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Impugnazione di delibera e competenza per valore

La competenza a decidere l’impugnazione di una deliberazione assembleare da parte di un condomino non appartiene al tribunale: infatti l’art. 1137 c.c. fa riferimento genericamente all’autorità giudiziaria; di conseguenza il criterio per individuare il giudice competente è il valore desumibile dalla delibera impugnata (salvo che l’oggetto di essa rientri nella competenza per materia di un determinato giudice, come ad esempio quando la delibera concerne la misura e le modalità d’uso dei servizi di condominio di case).

E se devo impugnare un rendiconto consuntivo di complessivi 200.000 €, che prevede per me una quota spese di 500 €, mi devo rivolgere al Tribunale o al Giudice di Pace?

La posizione della giurisprudenza nel tempo è cambiata.

Impugnazione di delibera e competenza per valore: il vecchio orientamento

Secondo una tesi, nella controversia tra un condomino ed il condominio, avente ad oggetto il criterio di ripartizione di una parte soltanto della complessiva spesa deliberata dall’assemblea, il valore della causa dovrebbe determinarsi in base all’importo contestato e non all’intero ammontare di esso, perché la decisione non implicherebbe una pronuncia, con efficacia di giudicato, sulla validità della delibera (concernente la voce di spesa) nella sua globalità (Cass. civ., sez. II, 24/01/2001, n. 971).

In quest’ottica anche se il condomino agisce per sentire dichiarare l’inesistenza del suo obbligo di pagamento sull’assunto dell’invalidità della deliberazione assembleare, occorrerebbe fare riferimento all’importo contestato (ex art. 12 c.p.c.), relativamente alla sua singola obbligazione, e non all’intero ammontare risultante dal riparto approvato dall’assemblea di condominio; per la stessa tesi infatti, in generale, allo scopo dell’individuazione della competenza, occorre avere riguardo al “thema decidendum”, invece che al “quid disputandum”, con la conseguenza che l’accertamento di un rapporto che costituisce la “causa petendi” della domanda, in quanto attiene a questione pregiudiziale della quale il giudice può conoscere in via incidentale, non influisce sull’interpretazione e qualificazione dell’oggetto della domanda principale e, conseguentemente, sul valore della causa (Cass. civ., sez. VI, 15/05/2018, n. 21227; Cass. civ., sez. VI, 05/07/2013, n. 16898; Cass. civ., sez. II, 16/03/2010, n. 6363).

In altre parole, ai fini della determinazione della competenza per valore, riguardo all’impugnativa della deliberazione dell’assemblea condominiale di approvazione del rendiconto annuale e di ripartizione dei contributi, seppure l’attore richieda la dichiarazione di nullità o l’annullamento dell’intera delibera, deducendo l’illegittimità di un obbligo di pagamento a lui imposto, occorre far riferimento soltanto all’entità della spesa specificamente contestata (nel nostro esempio 500 €). Quindi, prendendo in considerazione il nostro esempio, bisognerebbe rivolgersi al Giudice di Pace.

Impugnazione di delibera e competenza per valore: il nuovo orientamento

Secondo l’orientamento più recente la domanda di impugnazione di delibera assembleare introdotta dal singolo condomino non può intendersi ristretta all’accertamento della validità del rapporto parziale che lega l’attore al condominio e, dunque al solo importo contestato, ma si estende necessariamente alla validità dell’intera deliberazione e, dunque, all’intero ammontare della spesa.

A sostegno di questa opinione si è rilevato che le conseguenze del venir meno dell’impugnata deliberazione dell’assemblea condominiale, derivante dalla sentenza con la quale ne viene dichiarata la nullità o l’annullamento, operano nei confronti di tutti i condomini, anche se non abbiano partecipato direttamente al giudizio promosso da uno o da alcuni di loro (Cass. civ., sez. II, 21/03/2022, n. 9068; Cass. civ., sez. II, 07/07/2021, n. 19250; Cass. civ., sez. VI, 20/07/2020, n. 15434).

Del resto, tale soluzione appare più rispondente al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di competenza per valore, l’art. 12, comma 1, c.p.c. – per il quale il valore delle cause relative all’esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione – subisce deroga nell’ipotesi in cui il giudice sia chiamato ad esaminare, con efficacia di giudicato, le questioni relative all’esistenza o alla validità del rapporto, che va, pertanto, interamente preso in considerazione ai fini della determinazione del valore della causa.

In conclusione, come ha precisato la Cassazione nella sentenza n. 24713 pubblicata in data 11 agosto 2022, nell’azione di impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea di condominio il valore della causa deve essere determinato sulla base dell’atto impugnato e non sulla base dell’importo del contributo alle spese dovuto dall’attore in base allo stato di ripartizione.

Quindi, per questa tesi, riprendendo il nostro il nostro esempio, bisognerebbe rivolgersi al Tribunale.

Sentenza
Scarica Cass. 11 agosto 2022 n. 24713

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