Opposizione tardiva al decreto ingiuntivo: quando è esperibile.
Con l’ordinanza 23955/2022, pubblicata il 2 agosto 2022, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito al rimedio esperibile da parte del debitore che viene per caso a conoscenza dell’esistenza di un decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti per il quale ritiene di non aver ricevuto la notifica.
Venerdi 5 Agosto 2022 |
IL CASO: Il proprietario di alcuni immobili agiva in giudizio contro un suo creditore chiedendo che venisse accertata l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria effettuata da quest’ultimo su quattro immobili di sua proprietà in virtù di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e venisse disposta la condanna del convenuto al risarcimento del danno derivato dalla suddetta iscrizione ipotecaria.
L’attore deduceva di non aver mai ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo, né alcuna costituzione in mora, né alcun precetto da parte del creditore convenuto.
Il Tribunale, ritenendo che il creditore avesse fornito la prova della notifica del decreto ingiuntivo al debitore e la sua validità, rigettava la domanda proposta da quest’ultimo.
La sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte di Appello in sede di gravame interposto dal debitore, la quale osservava che:
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il decreto ingiuntivo costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale a prescindere dalla sua notifica;
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il decreto ingiuntivo era valido ed efficace in quanto non era stato mai opposto dal debitore né tempestivamente, né tardivamente ai sensi dell’art. 650 c.p.c;
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mancando un dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 188 disp. att. c.p.c. non era possibile procedere alla cancellazione dell’ipoteca iscritta dal creditore sugli immobili del debitore;
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il decreto ingiuntivo era stato ritualmente notificato a quest’ultimo.
Pertanto, la questione veniva sottoposta all’esame della Corte di Cassazione a seguito del ricorso promosso dall’attore originario, rimasto soccombente in entrambi i gradi di giudizio, il quale deduceva che nessun onere di proporre l’opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c. incombe a carico del soggetto venuto fortuitamente a conoscenza dell’esistenza di un decreto ingiuntivo a suo carico, mai notificatogli.
LA DECISIONE: Il ricorso è stato ritenuto infondato dai giudici della Suprema Corte i quali nel rigettarlo hanno osservato che, come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, la parte intimata, una volta venuta a conoscenza in qualunque modo dell’esistenza di un decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti che assume non essergli stato notificato, ha l’onere di proporre l’opposizione tardiva di cui all’art. 650 c.p.c., entro il termine di quaranta giorni dalla conoscenza dell’esistenza del decreto.
Di conseguenza, nel caso in cui il debitore intimato non proponga l’opposizione tardiva nel predetto termine, nessuna opposizione può essere proposta dallo stesso ed ai fini della validità dell’iscrizione ipotecaria diventa irrilevante la circostanza che il decreto sia stato o non sia stato ritualmente notificato.