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Avvocati: dall’11 ottobre 2017 obbligatoria anche la polizza infortuni.

A cura della Redazione.

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 238 dell’11 ottobre 2016 il Decreto Ministeriale 22 settembre 2016 recante le “Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall’esercizio della professione di avvocato”.

Il decreto entrerà in vigore l’11 ottobre 2017.

Lunedi 17 Ottobre 2016

Art. 1: Oggetto della copertura assicurativa.

– responsabilità civile dell’avvocato per tutti i danni che dovesse colposamente causare a terzi nello svolgimento dell’attività professionale, anche per colpa grave;

qualsiasi tipo di danno: patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro; anche i pregiudizi causati, oltre ai clienti, anche a terzi, esclusi i collaboratori ed i familiari dell’assicurato;

– ai fini della determinazione del rischio assicurato, per «attività professionale» deve intendersi:

a) l’attività di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali;

b) gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l’iscrizione a ruolo della causa o l’esecuzione di notificazioni;

c) la consulenza od assistenza stragiudiziali;

d) la redazione di pareri o contratti;

e) l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni.

– la assicurazione dovrà prevedere la responsabilità civile derivante da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali;

Art. 2 : Efficacia della copertura assicurativa.

– l’assicurazione deve prevedere, anche a favore degli eredi, una retroattività illimitata e un’ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano l’attività nel periodo di vigenza della polizza;

– devono essere previste clausole che escludono espressamente il diritto di recesso dell’assicuratore dal contratto a seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento, nel corso di durata dello stesso o del periodo di ultrattività.

Art. 3 : Massimali minimi di copertura per fascia di rischio.

Cat.

Fascia di rischio

Massimale minimo

A

Attività svolta in forma individuale con fatturato riferito all’ultimo esercizio chiuso non superiore a euro 30.000,00

Euro 350.000,00 per sinistro e per anno assicurativo

B

Attività svolta in forma individuale con fatturato riferito all’ultimo esercizio chiuso superiore a 30.000 e non superiore a euro 70.000,00

Euro 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo

C

Attività svolta in forma individuale con fatturato riferito all’ultimo esercizio chiuso superiore a euro 70.000,00

Euro 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo

D

Attività svolta in forma collettiva (studio associato o società tra professionisti) con un massimo di 10 professionisti e un fatturato riferito all’ultimo esercizio chiuso non superiore a euro 500.000,00

Euro 1.000.000,00 per sinistro, con il limite di euro 2.000.000,00 per anno assicurativo

E

Attività svolta in forma collettiva (studio associato o società tra professionisti) con un massimo di 10 professionisti e un fatturato riferito all’ultimo esercizio chiuso superiore a euro 500.000,00

Euro 2.000.000,00 per sinistro, con il limite di euro 4.000.000,00 per anno assicurativo

F

Attività svolta in forma collettiva (studio associato o società tra professionisti) composto da oltre 10 professionisti

Euro 5.000.000,00 per sinistro, con il limite di euro 10.000.000,00 per anno assicurativo

Art. 4 : Assicurazione contro gli infortuni.

– la copertura assicurativa a favore degli avvocati e dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti riguarda gli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell’attività professionale (compresi gli spostamenti) e a causa o in occasione di essa, i quali causino la morte, l’invalidità permanente o l’invalidità temporanea, nonché delle spese mediche; sono stabiliti per decreto le somme assicurate minime.

Art. 5 : Modalità attuative.

Oltre alla informazione da rendere al cliente, è previsto che gli estremi delle polizze assicurative siano resi disponibili ai terzi senza alcuna formalità presso l’Ordine al quale l’avvocato è iscritto e presso il Consiglio nazionale forense, e siano pubblicati sui rispettivi siti internet.

Testo del decreto

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