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Possono le infiltrazioni derivanti dal condominio accanto arrivare a creare un cedimento strutturale all’immobile vicino?

Il caso è sato affrontato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la decisione n. 2183 del 27 giugno 2022.

Infiltrazioni derivanti dal condominio e cedimento strutturale all’immobile vicino: il caso

Con ricorso ex art. 702 bis cpc la signora Z, ha convenuto in giudizio il condominio vicino, sulla premessa che, il fabbricato di sua proprietà, sito in Santa Maria Capua Vetere, posto a confine con il predetto condominio, era stato interessato, nell’anno 2012, da infiltrazioni nel sottosuolo provenienti dalle tubature di proprietà di quest’ultimo, determinando gravi danni strutturali, con il cedimento delle fondazioni del fabbricato stesso. Chiedeva quindi la condanna del condominio al risarcimento del danno e altre doglianze.

Deduceva l’attrice di aver presentato, prima del procedimento di cognizione sommaria, un ricorso per accertamento tecnico preventivo presso l’intestato Tribunale per l’accertamento e l’ammontare dei danni e le relative cause.

Nel predetto procedimento per ATP il tecnico confermava i danni lamentati dall’attrice, specificando che l’infiltrazione proveniva dalla vecchia conduttura idrica, passante sotto l’area del condominio, ma che non fornisce di acqua lo stesso.

Si costituiva in giudizio il condominio, il quale impugnava e contestava la domanda attorea chiedendone il rigetto. Dichiarava che, in ogni caso, esso condominio resistente, anche per motivi di buon vicinato aveva provveduto ad eliminare l’infiltrazione mediante la chiusura della tubazione dopo aver rimosso il pezzo danneggiato completamente vetusto ed arrugginito. – Chiedeva, altresì, la chiamata in causa del Comune di Santa Maria Capua Vetere, ritenendolo responsabile dei danni lamentati dall’attrice.

Si costituiva in giudizio quindi anche il Comune il quale, chiesto il mutamento di rito da sommario ad ordinario, chiedeva il rigetto della domanda formulata nei suoi confronti.

Fase istruttoria

Mutato il rito, espletata la prova orale ammessa, veniva disposta una C.T.U. tecnica cui veniva conferito il seguente incarico: – “a. Presa visione dei luoghi, descriva il CTU il tracciato delle tubazioni di causa, redigendo – planimetria ed eseguendo rilievi fotografici; – b. Individui anche sulla base della documentazione agli atti il punto di rottura sulla tubazione; – c. Accerti il nesso causale tra la rottura della tubazione ed i danni lamentati dalla parte – attorea specificando se tutti i danni lamentati siano attribuiti alla rottura della tubazione; – d. Quantifichi il CTU i danni conseguenti alla rottura della tubazione; – e. Accerti il CTU il reale proprietario della tubazione rotta, se essa sia di proprietà privata o pubblica; – f. Accerti il CTU il reale utilizzatore della condotta idrica danneggiata ove possibile; – g. Accerti il CTU chi era tenuto al distacco della condotta idrica de qua. “

Indi la causa, depositata la C.T.U e precisate le conclusioni, era trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Il giudice ritiene la domanda attorea fondata in quanto, sulla base della CTU, “è pacificamente emerso, tra l’altro, che, al momento dei sopralluoghi peritali, le infiltrazioni cui la parte ricoji rrente ascrive i danni al proprio fabbricato, non risultavano più in atto; e ciò per effetto di un intervento di riparazione realizzato a cura del condominio, consistito nella rimozione del vecchio tratto di condotta idrica danneggiata (completamente arrugginita e forata)e nella tappatura del tratto a monte in prossimità della condotta di distribuzione idrica comunale

Il tratto di condotta rimosso, alle cui perdite idriche la parte ricorrente ascrive i danni lamentati, risultava ubicato in corrispondenza dell’area antistante il cancello carrabile di accesso al Condominio, precisamente nel sottosuolo della “rampetta” delimitata ad Est dalla zanella stradale e, ad Ovest, dal detto cancello condominiale, ad una distanza pari a circa 30 cm dal muro di confine con la proprietà della ricorrente.

Si tratta di circostanze confermate da tutti i testi escussi, tutti rivestenti qualifiche professionali tecniche.

Il CTU analizza anche i documenti e regolamenti comunali sulla cui base “nel Regolamento Idrico Comunale del Comune di S. Maria C.V., all’art. 20 – comma 1 “si definisce allacciamento l’insieme delle opere di derivazione dalla condotta – di distribuzione fino al limite della proprietà privata”.

Ed il successivo comma 4 del medesimo articolo statuisce che “Le opere di allacciamento – anche se realizzate dall’utente – sono di esclusiva proprietà, pertinenza e gestione del Comune e costituiscono servitù inamovibile …”.Pertanto, nel merito del quesito in epigrafe, ai fini della individuazione della proprietà della tubazione de qua, assume senz’altro rilievo la definizione del limite della proprietà privata che, nel caso di specie, coincide, con ogni evidenza, con il margine stradale ovvero con la zanella che delimita lungo il margine Est la rampetta antistante il cancello condominiale.

Conclusioni

La condotta idrica danneggiata, in relazione alla ubicazione ed alla direzione possedute, alimentava il fabbricato che preesisteva sull’area di sedime ove oggi sorge il fabbricato del resistente condominio, il quale all’atto della realizzazione della nuova conduttura ed in qualità di proprietario avrebbe dovuto richiedere la cessazione della vecchia condotta. Cessazione, come riscontrato dal C.T.U., mai richiesta al Comune.

La conclusione è che il condominio deve ritenersi unico esclusivo responsabile dei danni prodottisi nella proprietà di parte ricorrente e per il cui ripristino sono stati calcolati dal CTU i relativi danni.

Sentenza
Scarica Trib. Santa Maria Capua Vetere 7 giugno 2022 n. 2183

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