Per il Tribunale di Bolzano valide le assemblee on-line svolte nella fase pandemica
Salve le assemblee telematiche svolte durante il periodo di pandemia e prima dell’entrata in vigore del nuovo art. 66 Disp. att. c.c. Poiché la normativa emergenziale vietava lo svolgimento di riunioni in presenza, l’amministratore, a maggior ragione ove il regolamento gli desse facoltà di individuare il luogo di svolgimento dell’assemblea, ben poteva convocare una riunione esclusivamente on-line, purché ne fosse data tempestiva comunicazione a tutti quelli che avessero diritto a parteciparvi e senza che fosse necessario il loro previo consenso.
Queste le conclusioni alle quali è giunto il Tribunale di Bolzano nell’interessante e recente sentenza n. 789 dello scorso 17 agosto 2022.
Il caso concreto.
Nella specie una parte dei condomini di un supercondominio avevano chiesto che il Tribunale dichiarasse la nullità delle delibere adottate in seno a un’assemblea svoltasi interamente in videoconferenza, ritenendo che in tal modo fosse stato violato il proprio diritto di partecipazione (molti dei predetti condomini si erano espressamente opposti a tale modalità di svolgimento della riunione, anche perché sprovvisti di strumenti informatici atti a consentire il collegamento telematico).
L’amministratore aveva indicato nell’avviso di convocazione le modalità tecniche per la connessione e aveva spiegato che tale scelta era esclusivamente motivata dalla situazione di emergenza epidemiologica in atto. I predetti condomini avevano comunque contestato il fatto che non fosse stato richiesto il previo consenso degli aventi diritto a partecipare all’assemblea, come previsto dal nuovo art. 66 Disp. att. c.c.
Il problema del luogo di svolgimento dell’assemblea.
Anche il settore condominiale è stato ovviamente interessato dai numerosi provvedimenti adottati dal governo e dal parlamento per fronteggiare l’epidemia di Covid-19. In particolare, con il DPCM 1 Marzo 2020, per evitare pericolosi assembramenti, una vera e propria miccia per l’esplosione della pandemia, era stata disposta la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico.
Come chiarito anche nelle Faq predisposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e pubblicate sul relativo sito internet, anche le assemblee condominiali erano state quindi vietate durante il periodo di emergenza, a meno che non si svolgessero con modalità a distanza, assicurando comunque il rispetto della normativa in materia di convocazioni e delibere.
Il divieto di riunione e la predetta Faq del Governo hanno quindi acceso all’epoca un intenso dibattito sulla possibilità di svolgere le assemblee in videoconferenza, che ha successivamente portato alla modifica dell’art. 66 Disp. att.c.c..
In quel periodo sono quindi emersi parecchi dubbi sulla fattibilità di questa soluzione, che ne hanno ovviamente limitato grandemente la diffusione per timore di impugnazione delle decisioni in tal modo deliberate.
Si è fatto riferimento alla mancanza di una disposizione normativa ad hoc, alla inderogabilità delle disposizioni che regolano lo svolgimento delle assemblee condominiali e alla mancanza di un luogo fisico, che sarebbe viceversa necessario in base alla normativa vigente.
Il dubbio maggiore sulla fattibilità delle assemblee a distanza è stato quello relativo alla mancanza di una normativa di copertura.
Anche il riferimento per analogia alle disposizioni del Codice Civile in materia di assemblee societarie – si ricorda come l’art. 2370 c.c. consenta la partecipazione a distanza all’assemblea svolta in presenza – è sembrato poco utile, in quanto lo svolgimento delle riunioni societarie in videoconferenza o con modalità analoghe è consentito soltanto ove previsto dal rispettivo statuto.
Quindi, nel caso del condominio, sarebbe stata necessaria una analoga disposizione del regolamento condominiale. Era ovviamente difficile pensare che vi fossero regolamenti contenenti disposizioni siffatte.
Da questo punto di vista era stato però evidenziato come il dl n. 18/2020 avesse introdotto delle disposizioni normative che aprivano uno spiraglio sulla possibilità di effettuare le assemblee condominiali a distanza durante il periodo emergenziale.
