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Pass invalidi: nessun obbligo preventivo di comunicare la targa

Il diritto dell’invalido ad accedere nelle zone a traffico limitato è incondizionato e non limitabile per esigenze di controllo automatizzato degli accessi nelle ZTL: nessun obbligo preventivo di comunicazione della targa dell’auto.

Giovedi 29 Settembre 2022

In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 28144 del 27 settembre 2022.

Il caso: I coniugi Mevia e Caio (quest’ultimo portatore di handicap) adivano il Giudice di Pace di Milano per l’annullamento di 14 verbali di accertamento di infrazione al Codice della Strada elevati per la violazione dell’articolo 7 C.d.S., comma 14, per avere Caio percorso corsie preferenziali stante la sua invalidita’ con la vettura della moglie, senza comunicare preventivamente all’amministrazione comunale la targa dell’auto.

Il GdP in accoglimento della domanda  annullava i verbali opposti.

Il Tribunale, quale giudice di appello, in riforma della sentenza gravata, confermava la validita’ dei verbali impugnati con la seguente motivazione:

  • da un lato riconosceva il pieno diritto per la persona invalida di transitare nelle corsie riservate e nelle zone a traffico limitato con qualsiasi veicolo

  • ma al contempo riconosceva la legittimita’ del “mero obbligo” di preventiva comunicazione della targa nell’ipotesi in cui l’interessato avesse deciso di utilizzare un veicolo diverso da quello (abituale) indicato all’atto del rilascio della autorizzazione da parte dell’ autorita’ comunale, come stabilito nell’ordinanza sindacale, che subordinava l’esercizio del diritto di transito e circolazione dei veicoli con a bordo persone invalide all’obbligo di comunicare la targa del veicolo prima dell’utilizzo per consentire ai sistemi di rilevamento automatico il riconoscimento dei veicoli autorizzati al transito.

    I coniugi Mevia e Caio ricorrono in Cassazione, che, nell’accogliere il ricorso, statuisce che:

a) per giurisprudenza costante il diritto dell’invalido ad accedere nelle zone a traffico limitato viene considerato un diritto incondizionato e non limitabile per esigenze di controllo automatizzato degli accessi in tali zone;

b) la piena effettivita’ del diritto alla circolazione delle persone affette da disabilita’ motorie non tollera dunque limiti o obblighi non previsti dalla legge ma imposti con ordinanze degli enti locali, che – lungi dal ridursi, come ha statuito la sentenza impugnata, a una “modalita’ informativa, di natura preventiva”, diretta al conseguimento delle finalita’ pubbliche di controllo delle aree a traffico limitato e di prevenzione dell’inquinamento in queste zone – finiscono per introdurre illegittimi condizionamenti a questo diritto;

c)  una disposizione comunale non può legittimare l’introduzione di una sanzione sostanzialmente connessa alla mancanza di preventiva comunicazione della targa di accesso alle corsie preferenziali anziche’ all’uso indebito di queste ultime da parte di soggetti non autorizzati;

d) il giudice quindi dovra’ accertare se il disabile si trovava effettivamente alla guida o trasportato sul veicolo del quale non era stata comunicata preventivamente la targa all’ente comunale, per verificare il regolare accesso nelle aree riservate o inibite al pubblico transito nel rispetto delle prescrizioni dettate dal codice della strada e scongiurare possibili abusi dell’utilizzo del pass invalidi in tali zone.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.28144 2022

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