Separazione personale: anche un solo episodio di violenza fisica legittima l’addebito
Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per se’ sole – quand’anche concretantisi in un unico episodio di percosse- la dichiarazione della sua addebitabilita’ all’autore.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nell’ordinanza n.27324/2022.
Lunedi 24 Ottobre 2022 |
Il caso: La Corte di appello di Bologna, nel giudizio di separazione personale tra Caio e Mevia dal cui matrimonio erano nate due figlie, rigettava l’appello principale proposto da Mevia, con compensazione integrale delle spese di lite in ragione della contestuale declaratoria di inammissibilita’ dell’appello principale e dell’appello incidentale.
Mevia ricorre in Cassazione, censurando la sentenza impugnata per le seguenti ragioni:
– per avere omesso di considerare il fatto decisivo, costituito – a parere della ricorrente – dalla sentenza emessa dalla Corte d’appello penale di Bologna che aveva condannato Caio per il delitto di lesioni aggravate ai danni della moglie;
– la sentenza di condanna, confermata dalla Cassazione avrebbe quindi dovuto determinare la Corte d’appello ad addebitare la causa di separazione al marito.
Per la Suprema Corte la censura è fondata:
a) i comportamenti reattivi del coniuge che sfociano in azioni violente e lesive dell’incolumita’ fisica dell’altro coniuge, rappresentano, in un giudizio di comparazione al fine di determinare l’addebito della separazione, causa determinante dell’intollerabilita’ della convivenza, nonostante la conflittualita’ fosse risalente nel tempo ed il fatto che l’altro coniuge contribuisse ad esasperare la relazione;
b) le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per se’ sole – quand’anche concretantisi in un unico episodio di percosse – non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l’intollerabilita’ della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilita’ all’autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell’adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresi’ irrilevante la posteriorita’ temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale;
c) anche un unico episodio integra un comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l’equilibrio relazionale della coppia, poiche’ lesivo della pari dignita’ di ogni persona e la reazione aggressiva della vittima non ne riduce la portata e l’efficienza causale.