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Contratti tra condominio e professionista: quando si applica il foro del consumatore

Un caso deciso dal Tribunale di Napoli con riferimento ad un contratto di manutenzione di impianto di sollevamento condominiale.

L’ art. 3 del Codice del Consumo D. Lgs. n. 206/05 e succ. mod. dispone che “ove non diversamente previsto, si intende per: consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.

La Corte di Cassazione ha ulteriormente chiarito che: “ai fini dell’assunzione della veste di consumatore l’elemento significativo non è il “non possesso”, da parte della persona fisica che ha contratto con un operatore commerciale, della qualifica di “imprenditore commerciale” bensì lo scopo (obiettivato o obiettivabile) avuto di mira dall’agente nel momento in cui ha concluso il contratto, con la conseguenza che la stessa persona fisica svolgente attività imprenditoriale o professionale deve considerarsi “consumatore” quando conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di dette attività (cfr. tra le ultime, Cass. n. 6578 del 2021).

Il consumatore si contrappone al professionista (lett. c, art. 3, D.Lgs. n. 206/1005) inteso come colui che, persona fisica o giuridica, agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale o come intermediario.

Il problema che si è posto in dottrina e giurisprudenza è se il condominio debba essere considerato sempre un consumatore quando stipula un contratto con un’impresa o un professionista.

La giurisprudenza di merito e di legittimità è concorde nel ritenere che il condominio, qualora agisca per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale, risulta essere a tutti gli effetti un consumatore.

È prevalente l’orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione secondo il quale “al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l’amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale” (cfr. Cassazione civile, sentenze 10679/2015, 452/2005 e 10086/2001).

Una volta stabilito che al contratto concluso con il professionista dall’amministratore di condominio si applicano le norme sulla tutela del consumatore, giova considerare le conseguenze applicative della normativa nelle controversie che ne possono derivare.

Una conseguenza della qualità di consumatore del condominio è l’applicazione della competenza funzionale del foro del consumatore, cioè del luogo in cui è sito il condominio.

Ed invero, ai sensi del Decreto Legislativo n. 206 del 2005, articolo 33, comma 2, lettera u), nelle controversie tra consumatore e professionista la competenza territoriale spetta al giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, c.d. foro del consumatore, che è esclusivo ma derogabile.

La questione della competenza territoriale relativa ad una controversia tra un condominio ed un’ impresa è stata oggetto di una recente sentenza del Tribunale di Napoli n. 7023 del 13 luglio 2022.

Contratto per la manutenzione dell’impianto di sollevamento condominiale: si applica il foro del consumatore. La vicenda

Una società di impianti di ascensore chiedeva di ingiungere ad un Condominio il pagamento di una somma dovuta per alcuni interventi di manutenzione eseguiti sull’impianto di sollevamento condominiale.

Il giudice di pace di Napoli concedeva l’ingiunzione.

Il condominio si opponeva denunciando l’incompetenza territoriale del giudice adito in quanto in ragione della sua qualifica di consumatore la domanda avrebbe dovuto essere proposta innanzi al giudice di pace di Marano.

La società di impianti resisteva all’opposizione sostenendo che il contratto aveva previsto la competenza del foro di Napoli, che si trattava di clausola frutto di una trattativa effettiva ed individuale, che il giudice di Napoli era competente anche tenendo conto del luogo di adempimento dell’obbligazione.

Il giudice di pace rigettava la domanda di opposizione condannando, per l’effetto, il condominio al pagamento delle sole spese di lite liquidate nel decreto ingiuntivo in considerazione dell’avvenuto pagamento qualche giorno prima della notifica del decreto ingiuntivo, della sorte capitale dovuta dal condominio all’impresa.

Il Condominio impugnava la sentenza del giudice di pace sostenendo che era stata omessa la pronuncia in ordine all’eccezione d’incompetenza territoriale attesa la violazione del foro del consumatore, essendo competente in via esclusiva il giudice di pace di Marano e non quello di Napoli, anche in considerazione del foro del domicilio del creditore avendo la società di impianti sede in Marano al momento della conclusione del contratto.

Condominio consumatore, le sentenze in materia

L’appellante Condominio sosteneva altresì che la fondatezza dell’eccezione d’incompetenza impediva l’esame del merito della pretesa, nonché evidenziava l’erroneità della pronuncia del giudice di pace sotto l’aspetto del pagamento delle spese di lite, della mancata prova del credito azionato e della mancata revoca del decreto ingiuntivo.

L’appello veniva ritenuto fondato dal Tribunale di Napoli con particolare riferimento alla eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’appellante Condominio.

Contratto per la manutenzione dell’impianto di sollevamento condominiale: il foro del consumatore è derogabile solo in presenza di clausola frutto di trattativa tra le parti. La decisione

Il condominio è ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, poiché l’amministratore agisce come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale.

Partendo da tale presupposto, il Tribunale di Napoli, conformemente al prevalente e costante orientamento giurisprudenziale di legittimità e di merito, ha ribadito che al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, si applica la disciplina di tutela del consumatore e, pertanto, si applica il Foro del Consumatore che nel caso del condominio è il luogo in cui lo stesso è ubicato, nel caso di specie a Marano.

Il Tribunale di Napoli, ha così ritenuto fondata l’eccezione sollevata dal Condominio di incompetenza territoriale del giudice di pace di Napoli in favore del giudice di pace di Marano, annullando la sentenza emessa dal giudice dell’opposizione incompetente nonché revocando il decreto ingiuntivo.

In particolare, il Tribunale di Napoli ha considerato – in virtù dell’art. 33 del Codice del Consumo- vessatoria la clausola, contenuta nel contratto di manutenzione concluso tra l’impresa e il condominio, che prevedeva la competenza del foro di Napoli.

All’uopo, giova rammentare che, In base all’ articolo 33 cod. cons., si presume vessatoria, fino a prova contraria, la clausola che abbia l’effetto di stabilire come competente un foro diverso da quello di residenza o domicilio eletto del consumatore. L’art. 34, comma 4, cod. cons. esclude la vessatorietà delle clausole che abbiano costituito oggetto di trattativa individuale, ed il successivo comma 5 precisa che, in caso di contratto concluso mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, incombe sul professionista l’onere di provare che le clausole abbiamo costituito oggetto di specifica trattativa con il consumatore.

Nella specie, la società di impianti non ha fornito alcuna prova di una specifica trattativa con il consumatore della clausola derogativa del foro; conseguentemente il Tribunale ha ritenuto competente il foro del consumatore, ossia del luogo di ubicazione del caseggiato.

Sentenza
Scarica Trib. Napoli 13 luglio 2022 n. 7023

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