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Il condominio che si attiva per la messa in sicurezza ed il rifacimento della facciata non deve essere danneggiato dalla PA

Dopo il distacco del cornicione, un condominio si attiva per la messa in sicurezza ed il rifacimento della facciata. Il caseggiato è sottoposto a vincolo culturale e, quindi, i condomini chiedono la prescritta autorizzazione della soprintendenza che viene tuttavia rilasciata con grave ritardo.

Successivamente il Comune pretende dalla collettività condominiale una tassa per la occupazione di suolo pubblico di importo particolarmente elevato, determinato considerando tutto il tempo intercorso tra l’apposizione dei ponteggi (20 maggio 2008) e l’esecuzione dei lavori (7 maggio 2009).

Il condominio si rivolge al Tar, sostenendo che la suddetta tassa non è dovuta in quanto la pratica è rimasta “congelata” per colpa di altra amministrazione (Ministero dei beni culturali).

In ogni caso i condomini rilevano che secondo il regolamento comunale, in caso di occupazioni necessarie per eseguire lavori urgenti ed imprevisti, i primi 30 giorni non devono essere computati ai fini del calcolo della tassa di occupazione di suolo pubblico. In pratica si tratta di una “franchigia temporale” di 30 giorni durante i quali la tassa non è dovuta.

Il Tar ha dato torto ai condomini, ammettendo solo la violazione del regolamento comunale nella parte in cui esclude il pagamento della tassa per i primi 30 giorni di occupazione (nelle ipotesi di interventi urgenti quali quelli di specie).

Il Consiglio di Stato però ha riconosciuto le ragioni dei condomini (sentenza del 3 agosto 2022 n. 6815).

Nel caso di specie il ritardo della soprintendenza si è rivelato incontestato e soprattutto anche ingiustificato.

La protrazione della occupazione di suolo pubblico non è stata causata da un’esigenza del condominio quanto, piuttosto, da un’imposizione (e dunque sostanzialmente da un divieto di eseguire i lavori) ad opera di altra amministrazione dello Stato (Ministero dei Beni Culturali). Con la conseguenza che un simile impasse progettuale non solo ha bloccato ogni intervento, anche solo di messa in sicurezza, ma ne ha procrastinato lo stato di pericolo.

Secondo il Consiglio di Stato se nei casi ordinari il decorso dei 30 giorni della suddetta “franchigia temporale” fa scattare l’applicazione della tassa per l’occupazione del suolo pubblico, nelle ipotesi eccezionali quali quelle di specie in cui l’occupazione è stata causata dall’inerzia di altra amministrazione, proprio in quanto non addebitabile alla condotta dell’incolpevole soggetto privato ma ad un fatto della stessa PA, la “franchigia temporale” si deve intendere congelata: il termine non decorre.

In particolare il termine di 30 giorni (esenzione temporale) andava congelato o meglio sospeso per tutto il tempo che la soprintendenza aveva impiegato per approvare il progetto di rifacimento della facciata. Una volta completato tale adempimento ministeriale il termine poteva ricominciare a decorrere, per poi sfociare nel quadro applicativo della suddetta tassa, ossia da quando il condominio era effettivamente in grado di eseguire i lavori.

Scarica Consiglio di Stato 3 agosto 2022 n. 6815

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