La revoca giudiziale dell’amministratore è per sempre?
A volte quello che esce dalla porta rientra dalla finestra. È ciò che accade quando l’amministratore di condominio, dapprima revocato, riesce a ricoprire nuovamente la stessa carica, questa volta però in qualità di legale rappresentante e unico socio della società nominata amministratrice.
È quanto è accaduto nel caso sottoposto all’attenzione del Tribunale di Trieste che, con la sentenza n. 438 del 25 agosto 2022 in commento, stabilisce un principio tanto chiaro quanto contrastato, e cioè che la revoca giudiziale dell’amministratore è per sempre!
Nel caso di specie, era accaduto che lo stesso amministratore, già in passato revocato dal giudice, riuscisse a rivestire nuovamente l’incarico, questa volta in veste di legale rappresentante della società formalmente scelta dall’assemblea come nuovo amministratore.
In effetti, l’art. 71-bis disp. att. cod. civ. consente di nominare, quale amministratore condominiale, una società; in questo caso, i requisiti stabiliti dalla legge per ricoprire questo incarico devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini a favore dei quali la società presta i servizi.
Secondo il giudice friuliano, nel caso in cui l’assemblea nomina come amministratore della compagine una società unipersonale il cui unico socio e legale rappresentante è il precedente amministratore già revocato giudizialmente, si incorre in una violazione dell’art. 1129, comma tredici, cod. civ., secondo cui «In caso di revoca da parte dell’autorità giudiziaria, l’assemblea non può nominare nuovamente l’amministratore revocato».
Ecco dunque che il principio che si evince dalla sentenza n. 438 del 25 agosto 2022 del Tribunale di Trieste può così essere sinteticamente espresso: la revoca giudiziale dell’amministratore è come un diamante, è per sempre! Eppure, l’orientamento contrario sembra essere prevalente. Approfondiamo la questione.
Il caso sottoposto al Tribunale di Trieste
Un condomino conveniva in giudizio il condominio per sentir annullare la delibera assembleare con cui era stato approvato il bilancio consuntivo e quello preventivo, confermando nella carica di amministratore una Srl unipersonale il cui unico socio e legale rappresentante era il vecchio amministratore del condominio già revocato in passato.
L’attore rappresentava che l’amministratore in questione era stato revocato giudizialmente dalla carica con regolare sentenza della Corte d’Appello e, pertanto, non avrebbe potuto validamente gestire il condominio neppure come legale rappresentante della società di cui era l’unico legale rappresentante; e ciò, dopo che per un periodo il condominio era stato gestito dalla moglie, di fatto sua mera intermediaria.
L’attore chiedeva pertanto l’annullamento della deliberazione e, conseguentemente, dichiarare privi di effetto tutti i provvedimenti prodromici (convocazione dell’assemblea e predisposizione dei bilanci).
Si costituiva in giudizio il condominio eccependo come la suddetta nomina non fosse avvenuta immediatamente dopo la revoca, essendo stato nel frattempo nominato altro amministratore (il coniuge di quello revocato dal giudice).
E infatti, come vedremo, la giurisprudenza prevalente sembra avallare l’interpretazione secondo cui la revoca giudiziale impedisce all’amministratore di essere nuovamente nominato solamente per un anno.
La decisione del Tribunale di Trieste
Il Tribunale di Trieste, con la sentenza n. 438 del 25 agosto 2022 in commento, ha accolto la domanda attorea.
Il dettato normativo dell’art. 1129, comma tredici, cod. civ., secondo cui «In caso di revoca da parte dell’autorità giudiziaria, l’assemblea non può nominare nuovamente l’amministratore revocato», non può essere aggirato nominando nuovamente il soggetto revocato ma, questa volta, in veste di legale rappresentante della società indicata come amministratrice della compagine.
In effetti, il Tribunale di Trieste rileva come l’incapacità a ricoprire nuovamente l’incarico non abbia una scadenza e debba, perciò, intendersi sine die, cioè a tempo indeterminato. Ecco perché la revoca giudiziale dell’amministratore è per sempre.
L'”interregno” di un altro amministratore (nella specie, del coniuge del revocato), quindi, non “sana” la posizione di chi è stato revocato dal giudice, al quale è pertanto interdetta a vita la rinomina nella stessa compagine.
Da tanto deriva che, se il soggetto non poteva assumere né svolgere legittimamente la carica di amministratore, la stessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo si profila come atto illegittimo, idoneo a travolgere la validità stessa della deliberazione adottata.
La rinomina dell’amministratore revocato: i precedenti
La sentenza del Tribunale di Trieste in commento si pone in contrasto con i precedenti arresti del medesimo giudice friuliano (sentenza n. 82 del 28 gennaio 2020 e sentenza n. sentenza 792/2018) nei quale era stato stabilito l’esatto opposto, e cioè che l’incapacità a riassumere la carica di amministratore dura un solo anno, cioè quello successivo alla revoca stessa.
In particolare, il caso affrontato nella sentenza resa nel 2020 (la numero 82, già oggetto di disamina nel presente portale) era praticamente identico a quello di cui ci siamo occupati sino a questo momento: un amministratore veniva revocato dal giudice; successivamente veniva nominata amministratrice la propria moglie e, scontato “l’anno di interdizione”, era stato nuovamente nominato.
Ebbene, in quella sentenza il Tribunale di Trieste ha sposato l’orientamento secondo cui la revoca giudiziale dell’amministratore ha il potere di escludere l’amministratore dal relativo condominio solo per l’anno successivo.
Tanto sarebbe stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (con sentenza ante-riforma, n. 14562/2011), secondo cui «Il provvedimento di revoca della Corte d’Appello non è una sentenza, ma un provvedimento di volontaria giurisdizione che pur incidendo sul rapporto tra condòmini e amministratore non ha carattere decisorio».
Il Tribunale di Trieste, con la sentenza n. 82/2000, affermava come il termine “nuovamente” contenuto nell’art. 1129, comma tredici, cod. civ. («In caso di revoca da parte dell’autorità giudiziaria, l’assemblea non può nominare nuovamente l’amministratore revocato») dovesse essere interpretato come “immediatamente dopo la revoca“, ossia a valere solo per l’esercizio successivo a quello della revoca e non sine die, in quanto tale interpretazione appariva più aderente con il principio di autonomia assembleare in materia condominiale.
Rinomina dell’amministratore revocato dal giudice: la Cassazione
Quest’ultimo orientamento sembra essere avallato anche dalla Suprema Corte (ord. n. 23743 del 28 ottobre 2020, ugualmente oggetto di commento nel nostro portale), secondo la quale il divieto di nomina dell’amministratore revocato dal giudice dura solamente un anno.
Così testualmente la Corte di Cassazione: «Il divieto di nomina dell’amministratore revocato dal tribunale (peraltro esterno al rapporto processuale determinato dal procedimento camerale di revoca, il quale intercorre unicamente tra il condomino istante e l’amministratore, senza imporre e nemmeno consentire l’intervento dei restanti (cfr. Cass. Sez. 6 – 2, 21/02/2020, n. 4696) è temporaneo, e non comprime definitivamente il diritto dello stesso di ricevere l’incarico, rilevando soltanto per la designazione assembleare immediatamente successiva al decreto di rimozione».
Sentenza
Scarica Trib. Trieste 25 agosto 2022 n. 438