Separazione e domanda di addebito: presupposti e ripartizione dell’onere probatorio
A cura della Redazione.
Il Tribunale di Savona nella sentenza n. 610 del 7 luglio 2022 nell’ambito di un procedimento di separazione giudiziale, si occupa della questione della addebitabilità della separazione, dei presupposti e della ripartizione dell’onere probatorio.
Venerdi 2 Settembre 2022 |
Il caso: Il tribunale, in merito la domanda di addebito proposta dalla resistente L.M. nei confronti del marito, rileva che:
a) la pronuncia di addebito a norma dell’art. 151 co^2 c.c. postula non soltanto il riscontro di un comportamento consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ma anche l’accertamento che a tale comportamento sia causalmente ricollegabile il deterioramento del rapporto coniugale e la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza; (Cass. civ. 4656/86; Cass.civ., sez. I 21/8/97 n. 7817; Cass.civ. sez. I 11/12/98 n. 12489; Cass. civ. sez I . 18/3/99 n. 2444; Cass. civ. sez. I 9/6/2000 N. 7859);
b) al fine di decidere sulla domanda di addebito il giudice è tenuto ad esaminare la condotta di entrambi i coniugi: nel caso di specie il contegno tenuto dal ricorrente G.C. nei confronti della moglie L.M. Integra quel “comportamento consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio” che, come evidenziato, è tale da integrare i presupposti dell’addebito della responsabilità della separazione coniugale;
c) quanto all’onere della prova gravante sui coniugi, il tribunale ricorda che: “l’infedeltà viola uno degli obblighi direttamente imposti dalla legge a carico dei coniugi dal cit. art. 143, secondo comma, c.c. così da minare in radice l’affectio familiae in guisa tale da giustificare, secondo una relazione ordinaria causale, la separazione e l’addebito al coniuge che detta infedeltà ha commesso; la violazione dell’obbligo di fedeltà costituisce quindi la premessa, secondo il cd. id quod plerumque accidit, dell’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, per causa non indipendente dalla volontà dei coniugi, e quindi costituisce di per sé sola motivo di addebito; una volta dimostrata la violazione dell’obbligo di fedeltà, nessun altro onere probatorio grava in capo al coniuge tradito.
d) spetta invece al coniuge che ha violato l’obbligo di fedeltà, dare la prova della mancanza del nesso eziologico tra detta violazione e la crisi coniugale: per andare esente dalla pronunzia di addebito, questi deve dimostrare che il suo comportamento si è inserito in una situazione matrimoniale già compromessa e connotata da un reciproco disinteresse; in altri termini, che la crisi del rapporto matrimoniale era già in atto” .
e) nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito alcuna prova in ordine a comportamenti ostili e/o offensivi e/o contrari ai doveri del matrimonio in ipotesi tenuti dalla moglie: pertanto la domanda di addebito deve essere accolta.