La relazione extraconiugale del donatario quale causa della revoca della donazione.
La Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 19816/2022 si pronuncia in merito alla revocabilità della donazione fatta in favore del coniuge che abbia intrattenuto una relazione extraconiugale con la cognata della moglie, integrando una ingiuria grave.
Mercoledi 20 Luglio 2022 |
Il caso: Mevia agiva contro il marito Sempronio per sentir revocare -per ingratitudine- alcune donazioni indirette (mobiliari ed immobiliari) dalla stessa effettuate: l’istante individuava l’ingiuria grave commessa da Sempronio nella relazione extraconiugale che lo stesso aveva intrattenuto con la cognata (moglie del fratello dell’attrice), che si era sviluppata all’interno dell’azienda di famiglia di Mevia, in cui lavoravano anche i rispettivi coniugi.
Il Tribunale accoglieva la domanda, ritenendo provate sia l’ingiuria grave commessa nei confronti della donante sia le donazioni indirette effettuate da Mevia in favore del coniuge; La Corte d’Appello confermava la sentenza di primo grado, rilevando che:
a) l’elemento dell’ingiuria grave non può essere ravvisato sic et simpliciter nell’adulterio, ma, nella specie, erano le modalità con cui l’adulterio era stato consumato a determinare la gravità dell’ingiuria;
b) la relazione extraconiugale era stata intrattenuta con la moglie del fratello della donante, in un contesto che andava a «minare, oltre alla stabilità del rapporto coniugale, anche quella familiare», essendo evidente come «le conseguenze della scoperta del tradimento abbiano avuto ripercussioni estese a tutto il tessuto familiare di Mevia, non limitandosi al mero ambito matrimoniale»;
c) peraltro l’adulterio si era sviluppato all’interno dell’azienda di famiglia, cosicché «la scoperta del tradimento è inevitabilmente divenuta nota anche tra gli altri dipendenti e colleghi, riverberando l’infedeltà dell’appellante nell’ambito lavorativo, con evidente e innegabile ulteriore pregiudizio per la dignità della moglie».
Sempronio ricorre in Cassazione, che, nel respingere l’impugnazione, osserva quanto segue:
– la sentenza ha da un lato correttamente rilevato come non basti ad integrare tale ingiuria la mera relazione extraconiugale, ma ha ritenuto -con valutazione non manifestamente implausibile che non si presta a essere sindacata in sede di legittimità- che la circostanza che l’adulterio fosse maturato all’interno del nucleo familiare ristretto dei due coniugi e il fatto che si fosse sviluppato nella cornice di un comune ambiente lavorativo valessero a connotare in termini di gravità l’offesa all’onore patita da Mevia e ad evidenziare, in Sempronio, un atteggiamento di noncuranza e di assenza di rispetto nei confronti della dignità della moglie.