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Creditore notifica al singolo condomino il precetto senza titolo esecutivo: conseguenze

Con l’ordinanza n. 20590/2022 la Corte di Cassazione si pronuncia in merito alla necessità che il titolo esecutivo chiesto ed ottenuto nei confronti del Condominio sia previamente notificato al singolo condominio destinatario dell’azione esecutiva del creditore.

Mercoledi 24 Agosto 2022

Il caso: Tizio, sulla base della sentenza del Tribunale recante condanna al pagamento in suo favore di somme del Condominio Alfa, intimava precetto di pagamento a Caia, nella qualita’ di condomina del predetto condominio.

Caia proponeva opposizione, deducendo che il creditore aveva omesso la preventiva notificazione del titolo esecutivo nei suoi confronti; Il tribunale rigettava l’opposizione, ritenendo che l’omessa notificazione della sentenza azionata alla condomina Caia destinataria del precetto non aveva cagionato alcuna lesione del diritto di difesa di quest’ultima, “tenuto conto che gli estremi del titolo sono stati specificamente riportati nell’atto di precetto opposto e che l’opponente fosse a conoscenza dell’esistenza dello stesso, cosi’ come puo’ evincersi dalle convocazioni assembleari in atti”.

Caia ricorre in Cassazione, che, nel ritenere fondata la censura alla base del ricorso, osserva quanto segue:

a) Il provvedimento giudiziale di condanna dell’ente condominiale al pagamento di somme di denaro legittima il creditore ad esperire l’azione esecutiva ultra partes, cioe’ a dire anche in danno dei singoli partecipanti al condominio non direttamente destinatari del titolo, obbligati nei limiti delle rispettive quote millesimali di proprieta’;

b)  tuttavia, in caso di titolo esecutivo giudiziale, formatosi nei riguardi dell’ente di gestione ed azionato nei confronti del singolo condomino quale obbligato pro quota, la notifica del precetto al singolo condomino, ex articolo 479 c.p.c., non puo’ prescindere dalla notificazione, preventiva o contestuale, del titolo emesso nei confronti del soggetto collettivo;

c)  il condomino minacciato dell’esecuzione forzata deve essere previamente edotto dell’esistenza (e del concreto contenuto) di una pretesa sostanziale diretta personalmente nei suoi confronti, al fine di poter eventualmente procedere allo spontaneo adempimento di quanto dovuto ovvero alle opportune contestazioni circa il proprio status di partecipe al condomino oppure circa la sua responsabilita’ per quella specifica obbligazione condominiale;

d) la notifica personale del titolo esecutivo al singolo condomino non puo’ essere surrogata dalla notifica dello stesso al condominio ne’ dalla conoscenza di fatto, aliunde acquisita, dell’esistenza di una statuizione di condanna dell’ente, la quale non esplicita una volonta’ del creditore di escutere il patrimonio individuale del condomino;

e) l’omessa notifica del titolo in forma esecutiva determina poi una irregolarita’ formale, da denunciare nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617, comma 1, c.p.c., senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulteriore specifico pregiudizio oltre a quello insito nel mancato rispetto delle predette formalita’.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.20590 2022

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