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Compensi avvocati; opposizione al decreto ingiuntivo con citazione e non con ricorso: conseguenze.

Con l’ordinanza n. 28781, pubblicata il 4 ottobre 2022, la Corte di Cassazione si è nuovamente occupata della questione relativa al momento in cui si possa ritenere tempestivamente proposta l’opposizione avverso un decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per compensi derivanti da attività professionale svolta in favore di un cliente nel caso in cui venga formulata con atto di citazione anziché con ricorso.

Lunedi 10 Ottobre 2022

IL CASO: Nella vicenda approdata all’esame dei giudici della Suprema Corte, due avvocati richiedevano ed ottenevano un decreto ingiuntivo nei confronti di una loro cliente a titolo di corrispettivo residuo per l’attività professionale prestata in suo favore nell’ambito di una transazione intercorsa con il Ministero della Giustizia. L’opposizione veniva proposta con citazione.

Il Tribunale, dopo aver disposto la mutazione del rito, ritenendo applicabile l’art. 14 del decreto legislativo n. 150/2011, dichiarava inammissibile l’opposizione per essere stata proposta tardivamente evidenziando che ai fini della tempestività l’atto di citazione doveva essere notificato e depositato nel termine di cui all’art. 641 c.p.c. e, quindi, nel termine di 40 giorni decorrenti dalla notificazione del decreto ingiuntivo. Nel caso di specie, invece, l’atto di citazione, introduttivo del giudizio, era stato notificato entro il termine dei quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo ma depositato oltre il suddetto termine.

La cliente ingiunta, rimasta soccombente, proponeva ricorso per Cassazione deducendo l’erroneità della decisione del Tribunale in quanto l’art. 4 del decreto legislativo n. 150 del 2011 collega all’eventuale errore nella scelta del rito la sola conseguenza della pronuncia dell’ordinanza di mutamento del rito, ma non il prodursi di eventuali decadenze, “giacché gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento“.

LA DECISIONE: Il ricorso è stato accolto dalla Corte di Cassazione con rinvio al Tribunale di provenienza, in persona di altro magistrato, cristallizzando il principio di diritto secondo il quale: “nei procedimenti “semplificati” disciplinati dal D.lgs. n. 150 del 2011, nel caso in cui l’atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento – a norma del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4 – è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte; tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell’ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all’esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all’atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che esso avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione effettuata quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive l’atto di citazione”.

Gli Ermellini, nel decidere la controversia, hanno:

  1. dato continuità alla consolidata giurisprudenza di legittimità ribadendo anche il principio secondo cui l’opposizione “ex art. 645 c.p.c. avverso l’ingiunzione ottenuta dall’avvocato nei confronti del proprio cliente ai fini del pagamento degli onorari e delle spese dovute, ai sensi della l. n. 79471942, combinato disposto art. 28, dell’art. 633 c.p.c. e del d.lgs. n. 150/2011, art. 14, proposta con atto di citazione, anziché con ricorso ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c. e del d.lgs. n. 150/2011, art. 14, è da reputare utilmente esperita qualora la citazione sia stata comunque notificata entro il termine di 40 giorni – di cui all’art. 641 c.p.c. – dal dì della notificazione dell’ingiunzione di pagamento. In tale evenienza, ai sensi del d.lgs. n. 150/2011, art. 4, comma 5, gli effetti sostanziali e processuali correlati alla proposizione dell’opposizione si producono alla stregua del rito tempestivamente attivato, ancorché erroneamente prescelto, per cui il giudice adito deve disporre con ordinanza il mutamento del rito, ai sensi del d.lgs. n. 150/2011, art. 4, comma 1”;

  2. ritenuto corretta la scelta della ricorrente di proporre ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale e non l’appello in quanto, come affermato dagli stessi giudici di legittimità in altri arresti giurisprudenziali, in tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato in materia civile, l’ordinanza conclusiva del procedimento ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 14, non è appellabile, ma impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, sia che la controversia riguardi solamente il “quantum debeatur”, sia che la stessa sia estesa all'”an” della pretesa, trovando anche in tale ultimo caso applicazione il rito di cui al cit. art. 14;

  3. ricordato che, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2011, la controversia per il recupero del compenso dell’avvocato, può essere introdotta:

  1. con un ricorso ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario “speciale” disciplinato dal menzionato d.lgs., artt. 3, 4 e 14, oppure

  2. ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c., fermo restando che la successiva eventuale opposizione deve essere proposta ai sensi dell’art. 702-bis e ss. c.p.c., integrato dalla sopraindicata disciplina speciale e con applicazione degli artt. 648,649,653 e 654 c.p.c., e quindi nella forma del ricorso.

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