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Fallimento: decorrenza del termine semestrale ex Legge Pinto

Con la sentenza nr. 24174/2022, pubblicata il 4 agosto 2022, la Corte di Cassazione si è nuovamente occupata della questione relativa alla decorrenza del termine semestrale previsto dall’art. 4 della legge 89/2001 (c.d. Legge Pinto), per il deposito della domanda tesa ad ottenere l’equo indennizzo per l’irragionevole durata di una procedura fallimentare.

Martedi 9 Agosto 2022

IL CASO: La Corte di Appello rigettava la domanda di equo indennizzo per l’irragionevole durata di una procedura fallimentare depositata da alcuni creditori che erano stati ammessi al passivo del fallimento e il cui credito era stato inserito in uno dei piani di riparto parziali depositati dalla curatela.

I giudici della Corte territoriale rilevavano d’ufficio la tardività del deposito della domanda ritenendo che il termine decorreva dalla dichiarazione di esecutività del deposito del predetto piano di riparto parziale e non dal momento della definitività del decreto di chiusura del fallimento. Avverso il decreto di rigetto i ricorrenti proponevano opposizione che veniva rigettata.

La decisione della Corte di Appello veniva ritenuta errata dagli originari istanti i quali sottoponevano la questione all’esame della Corte di Cassazione, impugnando il decreto di rigetto.

I ricorrenti deducevano, fra l’altro, la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 4 l. 89/2001, in relazione all’art. 6, par. 1 CEDU, all’art. 1 del primo protocollo addizionale ed agli artt. 111 e 117 Cost, nonché la violazione dell’art. 327 c.p.c., dell’art. 119 l.f., dell’art. 58 l. 69/2009 e dell’art. 150, co. 1 d.lgs. 5/2006, sostenendo che, contrariamente da quanto affermato dalla Corte di Appello, il dies a quo per il deposito della domanda per ottenere l’equo indennizzo per l’irragionevole durata della procedura fallimentare ricorreva non dal momento in cui il loro credito era stato soddisfatto ma dalla definitiva chiusura della procedura concorsuale.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso che nell’accoglierlo con rinvio del procedimento alla Corte di Appello di provenienza, ha affermato il seguente principio di diritto: “Il termine di cui all’art. 4 l. 89/2001 per la proposizione della domanda di equo indennizzo per la irragionevole durata di una procedura fallimentare decorre dalla data in cui è diventato inoppugnabile il decreto di chiusura del fallimento anche per il creditore il cui credito sia stato integralmente soddisfatto per effetto di un riparto parziale; la data della integrale soddisfazione del credito insinuato nel fallimento segna infatti, per il creditore soddisfatto, il termine finale della durata della procedura fallimentare indennizzabile ai sensi della legge n. 89/2001, ma non il dies a quo del termine per la proposizione della domanda di equo indennizzo”.

In altri termini secondo gli Ermellini, ai fini della decorrenza del termine semestrale previsto dall’art. 4 della legge n. 89/2001 si deve far riferimento al provvedimento conclusivo del giudizio presupposto, che non può identificarsi in un riparto parziale, anche nel caso in cui lo stesso è integralmente satisfattivo per il creditore che poi chiede di ottenere l’indennizzo per l’irragionevole durata della procedura fallimentare.

Allegato:

Cassazione civile sentenza n.24174 2022

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