Assegnazione della casa familiare al coniuge con figlio maggiorenne: presupposti
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27374/2022 chiarisce il concetto di “stabile convivenza” in riferimento al figlio maggiorenne non autosufficiente ai fini dell’assegnazione della casa coniugale al genitore con il quale formalmente risiede.
Martedi 4 Ottobre 2022 |
Il caso: Il Tribunale di Firenze, nel pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito a Tizio, revocava l’assegnazione dell’ex casa coniugale a Mevia, disponeva l’assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne non autonomo nella misura di Euro 400,00 a carico della madre e di Euro 500,00 a carico del padre, oltre le spese straordinarie nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, rigettava la domanda di mantenimento formulata da Mevia.
La Corte d’appello rigettava l’impugnazione proposta da Mevia; in particolare:
– rigettava il primo motivo di appello sull’assegnazione della casa coniugale, evidenziando che il figlio svolgeva un percorso di formazione professionale all’estero per pilota di linea, specialistico ed impegnativo, che lasciava presumere da un lato un trasferimento definitivo nel paese ospitante e dall’altro rientri a casa non definibili, ne’ programmabili, ne’ frequenti;
– chiariva che l’affermazione del Tribunale sulla comproprieta’ della casa ex coniugale costituiva un obiter dictum del Tribunale che non rivestiva alcuna efficacia esterna, dovendosi i coniugi risolvere l’eventuale controversia sulla proprieta’ in altra sede.
Mevia propone ricorso per Cassazione, denunciando la violazione o falsa applicazione in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’articolo 337 sexies c.c. e/o degli articoli 2, 30 della Costituzione: la Corte distrettuale, in conferma della sentenza del primo grado, aveva statuito (revocandola) sull’assegnazione della casa coniugale:
– senza tener conto dell’interesse prioritario del figlio a permanere nell’ambiente domestico nella previsione di legge dell’attribuzione del godimento della casa familiare quale ratio di protezione di questi;
– senza aver fatto corretta applicazione dei principi interpretativi-valutativi dell’istituto della assegnazione della casa coniugale avuto conto della effettivita’ del mantenimento da parte del figlio di “collegamento stabile” con l’abitazione oggetto di assegnazione, nel contesto del figlio maggiorenne, non economicamente autosufficiente, iscritto ad un corso fuori sede.
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ribadisce i seguenti principi:
a) l’assegnazione della casa coniugale e’ uno strumento di protezione della prole e non puo’ conseguire altre e diverse finalita’ e detta assegnazione non ha piu’ ragion d’essere soltanto se, per vicende sopravvenute, la casa non sia piu’ idonea a svolgere tale essenziale funzione;
b) la nozione di convivenza rilevante ai fini dell’assegnazione della casa familiari ex articolo 337 sexies c.c. comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione, quindi, dell’ipotesi di rarita’ dei ritorni, ancorche’ regolari, configurandosi in tal caso, invece, un rapporto di mera ospitalita’;
c) deve pertanto sussistere un collegamento stabile con l’abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorche’ non quotidiana, sia compatibile con l’assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purche’ vi faccia ritorno appena possibile e l’effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unita’ di tempo.