L’onere del contributo unificato non necessita di espressa pronuncia di condanna
A cura della Redazione.
Il Consiglio di Stato con l’ordinanza del 14 luglio 2016 ribadisce la natura di obbligazione ex lege del contributo unificato.
Mercoledi 27 Luglio 2016 |
Il Consiglio di Stato accoglieva l’appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, respingeva l’originario ricorso introduttivo e provvedeva a compensare tra le parti le spese processuali del doppio grado di giudizio.
Contestualmente la sentenza disponeva che l’originario ricorrente rimborsasse all’appellante il contributo unificato effettivamente versato, senza alcuna specificazione del suo ammontare.
L’appellante deposita istanza di correzione della sentenza in punto di C.U.
Il Consiglio di Stato, nel respingere l’istanza, precisa che:
- l’onere relativo al pagamento del contributo unificato è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente e rappresenta un’obbligazione ex lege espressamente prevista dall’art. 13, comma 6-bis, d..P.R. n. 115-2002,
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non è quindi necessaria una esplicita pronuncia di condanna da parte dell’Autorità giurisdizionale;
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a maggior ragione, non è necessaria la quantificazione esatta del contributo unificato in sede di dispositivo di sentenza, atteso che tale contributo è fissato in modo vincolante dalla legge, senza alcuna possibilità di graduazione o di deroga da parte dell’Autorità giurisdizionale;
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nel caso in esame, il contributo unificato effettivamente versato dall’appellante (attuale istante), è pari ad € 9.000,00: tale somma è direttamente stabilita dal legislatore, cui necessariamente l’Autorità giurisdizionale rinvia, e pertanto non è necessaria alcuna correzione in tal senso.