Separazione: mutuo pagato da uno solo dei coniugi? Le somme non sono ripetibili
Si segnala la sentenza n. 185/2022 del Tribunale di Nuoro, che, nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dall’ex marito nei confronti dell’ex moglie, si è pronunciato in merito alla ripetibilità o meno delle rate di mutuo versate in costanza di matrimonio dall’ex coniuge.
Giovedi 22 Settembre 2022 |
Il caso: Tizio agiva in via monitoria avanti al Tribunale di Nuoro chiedendo il rimborso di metà dell’importo di cinque rate del contratto di mutuo fondiario stipulato, insieme alla moglie Caia., con il B.S. S.P.A., in particolare delle due rate semestrali dell’anno 2015, delle due rate dell’anno 2016 e della prima rata dell’anno 2017; il tribunale accoglieva la domanda monitoria dell’importo di 10.659,59 euro, oltre agli interessi come da domanda ed alle spese della procedura di ingiunzione.
Caia formulava tempestiva opposizione, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
Il Tribunale, nell’accogliere l’opposizione, si pronuncia in merito alla irripetibilità delle somme pretese da Tizio sulla base delle seguenti considerazioni:
a) nell’articolo 143, comma 3, c.c. si legge che “Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia”;
b) con particolare riferimento all’individuazione dei bisogni della famiglia da soddisfarsi ai sensi del menzionato art. 143 c.c., si ritiene condivisibile l’insegnamento secondo cui i medesimi non si esauriscono in quelli, minimi, al di sotto dei quali verrebbero in gioco la stessa comunione di vita e la stessa sopravvivenza del gruppo, ma possono avere, nei singoli contesti familiari, un contenuto più ampio, soprattutto in quelle situazioni caratterizzate da ampie e diffuse disponibilità patrimoniali dei coniugi, situazioni le quali sono anch’esse riconducibili alla logica della solidarietà coniugale;
c) alla luce delle predette coordinate ermeneutiche, ed essendo indubitabile come la fruizione della casa coniugale sia ricompresa fra i bisogni primari della famiglia, conseguentemente il pagamento del mutuo per il relativo acquisto – quand’anche effettuato da uno solo dei coniugi – non è suscettibile di alcuna ripetizione.