È valida la delibera che accoglie la richiesta del portatore di handicap ad avere uno stallo vicino al portone?
La disabilità non dovrebbe essere motivo di diatriba condominiale.
Tuttavia è possibile che un condomino portatore di handicap, con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, richieda di poter parcheggiare il più vicino possibile all’ingresso condominiale ma riceva una risposta negativa.
Non si può escludere, però, che l’assemblea accolga la richiesta ma un condomino impugni la decisione.
La questione è stata affrontata dal Tribunale di Roma nella sentenza n. 12021 del 27 luglio 2022.
Delibera che accoglie la richiesta del portatore di handicap di avere uno stallo vicino al portone e impugnazione di un condomino: la vicenda
La vicenda prendeva l’avvio in un condominio formato da nove palazzine, circondate da ampio parco comune e strade di scorrimento interno, ove i condomini possono liberamente parcheggiare le loro vetture, senza posti auto assegnati.
Una condomina con un familiare afflitto da grave disabilità motoria (costretto ad usare la carrozzina), chiedeva all’assemblea la possibilità di parcheggiare la propria autovettura in prossimità del portone d’ingresso del palazzo. L’assemblea, con apposita delibera, accettava la richiesta avanzata dalla condomina.
Successivamente procedeva, comunque, a delimitare uno stallo vicino al portone con strisce gialle e con apposizione di specifica cartellonistica stradale.
Un’altra condomina, che aveva votato contro la richiesta della condomina con familiare convivente portatore di handicap, impugnava la delibera.
Secondo l’attrice l’assemblea aveva deciso un’assegnazione definitiva del posto auto ad un condomino; per la stessa attrice, quindi, si trattava di un’innovazione vietata ai sensi dell’art. 1120 c.c., comma 2, in quanto determinante una limitazione dell’uso e del godimento che gli altri condomini avevano diritto di esercitare sul bene comune, con conseguente nullità della delibera.
La tesi del condominio convenuto
Il condominio convenuto faceva presente che, poiché i posti auto condominiali erano in numero sufficiente a garantire il parcheggio di tutte le autovetture, non si ponevano problemi di limitazione del pari uso dello spazio, mentre andava data prevalenza ai principi derivanti dalla normativa antidiscriminatoria introdotti dalla Legge 67/2006 e dalla Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con disabilità nonché ai principi Costituzionali in tema di diritto inviolabile a una normale vita di relazione tutelato dall’art. 2 e al diritto alla salute, protetto dall’art. 32 della medesima Carta.
In ogni caso la collettività condominiale ricordava che, in caso di posti auto sufficienti per tutti i condomini e di richiesta da parte di un disabile di un posto auto riservato, l’amministratore, che deve ex art. 1130 c.c. garantire il miglior godimento a ciascun condomino delle cose comuni, può decidere di assegnare alcuni posti riservati a soggetti che, in quanto disabili, necessitano di parcheggi più comodi, e ciò anche al fine di evitare un’eventuale discriminazione indiretta nei confronti dei detti condomini.
In particolare il convenuto metteva in rilievo la possibilità dell’amministratore di decidere in merito alla questione senza l’autorizzazione assembleare.
La decisione
Il Tribunale ha dato ragione al condominio.
In primo luogo lo stesso giudice ha notato che, per stessa ammissione dell’attrice, l’area parcheggio è molto vasta e ogni condomino parcheggia in tale spazio anche più di una vettura di proprietà; di conseguenza è risultato con evidenza che esistono posti disponibili per tutti. In ogni caso il Tribunale ha escluso che la delibera costituisca un’innovazione vietata.
Infatti – come sottolinea il Tribunale – non è stata decisa un’assegnazione nominativa definitiva e per un tempo indefinito a favore di un singolo condomino, bensì l’utilizzazione della cosa comune da parte del singolo condomino con modalità particolari e diverse rispetto alla sua naturale destinazione (tra l’altro, la delibera non indica neanche il soggetto a favore del quale verrebbe attribuito il posto riservato ponendo, invece, in risalto la sola necessità di favorire le esigenze del portatore di handicap ad un accesso più comodo alla propria abitazione).
Ne consegue – ad avviso del Tribunale – che non sussiste la violazione dell’art. 1102 c.c., non avendo la menzionata delibera riconosciuto diritti reali a singoli condomini ma semplicemente individuato una modalità di utilizzo dello spazio comune, concedendo al condomino con familiare disabile di parcheggiare la propria auto in un’area individuata.
Del resto, è vero che si devono rispettare i principi derivanti dalla normativa antidiscriminatoria introdotta dalla Legge 67/2006 e dalla Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con disabilità, nonché con i dettami della Carta Costituzionale (artt. 32, 2, 3 e 42, co. 2, Cost.) come correttamente evidenziato dal condominio convenuto.
Sentenza
Scarica Trib. Roma 27 luglio 2022 n. 12021