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Contratti gas e luce: le misure previste dall’articolo 3 Decreto Aiuti bis e le violazioni contrattuali

È entrata in vigore il 22 settembre 2022 la legge 142 del 21 settembre 2022, di conversione del decreto legge 115 del 9 agosto 2022 concernente “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” (Decreto Aiuti bis).

L’articolo 3 del Decreto Aiuti bis, commi 1 e 2 (Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale), sospende, fino al 30 aprile 2023, l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte (comma 1). Fino alla medesima data del 30 aprile 2023 sono altresì inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore della norma, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.

A proposito di tale nuova norma, AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) e ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) hanno diramato una nota congiunta con l’obiettivo di chiarire la portata dell’articolo 3 Decreto Aiuti bis. La nota si è resa necessaria a causa delle diverse segnalazioni alle Autorità, da parte di consumatori, per violazioni del suddetto art.3 del DL Aiuti bis, principale novità nel contesto delle variazioni unilaterali di contratto, nonché per utilizzi impropri degli strumenti del recesso del venditore e della risoluzione per eccessiva onerosità.

Alla luce degli approfondimenti svolti congiuntamente e delle segnalazioni pervenute agli uffici delle due Autorità, ARERA ed AGCM hanno ritenuto necessario fornire utili indicazioni per consentire a consumatori ed imprese una corretta interpretazione dei reciproci comportamenti, anche nell’ambito di applicazione dell’art. 3 del D.L.115/22.

Le variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali

Merita di essere ricordato che l’articolo 13 (Termini e modalità di preavviso per la variazione unilaterale delle condizioni contrattuali e per le evoluzioni automatiche delle condizioni economiche) del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali (in vigore dal 1° luglio 2022), approvato dall’ARERA, prevede che, qualora nel periodo di validità di un contratto di fornitura, nel quale è esplicitamente prevista la facoltà per il venditore di variare unilateralmente specifiche clausole contrattuali, si renda necessario, per giustificato motivo, il ricorso da parte del venditore a tale facoltà, il venditore ne dà comunicazione in forma scritta a ciascuno dei clienti finali interessati in modo che tale comunicazione pervenga ai clienti finali stessi con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del cliente stesso (fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall’invio effettuato da parte del venditore).

In ogni caso la comunicazione contiene l’intestazione “Proposta di modifica unilaterale del contratto” e, per ciascuna delle modifiche proposte, deve recare un insieme di informazioni dettagliate nel comma in esame.

La comunicazione delle variazioni non è dovuta in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall’applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico di corrispettivi non determinati dal venditore.

In questo caso il cliente finale è informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.

Ciò premesso – come precisa la nota congiunta – le clausole che esplicitamente attribuiscono al venditore la possibilità di variare unilateralmente le condizioni contrattuali che definiscono il prezzo, rientrano pienamente nell’ambito di applicazione dell’art. 3 del DL.115/22: in altre parole sono inefficaci, fino al 30 aprile 2023.

Proposta di rinegoziazione per sopravvenuto squilibrio delle prestazioni a causa dell’aumento dei prezzi

La nota congiunta riferisce di segnalazioni di operatori che propongono offerte a prezzi superiori informando i clienti che in caso di non accettazione ricorreranno alla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto in essere.

Va precisato che l’incremento dei prezzi potrebbe determinare non un caso di “impossibilità sopravvenuta”, ma, al più, di “eccessiva onerosità” che, alle condizioni previste dall’art. 1467 c.c., autorizza il venditore a domandare al giudice la risoluzione del contratto con prestazioni corrispettive.

Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare (al giudice) la risoluzione del contratto.

La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.

Ciò che il venditore non può fare è ritenere di per sé risolto il contratto senza pronuncia giudiziale e chiedere l’attivazione dei servizi di ultima istanza per risoluzione contrattuale: quest’ultima condotta viola la regolazione dell’ARERA in materia di attivazione dei servizi di ultima istanza (si ricorda che la fornitura di ultima istanza è un servizio, istituito da ARERA, per garantire ai clienti la continuità nella fornitura energetica nel caso in cui, per ragioni estranee dalla propria volontà, abbiamo perso il proprio fornitore).

Quando l’articolo 3 del Decreto Aiuti bis non opera

Non rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 3 del DL115/22, quelle evoluzioni automatiche delle condizioni economiche già predeterminate e concordate tra le parti.

Si tratta di modifiche/aggiornamenti delle condizioni economiche già previste dalle condizioni contrattuali all’atto della stipula.

L’articolo 3 del Decreto Aiuti bis non opera neppure in relazione alle cd. offerte PLACET (Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela), cioè offerte del mercato libero che prevedono condizioni contrattuali standard e una struttura di prezzo definita da ARERA, formulate distintamente con riferimento al settore dell’energia elettrica e del gas naturale. l contratti relativi a tali offerte hanno durata indeterminata con condizioni economiche rinnovate ogni 12 mesi. Tale rinnovo non rientra perciò nell’ambito di applicazione dell’art. 3 del DL 115/22

Il problema recesso dal contratto di fornitura con i propri clienti

Per i cosiddetti clienti di piccole dimensioni (domestici, bassa tensione, e altri usi elettrici e gas entro i limiti di 200.000 metri cubi), il venditore può recedere qualora si tratti di contratti di mercato libero e tale facoltà sia espressamente contemplata nel documento contrattuale, prevedendo, però, un periodo di preavviso non inferiore a sei mesi. Nel caso che non siano rispettate le regole (si sono verificati casi in cui il recesso è stato comunicato con effetto immediato), saranno attivati i servizi di ultima istanza che garantiscono la fornitura di gas e energia elettrica.

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