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La responsabilità per danni da infiltrazioni causati da lavori di ristrutturazione: la normativa applicabile

Nell’ordinanza n. 21977/2022 la Corte di Cassazione fa chiarezza in merito al soggetto da ritenersi responsabile per i danni arrecati ad altro condomino, causati da infiltrazioni di acqua a seguito di alcuni lavori di ristrutturazione all’interno di un appartamento di un condominio.

Venerdi 29 Luglio 2022

Il caso: Tizio conveniva dinanzi al Tribunale di Milano Caio, esponendo: 1) di essere proprietario di un appartamento sottostante quello di proprietà del convenuto; 2) il convenuto aveva eseguito nel proprio immobile lavori di ristrutturazione che avevano provocato infiltrazioni d’acqua nel piano sottostante ed altri danni al soffitto e all’impianto elettrico; chiedeva pertanto la condanna del convenuto al risarcimento del danno.

Caio, nel costituirsi in giudizio, oltre a chiedere il rigetto della domanda attorea, chiedeva ed otteneva di essere autorizzato a chiamare in causa i tre appaltatori cui aveva affidato l’esecuzione dei lavori nonché il direttore dei lavori.

Il tribunale rigettava la domanda; la Corte d’appello, adita da Tizio, rigettava l’impugnazione deducendo che:

a) il convenuto non poteva essere chiamato a rispondere dei danni ex articolo 2051 c.c., perché nel caso di specie non ricorreva un’ipotesi di danni arrecati “dalla cosa”, ma di danni arrecati dal fatto dell’uomo;

b) il convenuto non poteva essere chiamato a rispondere ex articolo 2049 c.c. del fatto degli appaltatori, perché l’appaltatore opera in autonomia assumendone il rischio; la responsabilità del committente si sarebbe potuta invocare solo per culpa in eligendo o in vigilando, ambedue non sussistenti nel caso di specie;

c) la domanda nei confronti di una delle società appaltatrici andava rigettata poiché, pur essendo certa l’esistenza del danno e la sua derivazione dai lavori di ristrutturazione commissionati da Caio, non era possibile stabilire quale, fra i tre appaltatori che si occuparono della ristrutturazione, avesse materialmente generato il danno.

Tizio ricorre in Cassazione, che, nel ritenere fondato il ricorso, osserva quanto segue:

– il proprietario di un appartamento risponde ai sensi dell’art. 2051 c.c. dei danni causati dalla rottura di una tubazione, causata dall’appaltatore cui siano stati affidati lavori di restauro;

– l’art. 2051 C.c. trova applicazione sia quando il danno sia stato arrecato dalla cosa in virtù del suo intrinseco dinamismo, sia quando sia stato arrecato dalla cosa in conseguenza dell’agente dannoso in essa fatto insorgere dalla condotta umana: è di conseguenza irrilevante, al fine di escludere la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., che il processo dannoso sia stato provocato da elementi esterni, quando la cosa sia obbiettivamente suscettibile di produrre danni;
– tanto una tubazione idrica, quanto l’acqua in essa contenute, sono “cose” per i fini di cui all’articolo 2051 c.c., ed a tali fini nulla rileva se abbiano arrecato un danno perché guaste per vetustà o perché guastate dall’uomo; nell’uno, come nell’altro caso, infatti, grava pur sempre sul custode l’onere di vigilare affinché la propria cosa non arrechi danno a terzi;

– peraltro la responsabilità del custode non può escludersi per il solo fatto che questi abbia affidati a terzi lavori di restauro: è infatti pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che, salva l’ipotesi in cui l’appalto comporti il totale trasferimento all’appaltatore del potere di fatto sull’immobile nel quale deve essere eseguito il lavoro appaltato, non viene meno per il committente detentore dell’immobile stesso che continui ad esercitare siffatto potere, il dovere di custodia e di vigilanza.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.21977 2022

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