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Caduta sulle scale e situazione di pericolo imprevedibile: quando l’insidia è dietro l’angolo

Colui che cade sulle scale condominiali non è comunque colpevole per non aver prestato la normale diligenza e la dovuta attenzione alla situazione dei luoghi.

Tale ragionamento vale certamente quando sui gradini non vi è presenza abbondante di acqua, ma l’umidità successiva al lavaggio, situazione di pericolo meno prevedibile; in tal caso si può affermare che l’efficienza causale del comportamento del danneggiato acquista minore rilievo.

Al contrario la giurisprudenza ha negato in diverse occasioni il risarcimento ai condomini scivolati dalle scale condominiali in conseguenza di infiltrazioni di acqua piovana o gradinate bagnate a causa delle operazioni di pulizia, motivando la decisione sulla base della volontaria e consapevole fruizione delle scale da parte dei danneggiati nonostante la percepibilità del loro stato e la prevedibilità dell’evento lesivo da parte degli stessi.

Allo stesso modo si è affermato che non sussiste la responsabilità, ex art. 2051 c.c., del condominio per i danni subiti da un condomino caduto sulle scale in cui vi è dell’acqua infiltratasi da una finestra difettosa, allorché il danneggiato sia a conoscenza di tale eventualità: in tal caso si è ritenuto “prevedibile” l’evento (con conseguente esclusione del diritto al risarcimento del danno), essendosi lo stesso verificatosi in un condominio e coinvolgendo un’inquilina, abitante nello stesso da anni e, pertanto, a conoscenza di tutte le caratteristiche dell’immobile, tra cui la possibilità per l’acqua piovana di entrare nel palazzo con grande facilità (Cass. civ., sez. III, 13/05/2010, n. 11592).

La conoscenza della pericolosità delle scale comporta l’onere di percorrerle con maggiore cautela.

Per ottenere l’indennizzo quindi è necessario porre in evidenza il fatto di essere stati nell’oggettiva impossibilità di prevedere il rischio e di evitarlo. Ma non è facile, soprattutto se chi cade non ha testimoni dalla sua parte; del resto non è possibile limitarsi a dimostrare il fatto in sé, cioè la caduta e i danni fisici subìti, ma si deve anche provare, che il danno è stato determinato da un fattore insidioso e nascosto.

A tale proposito merita di essere segnalata una vicenda di cui si è occupato il Tribunale di Rovigo che ha deciso in modo favorevole all’infortunato (sentenza n. 640 del 15 luglio 2022).

Caduta sulle scale e situazione di pericolo imprevedibile: la vicenda

Il cliente di un’agenzia assicurativa, con sede nei locali facenti parte di un caseggiato, rimaneva vittima di una caduta mentre scendeva le scale del condominio.

In particolare la stessa vittima urtava violentemente la testa perdendo i sensi e si procurava un politrauma da precipitazione con trauma cranio-facciale, a seguito del quale aveva dovuto osservare un periodo di riposo, indossare un collare ortopedico per circa 10 giorni (con progressivo svezzamento dallo stesso), assumere terapia analgesica e sottoporsi a visite specialistiche e ad accertamenti strumentali.

La causa della caduta è risultata una pozzanghera presente degli ultimi tre gradini della rampa di scale.

Il cliente dell’assicurazione citava il condominio davanti al Tribunale, per sentirlo condannare al risarcimento del danno patito a seguito della caduta dalle scale dovuta a presenza di acqua non segnalata sui gradini.

Si costituiva in giudizio il condominio convenuto chiedendo il rigetto delle domande avversarie e contestando la stessa dinamica dell’infortunio.

La decisione: un pericolo non segnalato

Il Tribunale ha dato torto al condominio. Da una testimonianza è emerso che la pozzanghera di acqua era all’altezza degli ultimi tre gradini della rampa di scale; tuttavia i gradini bagnati non erano immediatamente visibili da chi si apprestava a percorrerli, in quanto per poter imboccare la rampa era necessario svoltare l’angolo.

In altre parole è emerso che l’acqua era presente sugli scalini dell’ultima rampa a cui si accedeva solo una volta girato l’angolo, pertanto il pericolo non era immediatamente visibile.

Del resto – come sottolinea lo stesso giudice – l’attore non aveva sufficiente conoscenza del luogo, avendo fatto ingresso nell’immobile per recarsi presso un’agenzia assicurativa.

Inoltre il Tribunale ha evidenziato come la presenza di una pozzanghera sui gradini di una scala interna al condominio non sia una circostanza prevedibile da soggetto intento a scendere le scale, tanto più in ore serali ove è escluso che vi siano pulizie in corso.

Il condominio quindi è stato ritenuto responsabile ex art 2051 c.c. per aver omesso di vigilare sulla parte condominiale, eliminando il pericolo.

I condomini, infatti, non sono stati in grado di dimostrare il caso fortuito, cioè l’esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale tra la parte comune ed il danno subito, escludendo la sua responsabilità.

Sentenza
Scarica Trib. Rovigo 15 luglio 2022 n. 640

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