Perdite dalla doccia: l’appartamento sovrastante paga i danni
Ancora una sentenza in materia di infiltrazioni, questa volte causate da una perdita della tubatura collegata all’impianto doccia. Secondo il Tribunale di Milano (sent. n. 4982 del 7 giugno 2022), nel momento in cui il Consulente tecnico d’ufficio accerta il nesso causale tra il guasto e l’esistenza di ammaloramenti nel controsoffitto in cartongesso, non ci sono più dubbi: il proprietario è tenuto al risarcimento ex art. 2051 cod. civ. Il principio è dunque chiaro: l’appartamento sovrastante paga i danni per le perdite dalla doccia.
Infiltrazioni dal piano di sopra: il caso
Il proprietario dell’appartamento sito al primo piano di un condominio citava in giudizio il proprietario del piano superiore, dolendosi che da detta unità immobiliare giungessero infiltrazioni che avevano causato l’ammaloramento del proprio controsoffitto.
Nello specifico, l’attore lamentava di aver subito da anni, nel proprio appartamento, infiltrazioni causate da un’evidente perdita d’acqua proveniente da una tubatura appartenente all’appartamento sovrastante, infiltrazioni per le quali in anni passati erano stati risarciti dalla compagnia assicuratrice del condominio, cosa non avvenuta in questa occasione per via della responsabilità esclusiva della parte convenuta.
Per verificare la natura delle infiltrazioni e la responsabilità, l’attore aveva già esperito un Accertamento tecnico preventivo. Con la propria relazione finale il Consulente aveva accertato l’esistenza di ammaloramenti nel controsoffitto in cartongesso per infiltrazioni avvenute in una camera dell’appartamento dell’attore, e che l’evento era dipeso da perdite avvenute dalla doccia sita nell’appartamento sovrastante, quantificando i soli danni materiali causati dall’infiltrazione in € 3.238,40.
Infiltrazioni: la decisione del Tribunale di Milano
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 4982 del 7 giugno 2022 in commento, ha confermato le risultanze emerse dall’Accertamento tecnico preventivo, dopo aver acquisito il fascicolo d’ufficio.
È circostanza nota che, quando ricorre l’ipotesi di responsabilità oggettiva di cui all’art. 2051 cod. civ., il danneggiato deve solo provare il nesso di causalità, mentre è onere del danneggiante provare il caso fortuito, cioè l’evento che sfugge al proprio dominio e che, spezzando il legame eziologico, rende non imputabile il pregiudizio provocato.
Nel caso di specie, il Ctu ha accertato, senza tema di smentite, che l’ammaloramento del controsoffitto della camera da letto dell’attore fosse riconducibile esclusivamente alla perdita avvenuta dalla doccia.
Peraltro, lo stesso convenuto ammetteva di essere intervenuto per riparare il guasto ed eliminare le infiltrazioni, producendo anche la fattura che dimostrava il pagamento delle spese.
Infiltrazione: la quantificazione del danno
È interessante rilevare come il Tribunale di Milano abbia accordato un risarcimento pari non soltanto ai danni materiali causati dalle infiltrazioni ma anche a quelli derivanti dal disagio complessivo subito dall’attore.
Nello specifico, ai danni causate dalle perdite d’acqua (ammontanti ad € 3.238,40), devono aggiungersi € 1.000,00 per danni da mancato godimento della camera da letto per 10 mesi, liquidati equitativamente in € 100,00 al mese, tenuto conto che la stanza, come verificato e documentato anche fotograficamente dal CTU, era inagibile.
Il periodo di 10 mesi conteggiato dagli attori appare congruo in quanto, in base all’id quod plerumque accidit, non è possibile procedere al ripristino dell’immobile sottostante prima del periodo necessario per ottenere la graduale asciugatura delle infiltrazioni, periodo cui deve aggiungersi nel caso di specie quello necessario per introdurre il procedimento di Accertamento tecnico preventivo e procedere al sopralluogo nel contraddittorio dei tecnici.
Il danno subito dall’attore per le infiltrazioni oggetto di causa ammonta allora complessivamente ad € 4.238,40, importo che va maggiorato di rivalutazione monetaria e di interessi legali sulla somma via via rivalutata a far data dal deposito della Consulenza nel procedimento di Accertamento tecnico preventivo, nonché dei soli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
Infiltrazioni: la segnalazione tempestiva
Dagli ne tempestiva
Dagli atti risulta altresì che l’attore abbia tempestivamente segnalato la presenza di infiltrazioni (chiedendo al convenuto di riparare il guasto) e si sia attivato per limitare i possibili pregiudizi.
Secondo l’art. 1227 cod. civ., infatti, non è dovuto il risarcimento per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.
In pratica, se il danneggiato è perfettamente a conoscenza delle infiltrazioni presenti in casa propria e non ha provveduto subito a limitarne la portata, le conseguenze ulteriori che si sarebbero potute evitare mediante una condotta più accorta non sono risarcibili.
Sentenza
Scarica Trib. Milano 7 giugno 2022 n. 4982