Revoca dell’assegno di invalidità per mancanza del requisito sanitario: conseguenze
E’ abbastanza frequente che all’esito della visita di revisione dello stato di invalidità al titolare dell’assegno venga revocato il beneficio per la mancanza del requisito sanitario previsto dalla legge. In questi casi da quando l’INPS può richiedere la restituzione delle somme indebitamente versate in favore dell’assistito?.Dalla data della visita o dalla comunicazione del provvedimento di revoca?
La questione è stata affrontata di recente dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24180/2022, pubblicata il 4 agosto 2022.
IL CASO: Il Tribunale accoglieva il ricorso promosso dall’INPS nei confronti dell’ex titolare dell’assegno di invalidità, riconoscendo all’ente previdenziale il diritto alla restituzione delle somme indebitamente versate decorrenti dalla data in cui l’assistita era stata sottoposta a visita di revisione e fino al momento del provvedimento di comunicazione della revoca.
La sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte di Appello la quale riteneva irrilevante, rispetto al diritto alla ripetibilità, l’accertamento di un particolare stato soggettivo dell’accipiens.
Pertanto, l’assistita investiva della questione la Cassazione deducendo con un unico motivo del gravame la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 52 della legge nr. 88 del 1989, dell’art. 13 della legge nr. 412 del 1991, dell’art. 5 del DPR nr. 698 del 1994, dell’art. 4 della legge nr. 425 del 1996 dell’art. 37 della legge nr. 448 e dell’art. 2033 cod.civ. nonché dei principi costituenti diritto vivente in materia di prestazioni assistenziali indebite.
LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto fondato dalla Cassazione la quale nell’accoglierlo con rinvio della causa alla Corte di Appello di provenienza, in diversa composizione, ha ricordato il principio secondo cui «In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l’art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall’art. 2033 c.c. che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte» (cfr., tra le più recenti, Cass. nr. 13915 del 2021; Cass. nr. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019).
Nella materia oggetto della controversia esaminata, hanno osservato gli Ermellini, trova applicazione «la regola propria del sottosistema assistenziale», che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all’accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Una volta verificatosi l’indebito (assistenziale) a seguito del venir meno del requisito sanitario, hanno concluso, il diritto dell’INPS alla restituzione delle somme decorre dal provvedimento con cui l’esito dell’accertamento è comunicato al percipiente, salvo che l’erogazione indebita sia addebitabile all’assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.