Bisogna scegliere con cura l’organismo di mediazione al quale rivolgersi
Anche nelle controversie condominiali occorre prestare molta attenzione nell’individuazione dell’organismo di mediazione competente allo svolgimento della procedura. L’art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 28/2018, dispone infatti testualmente che “la domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 è presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.
In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda“.
Quindi la parte che intende avviare la procedura di mediazione è tenuta a individuare un organismo che abbia una sede nel circondario del giudice territorialmente competente. In caso contrario le conseguenze processuali saranno negative.
Se, infatti, lo svolgimento della mediazione è condizione di procedibilità del processo, l’istanza presentata dinanzi a un organismo di mediazione incompetente è del tutto irrilevante a tale scopo e obbliga quindi il giudice adito a dichiarare l’improcedibilità del giudizio.
La predetta disposizione può essere derogata solo su accordo delle parti e si applica anche in caso di mediazione delegata, ossia ordinata dal giudice nel corso del processo.
Questi i chiarimenti contenuti nella recente sentenza del Tribunale di Torino, sezione prima civile, pronunciata lo scorso 10 giugno 2022.
Il caso concreto.
Nella specie una delle parti coinvolte in un contenzioso condominiale aveva sollevato in via pregiudiziale il difetto di improcedibilità delle domande proposte dalla parte attrice per la mancata presentazione della domanda di mediazione presso un organismo competente.
Il Giudice istruttore aveva fissato udienza “figurata” di precisazione delle conclusioni e, considerato il lasso di tempo intercorrente fino alla successiva udienza, aveva disposto la mediazione delegata di cui all’art. 5, comma 2, D.lgs. n. 28/2010, assegnando alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
Infatti in qualunque grado del giudizio, anche di appello e fino alla precisazione delle conclusioni o discussione, il giudice, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione e, in tal caso, lo stesso diviene condizione di procedibilità della domanda.
Il disposto di cui all’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010, come evidenziato dal Tribunale di Torino, deve ritenersi applicabile a tutte le controversie e non solo a quelle oggetto di mediazione obbligatoria di cui al comma 1, che disciplina una condizione di procedibilità ad hoc (si veda, in tal senso, Tribunale Prato, 16 gennaio 2012).
La procedura di mediazione delegata potenzialmente si applica a tutte le controversie relative a diritti disponibili (si vedano: Tribunale Milano, 14 ottobre 2015; Tribunale Milano, 29 ottobre 2013) e pendenti (si veda Tribunale Brescia, 28 novembre 2013).
Nel caso concreto la parte attrice, pure a fronte del provvedimento adottato dal tribunale di Torino, competente per territorio per la causa di merito, aveva presentato la domanda di mediazione presso un organismo incompetente e, precisamente, presso un organismo con sede in Milano.
Cosa accade nel caso di istanza di mediazione presentata dinanzi a un organismo incompetente?
Secondo il condivisibile orientamento di parte della giurisprudenza, la domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi a un organismo che non ha competenza territoriale non produce alcun effetto sul successivo giudizio o, in caso di mediazione delegata, su quello in corso (si veda Tribunale Foggia, 19 luglio 2021 n. 1831).
Tale competenza territoriale, infatti, è derogabile solo su accordo delle parti, che possono rivolgersi, con domanda congiunta, ad altro organismo (si vedano: Tribunale Foggia, 19 luglio 2021 n. 1831; Tribunale Ragusa, n. 496/2020; Tribunale Napoli, 14 marzo 2016; Tribunale Mantova, sez. II, n. 1049/2015; Tribunale Milano, 26 febbraio 2016; Tribunale Milano, sez. IX, 29/10/2013; Cass. civile n. 17480/2015).
Al contrario, qualora non venga rispettata la disposizione sopra ricordata e l’istanza di mediazione venga presentata dinanzi a un organismo territorialmente incompetente, deve necessariamente ritenersi che il giudizio successivamente avviato o già in corso, in caso di mediazione delegata, non possa proseguire e il giudice sia tenuto a dichiararne l’improcedibilità, liquidando le spese.
Occorre anche avvertire che una mediazione avviata dinanzi a un organismo incompetente, pur avendo le conseguenze negative sul processo sopra ricordate, può utilmente proseguire anche ove la controparte accetti l’invito a parteciparvi, pur non intendendo derogare al predetto criterio di competenza.
In questo caso la procedura potrebbe infatti portare al raggiungimento di un accordo di conciliazione e, in tal caso, si porrebbe fine alla controversia e, nel caso di giudizio in corso, basterebbe non presentarsi all’udienza fissata dal giudice delegante per ottenere l’estinzione del procedimento e la cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi degli articoli 181 e 309 c.p.c.