva ritenersi nullo in ragione dell’asserito difetto di alea, integrante elemento strutturale della pattuizione de qua, in quanto le parti stipulanti erano a conoscenza della patologia del vitaliziato che, secondo la prospettazione attorea, per natura e gravità, rendeva estremamente probabile un rapido esito letale.

I convenuti si costituivano in giudizio rilevando che:

– sulla base delle cartelle cliniche prodotte in causa, lo stato di salute del de cuius Caio al momento della stipulazione del contratto era segnato da una compromissione della motricità, anche in stretta correlazione con gli esiti neurologici stabilizzati dell’ictus, che potevano far prevedere sicuramente un significativo carico assistenziale, ma non una prognosi infausta a breve distanza di tempo, e comunque, per un tempo assolutamente imprevedibile;

– peraltro Caio non era deceduto per le complicanze dell’ictus che lo aveva condotto alla seminfermità nel momento della stipula del contratto per cui è causa, ma per complicanze cardiache non prevedibili.

Il Tribunale, all’esito dell’istruttoria, rigetta la domnada attorea evidenziando quanto segue:

a) il negozio concluso tra Caio e il figlio deve essere qualificato in termini di vitalizio alimentare o assistenziale, integrante contratto atipico di mantenimento, caratterizzato dall’essenziale requisito dell’aleatorietà, da individuare attraverso la comparazione delle prestazioni secondo un giudizio di presumibile equivalenza o palese sproporzione da impostarsi con riferimento al momento di conclusione del contratto ed al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza, sussistenti a detta epoca, in ordine alla durata della vita ed alle esigenze assistenziali del vitaliziato;

b)  nel contratto di vitalizio assistenziale l’alea è necessariamente più accentuata rispetto al contratto di rendita vitalizia configurato dall’art. 1872 c.c., in quanto le prestazioni non sono predeterminate nel loro ammontare, ma variano, giorno per giorno, secondo i bisogni del beneficiario: invero, l’alea è correlata a un duplice fattore di incertezza, costituito dalla durata della vita del vitalizio e dalla variabilità e discontinuità delle prestazioni in rapporto al suo stato di bisogno e di salute;

c) in questo tipo di vitalizio, con riferimento all’età e allo stato di salute, l’alea è dunque esclusa soltanto se, al momento della conclusione del contratto, il beneficiario era affetto da malattia che, per natura e gravità, rendeva estremamente probabile un rapido esito letale, e che ne abbia in effetti provocato la morte dopo breve tempo, ovvero se il beneficiario abbia un’età talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere, anche secondo le previsioni più ottimistiche, oltre un arco di tempo determinabile;

d) nel caso in esame, il CTU ha evidenziato come il decesso di Caio fosse da ricondurre alla coesistenza di più patologie di cui lo stesso era affetto ovvero alla sussistenza di “comorbilità che hanno esercitato rilevante ruolo favorente il decesso“, rendendo “la prognosi oltremodo severa”, senza, tuttavia, quantificare con quale probabilità, al momento della stipulazione del contratto de quo, poteva prevedersi come prossimo l’evento morte di Caio., benché verificatosi, come già evidenziato, quasi due anni dopo;

e) pertanto, tenuto conto della ragionevole incertezza sulle possibilità di sopravvivenza di Caio al momento della stipula del contratto in discorso e sulla gravosità delle prestazioni assunte dal vitaliziante Mevio., ben può ravvisarsi l’elemento dell’alea.

Allegato:

Tribunale Lanciano sentenza 96 2021

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