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No all’amministratore di sostegno se il beneficiario puo’ contare sulla protezione di una rete familiare

Con l’ordinanza 21887/2022, pubblicata l’11 luglio 2022, la Corte di Cassazione si è pronunciata sull’ammissibilità o meno della nomina dell’amministratore di sostegno tutte le volte in cui il soggetto beneficiario può contare sulla protezione di una rete familiare.

Venerdi 22 Luglio 2022

IL CASO: La vicenda nasce dal ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno promosso dalla sorella della beneficiaria che veniva accolto dal giudice tutelare il quale aveva ravvisato una palese inadeguatezza di quest’ultima ad occuparsi dei propri interessi e di riflesso anche di quella della sorella ricorrente per la gestione del patrimonio ereditario indiviso e per la gestione ordinaria e straordinaria dei beni ereditari. La Corte di Appello, chiamata a pronunciarsi sul reclamo proposto dalla beneficiaria, confermava la decisione del giudice tutelare.

Pertanto, la questione veniva sottoposta all’esame della Cassazione a seguito del ricorso della beneficiaria della misura la quale evidenziava che la Corte di Appello nel decidere il reclamo non aveva tenuto conto, innanzitutto, del carattere eccezionale di quanto previsto dall’articolo 404 del Codice civile, secondo il quale “La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”, e delle finalità della norma che è quella di proteggere la persona che si trova in uno stato di difficoltà fisica e psichica e che la situazione poteva essere risolta verificando la possibilità di reperire nella cerchia familiare il supporto necessario mancante.

LA DECISIONE: La Cassazione ha dato ragione alla ricorrente che nell’accogliere il ricorso con rinvio alla Corte di appello di provenienza per un nuovo esame, ha richiamato l’orientamento degli stessi giudici di legittimità secondo il quale “la valutazione della congruità e conformità del contenuto dell’amministrazione di sostegno alle specifiche esigenze del beneficiario, riservata all’apprezzamento del giudice di merito, richiede che questi tenga essenzialmente conto, secondo criteri di proporzionalità e di funzionalità, del tipo di attività che deve essere compiuta per conto dell’interessato, della gravità e durata della malattia o della situazione di bisogno in cui versa l’interessato, nonché di tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie, in modo di assicurare che il concreto supporto sia adeguato alle esigenze del beneficiario senza essere eccessivamente penalizzante” (Cass. n. 13584/2006; Cass. n. 22332/2011; Cass. n. 18171/2013; Cass. n. 6079/2020).

La tutela nell’amministrazione di sostegno, hanno osservato gli Ermellini, si deve realizzare con la minore limitazione possibile della capacità di agire delle persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana e mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

L’accertamento della ricorrenza dei presupposti previsti dalla legge per la nomina dell’amministratore di sostegno, hanno concluso, va compiuto in maniera specifica, circostanziata e focalizzata sia rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario, sia rispetto all’incidenza della stessa sulla sua capacità di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali, verificando la possibilità, in concreto, che tali esigenze possano essere attuate con strumenti diversi, come ad esempio avvalendosi, in tutto o in parte, di un sistema di deleghe o di una rete familiare.

In altri termini, secondo i giudici di legittimità, non si deve ricorrere alla nomina dell’amministratore di sostegno se il beneficiario può contare sulla protezione di una rete familiare.

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