Avvocati: dall’11 ottobre 2017 obbligatoria anche la polizza infortuni.
A cura della Redazione.
E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 238 dell’11 ottobre 2016 il Decreto Ministeriale 22 settembre 2016 recante le “Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall’esercizio della professione di avvocato”.
Il decreto entrerà in vigore l’11 ottobre 2017.
Lunedi 17 Ottobre 2016 |
Art. 1: Oggetto della copertura assicurativa.
– responsabilità civile dell’avvocato per tutti i danni che dovesse colposamente causare a terzi nello svolgimento dell’attività professionale, anche per colpa grave;
– qualsiasi tipo di danno: patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro; anche i pregiudizi causati, oltre ai clienti, anche a terzi, esclusi i collaboratori ed i familiari dell’assicurato;
– ai fini della determinazione del rischio assicurato, per «attività professionale» deve intendersi:
a) l’attività di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali;
b) gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l’iscrizione a ruolo della causa o l’esecuzione di notificazioni;
c) la consulenza od assistenza stragiudiziali;
d) la redazione di pareri o contratti;
e) l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni.
– la assicurazione dovrà prevedere la responsabilità civile derivante da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali;
Art. 2 : Efficacia della copertura assicurativa.
– l’assicurazione deve prevedere, anche a favore degli eredi, una retroattività illimitata e un’ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano l’attività nel periodo di vigenza della polizza;
– devono essere previste clausole che escludono espressamente il diritto di recesso dell’assicuratore dal contratto a seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento, nel corso di durata dello stesso o del periodo di ultrattività.
Art. 3 : Massimali minimi di copertura per fascia di rischio.
Cat. |
Fascia di rischio |
Massimale minimo |
A |
Attività svolta in forma individuale con fatturato riferito all’ultimo esercizio chiuso non superiore a euro 30.000,00 |
Euro 350.000,00 per sinistro e per anno assicurativo |
B |
Attività svolta in forma individuale con fatturato riferito all’ultimo esercizio chiuso superiore a 30.000 e non superiore a euro 70.000,00 |
Euro 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo |
C |
Attività svolta in forma individuale con fatturato riferito all’ultimo esercizio chiuso superiore a euro 70.000,00 |
Euro 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo |
D |
Attività svolta in forma collettiva (studio associato o società tra professionisti) con un massimo di 10 professionisti e un fatturato riferito all’ultimo esercizio chiuso non superiore a euro 500.000,00 |
Euro 1.000.000,00 per sinistro, con il limite di euro 2.000.000,00 per anno assicurativo |
E |
Attività svolta in forma collettiva (studio associato o società tra professionisti) con un massimo di 10 professionisti e un fatturato riferito all’ultimo esercizio chiuso superiore a euro 500.000,00 |
Euro 2.000.000,00 per sinistro, con il limite di euro 4.000.000,00 per anno assicurativo |
F |
Attività svolta in forma collettiva (studio associato o società tra professionisti) composto da oltre 10 professionisti |
Euro 5.000.000,00 per sinistro, con il limite di euro 10.000.000,00 per anno assicurativo |
Art. 4 : Assicurazione contro gli infortuni.
– la copertura assicurativa a favore degli avvocati e dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti riguarda gli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell’attività professionale (compresi gli spostamenti) e a causa o in occasione di essa, i quali causino la morte, l’invalidità permanente o l’invalidità temporanea, nonché delle spese mediche; sono stabiliti per decreto le somme assicurate minime.
Art. 5 : Modalità attuative.
Oltre alla informazione da rendere al cliente, è previsto che gli estremi delle polizze assicurative siano resi disponibili ai terzi senza alcuna formalità presso l’Ordine al quale l’avvocato è iscritto e presso il Consiglio nazionale forense, e siano pubblicati sui rispettivi siti internet.