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Superbonus 110%. Chi non vuole correre rischi può fare i lavori e poi rinunciarvi o è un obbligo?

L’accesso alle detrazioni fiscali rappresenta una grande opportunità messa a disposizione dallo Stato per rilanciare l’economia, favorire la riduzione del rischio sismico e il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici. Non è un obbligo.

Il ventaglio delle possibilità è ampio e articolato, continuamente mutevole in base a provvedimenti normativi che faticano ad assestarsi, al punto che, per pianificare in modo oculato gli interventi e districarsi nei meandri delle “offerte” disponibili, serve quasi sempre il supporto di un pool di professionisti esperti sia in materia fiscale sia sul piano tecnico. A volte serve anche un legale.

In questi ultimi due anni, dal 2020 ad oggi, ovvero da quando è stato pubblicato il decreto Rilancio, la scelta parte quasi sempre dall’agevolazione “top di gamma”, che è rappresentata dal Superbonus, sia in versione eco che in versione sisma. Normalmente i bonus minori al 85, 75, 65 o 50% vengono presi in considerazione solo quando non vi sono le condizioni per accedere al 110%.

Però, ormai lo abbiamo imparato, chi si avventura nel terreno del Superbonus, deve mettere in conto di rispettare una serie di paletti piuttosto vincolanti, che aumentano il rischio di errori e, di conseguenza, di sanzioni, non solo tributarie ma, a volte, anche penali.

Per alcuni, per i più coraggiosi (o per gli ottimisti), questo scenario non rappresenta un problema poiché è sufficiente – ed è vero – fare le cose “per bene”. Per altri invece, per i più prudenti, per quelli che credono che “lo Stato non regala niente”, gli adempimenti (e i rischi) sono eccessivamente onerosi e quindi ci pensano due volte.

La domanda ricorrente è questa. Se un’opera rientra tra quelle agevolabili al 110% è possibile, per sicurezza, rinunciarvi e “accontentarsi” di una detrazione ordinaria, riducendo così i rischi dell’operazione?

La risposta, come sempre, è complessa e dipende dalla tipologia dei lavori che si devono fare, dai soggetti che li fanno e anche dalla natura dei titoli edilizi.

Interventi di miglioramento sismico (Sismabonus)

La Commissione di monitoraggio istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha affrontato l’argomento della “scelta” delle agevolazioni fiscali con un apposito parere, a seguito di un quesito proveniente dall’Agenzia delle Entrate (Prot. n. 8047 del 21/10/2020).

Ovviamente lo ha fatto per la materia di propria competenza, ovvero per il Sismabonus, in merito al quale ha stabilito quanto segue “Con l’emanazione del “Super sismabonus” è stata introdotta una modifica al “Sismabonus” sostituendo le percentuali detraibili ivi previste con un’unica percentuale pari al 110% determinando così, in relazione all’ambito soggettivo previsto dal comma 9 dell’art. 119 del D.L. 34/2020, che nel periodo di valenza indicato all’interno dello stesso art. 119 non sussisterebbe la possibilità di scegliere quale agevolazione applicare”.

In altre parole, al verificarsi di tutte le condizioni, oggettive e soggettive, che danno diritto al Superbonus, il contribuente non può optare per le detrazioni minori rappresentate dal Sismabonus al 70, 75, 80, 85%. Quindi la scelta è obbligata.

Le percentuali ordinarie risultano così disponibili solo per le categorie di edifici che non rientrano tra quelle ammesse al Superbonus (ad esempio gli edifici non residenziali o di lusso), per gli interventi che sforano le tempistiche concesse (31/12/2022 per le villette e 31/12/2023 per gli edifici plurifamiliari) o qualora i proprietari non siano persone fisiche o condomini.

Interventi di efficientamento energetico (Ecobonus)

Per gli interventi di efficientamento energetico invece è diverso, ovvero non risultano ad oggi risposte dell’Agenzia delle Entrate o prese di posizione dell’ENEA in merito a questo argomento, ne risulta che il Super Ecobonus abbia modificato l’assetto normativo dell’Ecobonus ordinario.

Si tratta pertanto di un “affiancamento” dei due regimi fiscali e pertanto si ritiene possibile che le spese sostenute per un intervento potenzialmente ascrivibile alla maxi agevolazione possa essere “dirottato”, per volontà del contribuente, anche sui bonus minori al 50 e al 65%.

Però è una scelta libera solo se pianificata in origine. Bisogna infatti fare attenzione anche alla pratica edilizia in base alla quale sono stati eseguiti i lavori.

Se sono stati legittimati solo mediante una CILA-Superbonus (o CILAS), come di fatto sarebbe consentito e con tutte le semplificazioni procedurali che ne derivano, si ritiene preclusa la possibilità di optare – anche nel caso dell’Ecobonus – per le detrazioni fiscali diverse dle detrazioni fiscali diverse dal 110%.

Altri motivi per scegliere le detrazioni ordinarie

Non è solo la “paura” a dirottare alcuni contribuenti sui bonus ordinari, ove ammissibili.

Bisogna infatti considerare che le detrazioni fiscali derivanti dal Superbonus sono detraibili nei prossimi 4 anni, mentre quelle originate dai bonus ordinari lo sono per i prossimi dieci. Quindi, nel caso di detrazione diretta dalla propria dichiarazione dei redditi, il Superbonus sarà appetibile solo per soggetti particolarmente capienti, mentre le detrazioni ordinarie, essendo diluite in dieci “rate”, saranno più facilmente fruibili anche da soggetti a reddito più basso.

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