Circolazione stradale: quando è ammissibile non rispettare l’obbligo di tenere la destra.
Con l’ordinanza n. 23057/2022 la Corte di Cassazione precisa i limiti di operatività dell’art. 143 Cds, che obbliga l’automobilista o il motociclista a tenere rigorosamente la destra, allorchè siano presenti sulla strada elementi estranei atti a minare la sicurezza e stabilità del veicolo.
Mercoledi 3 Agosto 2022 |
Il caso: Tizio, Caia, Sempronia e Mevia, nella qualita’ rispettivamente di genitori, sorella e compagna del defunto Ottavio, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Biella la Societa’ Delta in qualita’ di impresa designata, per la Regione Piemonte, alla gestione dei sinistri in carico al Fondo di Garanzia per le Vittime della strada, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro stradale, occorso in data 10 maggio 2008, nel quale perdeva la vita il citato Ottavio.
Nel merito, evidenziavano che
– il sinistro si era verificato a causa della manovra imprevista e imprudente effettuata da un altro motociclista (la cui identita’ rimaneva sconosciuta) che, sopraggiunto ad elevata velocita’ alle spalle della vittima, aveva affiancato e sorpassato in curva il motoveicolo condotto da Ottavio, per poi dileguarsi proseguendo la marcia;
– la vittima, tentando una manovra di emergenza, si spostava sulla destra modificando l’assetto della curva gia’ assunto col motoveicolo e, anche a causa del brecciolino presente sulla sede stradale, perdeva il controllo del mezzo andando a sbattere la testa contro il piantone del guard-rail e perdendo la vita sul colpo.
Il Tribunale accoglieva la domanda, ritenendo che la causa del sinistro fosse da ascrivere esclusivamente al comportamento imprudente del secondo motoveicolo, condannando la compagnia assicurativa al pagamento in favore delle tre parti danneggiate di Euro 774.685,35, dedotta la somma già versata dalla compagnia di assicurazione.
La Corte d’appello, adita dalla Assicurazione, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riteneva sussistente in capo al defunto Ottavio una corresponsabilita’ del 50% nella causazione del sinistro stradale, non avendo egli rispettato l’obbligo di mantenere rigorosamente la destra della propria corsia di percorrenza ed avendo tenuto una velocita’ troppo elevata rispetto allo stato dei luoghi; condannava le attrici a restituire una somma pari al 50% di quanto da esse gia’ percepito a titolo risarcitorio.
Le attrici ricorrono in Cassazione, censurando la sentenza per aver ritenuto la vittima corresponsabile del sinistro nella misura del 50%, in quanto colpevole di aver violato le disposizioni di cui all’articolo 143 C.d.S., che prevede l’obbligo di circolazione “in prossimita’” del margine destro della carreggiata e, lungo le curve, impone di procedere “il piu’ vicino possibile” a tale margine.
Per la Suprema Corte la censura è fondata: sul punto osserva che:
a) l’articolo 143 C.d.S., indica quale deve essere la ” Posizione dei veicoli sulla carreggiata” e al comma 1 prescrive che ” 1. I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimita’ del margine destro della medesima, anche quando la strada e’ libera”: la Corte d’appello, però, ne ha fatto una applicazione in violazione di legge, omettendo di considerare che l’obbligo di marcia in prossimita’ del margine destro della strada e’ un concetto necessariamente relazionale, ovvero il contenuto esatto dell’obbligo di tenere la destra e del comportamento esigibile dal conducente del veicolo nel caso di specie deve conformarsi, previo accertamento in fatto,allo stato dei luoghi,
b) non è pertanto esigibile dal conducente marciare il piu’ possibile a destra nelle situazioni in cui il margine destro non e’ percorribile con sicurezza (es: per la presenza di veicoli illegittimamente parcheggiati sulla sede stradale; per la presenza in quel punto di buche o dossi atti a minare la stabilita’ del veicolo, per la presenza di rami sporgenti o di materiale inerte quale il brecciolino sulla sede stradale, pericoloso in particolare per la stabilita’ di un veicolo a due ruote);
c) deve escludersi quindi che l’obbligo dell’automobilista o del motociclista di tenere la destra comporti la necessita’ di marciare in prossimita’ al margine destro anche laddove risulti accertata la presenza, sulla sede stradale in corrispondenza del margine destro, di un elemento estraneo atto a minare la sicurezza e la stabilita’ del veicolo, tenuto conto anche tipo di mezzo coinvolto nell’incidente (nel caso di specie, un motoveicolo, per la cui sicurezza il pietrisco, o brecciolino sulla sede stradale, costituisce fonte di pericolo ben superiore che per un veicolo a quattro ruote).