Difensore di più persone e criterio di rimborso delle spese di lite a carico del soccombente
L’avvocato che rappresenta più persone, sia pure costituite separatamente, ha diritto ad un onorario unico anche se a pagare le spese di lite è la parte soccombente.
Giovedi 14 Luglio 2022 |
In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 19581/2022.
Il caso: La società Delta proponeva appello nei confronti della sentenza con la quale il tribunale, a parziale accoglimento della domanda proposta dalla stessa in via monitoria, aveva condannato, in solido, Tizio, Caio, Sempronia e Mevia al pagamento, in suo favore, della minor somma, rispetto a quella originariamente ingiunta, di €. 38.702,12.
La Corte d’appello respingeva l’impugnazione e condannava la società appellante al pagamento delle spese processuali del secondo grado in favore, tra l’altro, tanto di Tizio, quanto di Mevia liquidandone l’ammontare, per ciascuno di essi, nella somma di €. 9.515,00, oltre accessori, ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 e dei criteri dallo stesso indicati.
La società ricorre in Cassazione, lamentando, per quel che qui interessa, violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in collegamento con l’art. 4, comma 4, del d.m. n. 140 del 2012, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.: in particolare la Corte d’appello avrebbe errato nella parte in cui ha condannato la società appellante al pagamento delle spese processuali del secondo grado in favore, tra l’altro, tanto di Tizio quanto di Mevia, liquidandone l’ammontare nella somma di €. 9.515,00, oltre accessori, per ciascuno di essi, senza tuttavia considerare che gli stessi avevano la stessa posizione processuale ed erano costituiti in giudizio separatamente ma con il medesimo difensore.
Per la Corte la censura è fondata: sul punto richiama le seguenti considerazioni:
a) in tema di onorari di avvocato, ove in una causa l’avvocato assista e difenda più persone, aventi la stessa posizione processuale, l’onorario dovuto a quest’ultimo (salvi gli aumenti consentiti dalle norme tariffarie) è unico;
b) tale criterio deve presiedere anche alla liquidazione, a carico del soccombente, del compenso spettante al difensore di più parti vittoriose con identica situazione processuale, in base al principio generale secondo cui il soccombente non può essere tenuto a rimborsare alla parte vittoriosa più di quanto questa debba a sua volta versare al suo difensore;
c) la Corte d’appello, pertanto,dovrà verificare, in fatto, se le parti, assistite dallo stesso difensore, avessero o meno, pur a fronte della distinta costituzione in giudizio, la stessa situazione processuale.