Infatti l’art. 106, comma 2, del menzionato dl n. 18/2020 aveva legittimato per le società l’intervento in assemblea e l’espressione del voto a distanza, anche in deroga a eventuali e diverse disposizioni statutarie.
Questa disposizione, limitatamente al periodo emergenziale, era sembrata al alcuni applicabile in via analogica anche alle assemblee condominiali.
È infatti evidente come scopo comune a tutte le disposizioni emergenziali adottate dal governo fosse quello di evitare assembramenti ma, al contempo, garantire il più possibile la prosecuzione delle attività economiche.
Di qui l’insistenza della predetta normativa d’urgenza sulla riunione a distanza degli organi collegiali, sia pubblici che privati.
Illuminante, a questo proposito, anche quanto previsto dall’art. 73, comma 4, del medesimo dl n. 18/2020 per le riunioni delle associazioni private non riconosciute e delle fondazioni.
Queste disposizioni avrebbero quindi potuto essere individuate come una sufficiente cornice normativa per giustificare lo svolgimento delle assemblee condominiali interamente a distanza, almeno limitatamente al periodo emergenziale.
Circa la mancanza di un luogo fisico nel quale convocare i condomini si era invece osservato come nell’ipotesi di convocazione di un’assemblea da tenersi interamente a distanza un luogo di svolgimento della riunione fosse pur sempre presente e dovesse essere ovviamente indicato nel relativo avviso di convocazione.
Esso avrebbe potuto corrispondere al luogo in cui si sarebbe trovato il soggetto chiamato a fungere da segretario dell’assemblea e a curarne la verbalizzazione.
In questo luogo fisico, nel quale si sarebbe trovata la piattaforma informatica utilizzata per lo svolgimento della riunione, sarebbero quindi convenuti a distanza i condomini, ciascuno per mezzo del proprio device (pc, tablet, smartphone).
Il luogo della riunione avrebbe quindi dovuto essere individuato nell’ufficio/abitazione del soggetto che aveva convocato l’assemblea (l’amministratore) e che, ragionevolmente, avrebbe anche svolto il ruolo di segretario verbalizzante.
La decisione del Tribunale di Bolzano.
Proprio di questi aspetti si sono lamentati i condomini che, nella specie, avevano chiesto al Tribunale di Bolzano la dichiarazione della nullità delle delibere impugnate. Il Giudice di merito ha in primo luogo spazzato il campo dall’eccezione relativa alla mancata richiesta del consenso dei condomini sulla possibilità di svolgimento dell’assemblea on-line.
Si tratta di un elemento introdotto soltanto con la successiva legislazione che ha modificato l’art. 66 Disp. att. c.c., come tale non applicabile retroattivamente alla prima fase della pandemia.
In quel periodo, come evidenziato dal Tribunale, non vi era una normativa specifica. Si trattava quindi di interpretare la disciplina all’epoca esistente e i principi generali dell’ordinamento giuridico per verificare se l’amministratore potesse legittimamente convocare un’assemblea telematica anche contro il parere dei propri condomini. La risposta fornita dal Tribunale di Bolzano, come detto, è stata positiva.
Il Giudice ha infatti ritenuto “che in un’ottica di interpretazione secondo buona fede (art. 1366 c.c.) del regolamento nella situazione pandemica dell’estate 2020, caratterizzata da assoluta novità ed eccezionalità, la soluzione adottata dall’amministratore era legittima e non si poneva in contrasto con i diritti dei comproprietari”.
Nella specie, infatti, il regolamento concedeva all’amministratore ampia discrezionalità nella scelta del luogo della riunione.
Anche se i redattori del regolamento avevano inteso parlare di un luogo fisico, secondo il Tribunale di Bolzano l’interpretazione letterale non esclude che come “luogo” possa essere inteso anche una piattaforma digitale.
Inoltre, secondo il Giudice, “l’età avanzata di molti comproprietari e la (talvolta) ridotta dimestichezza con gli strumenti informatici non può, in questo particolare contesto pandemico, essere validamente opposto alla scelta dell’amministratore, in quanto sussiste sempre, per qualsiasi difficoltà di partecipazione (sia essa di natura fisica, come ad es. una lunga distanza, o di natura informatica), la possibilità della delega o quella di farsi aiutare“.
Sentenza
Scarica Trib. Bolzano 17 agosto 2022 n. 789