Spese di lite: criterio rivelatore della soccombenza è l’aver dato causa al giudizio
A cura della Redazione.
Nell’ordinanza n. 18559/2022 la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in materia di condanna alle spese processuali nelle opposizioni a sanzione amministrativa, allorchè, nel caso di decisione favorevole al ricorrente, la amministrazione non si sia opposta alla impugnazione ed alla richiesta di riforma della sentenza di primo grado.
Giovedi 7 Luglio 2022 |
Il caso: Nell’ambito di un procedimento di opposizione a sanzione amministrativa proposta da Tizio, il giudice di pace, pur accogliendo la domanda di annullamento dell’ingiunzione impugnata, emessa dal prefetto per violazione all’art. 7, comma 14, del codice della strada, compensava con motivazione “meramente apparente”, le spese di lite tra le parti.
Il tribunale, quale giudice di appello, accoglieva l’appello e:
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provvedeva quindi a liquidare le spese del giudizio di primo grado;
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invece, riteneva di non dover disporre in ordine alle spese del giudizio d’appello sul rilievo che “l’impugnazione ha unicamente ad oggetto un provvedimento giurisdizionale” (e non il provvedimento della prefettura, “definitivamente annullato con la pronuncia impugnata”) e che “l’appellata non si è costituita contrastando la domanda di riforma”.
Tizio ricorre in Cassazione, lamentando che il Tribunale, nello statuire sulle spese, non aveva considerato che, a fronte dell’accoglimento della domanda proposta dall’opponente, il mancato riconoscimento delle spese legali necessarie per l’introduzione del giudizio non trova conforto in alcuna norma dell’ordinamento.
Per la Cassazione il motivo è fondato: sul punto osserva che:
a) ai fini della distribuzione dell’onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l’aver dato causa al giudizio, per cui la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l’accertamento giudiziale;
b) ai fini della compensazione totale delle spese processuali, in effetti, non è sufficiente né la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto né la mera riduzione della domanda operata dal giudice in sede decisoria, permanendo comunque la sostanziale soccombenza della controparte che dev’essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese;
c) nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, quindi, ove la decisione sia favorevole all’attore, la mancata opposizione dell’amministrazione all’impugnazione proposta nei suoi confronti non giustifica, di per sé, al pari della sua contumacia, la compensazione delle corrispondenti spese processuali in quanto, comunque, l’istante è stato costretto ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del suo diritto