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Riconoscimento del Bonus per eliminazione delle barriere ad ampio raggio: le ultime dall’Agenzia delle Entrate

La legge di bilancio 2022 ha inserito, nel Decreto legge n. 34/2020 (Decreto “Rilancio”), l’articolo 119-ter, che riconosce una detrazione dall’imposta lorda pari al 75% delle spese sostenute nel 2022 per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

Tale agevolazione si differenzia sia dalla detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche nella misura del 50% in caso di ristrutturazioni edilizie (articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir) sia da quella riconosciuta dal Superbonus vincolata alla realizzazione di interventi trainanti.

All’Agenzia delle Entrate è stato chiesto se una società proprietaria di immobili classificati come strumentali ma non utilizzati direttamente in quanto dati in locazione, possa fruire della nuova detrazione del 75% di cui all’articolo 119-ter del Decreto Rilancio per i lavori di superamento delle barriere architettoniche.

Nel caso in questione i conduttori (primo e del secondo contratto di locazione) hanno chiesto al locatore (la società locatrice sopra detta) di effettuare degli interventi rivolti alla eliminazione delle barriere architettoniche per l’accesso ai locali.

La risposta n. 444 del 6 settembre 2022 dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate chiarisce come la norma sopra detta non ponga alcun vincolo di natura soggettiva od oggettiva al riconoscimento del beneficio, rispetto all’esistenza degli immobili oggetto di intervento; l’ambito applicativo dell’agevolazione è da intendersi in senso ampio, atteso che la norma intende favorire alcuni interventi funzionali ad abbattere le barriere architettoniche.

Ne consegue che, la detrazione qui in esame spetta ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.

La società proprietaria degli immobili locati quindi può fruire della detrazione di cui dell’articolo 119-ter del Decreto Rilancio anche per gli interventi riguardanti immobili posseduti da società non utilizzati direttamente ma destinati alla locazione.

Rimane fermo che la detrazione può spettare ai detentori dell’immobile a condizione questi ultimi abbiano sostenuto le spese per tali interventi (per la cui esecuzione è comunque richiesto il consenso del proprietario) e che gli immobili in questione siano dallo stesso detenuti in base ad un contratto di locazione regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.

Scarica Risposta Agenzia Entrate 6 settembre 2022 n. 444

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