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Fatto dannoso imputabile a più persone: chi paga

In un fabbricato, se dell’acqua, proveniente da una tubatura comune, si infiltra in un appartamento, il proprietario sarà il danneggiato mentre il condominio sarà l’unico a cui rivolgersi per ottenere il risarcimento.

Può accadere, invece, che il danno sia determinato da più fattori causali e che gli stessi non siano imputabili ad uno stesso soggetto. In tal caso, si tratta di stabilire in che misura i vari autori dell’illecito abbiano contribuito all’evento dannoso e perciò, in quale percentuale debbano rispondere del ristoro.

È ciò che è avvenuto nel procedimento culminato, di recente, con la sentenza n. 2329 del 9 agosto 2022 del Tribunale di Firenze. In particolare, in tale occasione, l’ufficio toscano è stato chiamato ad applicare quella norma del codice civile, secondo la quale coloro che concorrono alla produzione del fatto dannoso sono responsabili, solidalmente, del danno (art. 2055 c.c.).

Non mi resta, perciò, che approfondire il caso concreto, prima di analizzare il merito giuridico della vicenda.

Fatto dannoso imputabile a più persone: chi paga? Il caso concreto

Nel locale seminterrato di un edificio fiorentino, in occasione di alcuni fenomeni piovosi di particolare intensità, si erano verificate delle infiltrazioni che avevano, inevitabilmente, danneggiato questo bene privato.

In ragione di ciò, le comproprietarie dell’immobile avevano avviato un procedimento per accertamento tecnico preventivo allo scopo di appurare le cause dell’evento, i soggetti responsabili e gli interventi da adottare per impedire nuovi sversamenti.

All’esito del descritto ATP, le signore citavano dinanzi al competente Tribunale di Firenze il condominio e il Comune di Firenze, ritenuti responsabili della cattiva e/o omessa manutenzione di «pluviali, caditoie e scarichi collocati lungo il muro del garage e del collettore principale pubblico sito nel centro della strada antistante l’ingresso del garage e il muro condominiale». Le attrici chiedevano la condanna dei convenuti:

– all’esecuzione delle opere necessarie a prevenire nuovi danni;

– al versamento delle spese per il ripristino dei locali danneggiati.

Nel procedimento de quo, il condominio chiamava in causa la propria compagnia assicuratrice, mentre il Comune di Firenze invocava l’intervento del gestore del Servizio Idrico Integrato.

La causa, così incardinatasi, da un punto di vista istruttorio, si caratterizzava per la valutazione della CTU che aveva caratterizzato il precedente procedimento per ATP.

Al termine del giudizio, il Tribunale concludeva per l’accoglimento delle domande, condannando, seppur con gradi di responsabilità diversi, il condominio, il Comune di Firenze e il citato gestore del Servizio Idrico, al pagamento, con obbligo solidale, delle spese di ripristino dei locali delle attrici.

Viceversa, le opere necessarie ad impedire futuri eventi dannosi erano poste a carico esclusivo dei rispettivi proprietari e/o responsabili dei vari beni in custodia coinvolti nella vicenda.

Danno imputabile a più soggetti e responsabilità solidale

Nel caso di un illecito civile, se il danno è imputabile alla condotta di più soggetti, questi saranno tenuti al risarcimento in via solidale «Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno (art. 2055 co. 1 c.c.)».

Il danneggiato, perciò, non deve recuperare il pregiudizio dal singolo responsabile in ragione e in proporzione al contributo causale apportato dal medesimo. Egli potrà pretendere il risarcimento integrale.

Dopodiché, sarà il danneggiante a chiedere il rimborso agli altri «Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate (art. 2055 co. 2 c.c.)».

Le citate conclusioni trovano conferma nella sentenza in commento «la contestuale concorrenza di vari apporti causalmente rilevanti rispetto all’unico danno-evento, ancorché provenienti da condotte autonomi e integranti differenti titoli di responsabilità, tutti extracontrattuali, valga a ritenere applicabile nel caso di specie l’ipotesi di responsabilità solidale di cui all’art. 2055 c.c.: come recentemente affermato dalle SSUU, infatti, ai fini della responsabilità solidale di cui all’art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell’art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità – contrattuale ed extracontrattuale -, in quanto la norma considera essenzialmente l’unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate (Cass. SS.UU. n. 13143/22).

Donde, tutti i soggetti responsabili, a qualsiasi titolo, delle disfunzioni accertate come antecedenti eziologici del fenomeno infiltrativo dovranno essere ritenuti coobbligati solidali».

Danno imputabile a più soggetti: si può stabilire la quota di responsabilità?

Dinanzi ad un danno imputabile a più soggetti, è essenziale stabilire in che misura i vari autori dell’illecito abbiano contribuito alla produzione dell’evento, altrimenti nel dubbio le colpe si presumeranno uguali «Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali (art. 2055 co. 3 c.c.)».

È ciò, ad esempio, che ha fatto il Tribunale di Firenze nel procedimento in esame, rinviando alle risultanze della CTU raccolta durante il preventivo accertamento tecnico.

A seguito del procedimento de quo, l’ufficio fiorentino ha, infatti, quantificato, in che misura i convenuti danneggianti avevano determinato l’evento dannoso. Ad esempio, al gestore del Servizio Idrico Integrato è stata attribuita la responsabilità, nella misura complessiva dell’85%, in quanto custode della fognatura comunale.

L’individuazione di tale percentuale, se irrilevante per il danneggiante, ha, invece, un enorme valore nei rapporti interni tra i vari responsabili, visto che l’eventuale azione di regresso sarà possibile solo nei limiti di questa misura.

Sentenza
Scarica Trib. Firenze 9 agosto 2022 n. 2329

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