Porta dell’ascensore sbarrata al piano per scelta del condomino: nessun esonero dalle relative spese.
A cura della Redazione.
Con l’ordinanza n. 28155/2022 la Corte di Cassazione si pronuncia in merito alle spese dell’ascensore che deve sostenere in ogni caso il condomino che decide di sbarrare la porta dello stesso all’altezza del proprio piano.
Il caso: Tizio e Caia, in qualità di condomini, impugnavano la delibera assembleare del condominio in cui risiedevano, deducendo, per quel che in questa sede interessa, che erano state poste a loro carico le spese dell’ascensore nonostante non fosse da loro utilizzato perche’ la porta era stata sbarrata al loro piano.
La Corte d’appello, nel riformare parzialmente la sentenza di primo grado limitatamente ad altra questione, in merito alla spese dell’ascensore osservava che non vi era alcuna ragione per esonerare Caia dalle spese di ascensore in quanto la porte del piano ove era ubicata la sua proprieta’ era stata sbarrata per sua scelta in seguito ai lavori di ristrutturazione e non per iniziativa del condominio tanto che Tizio e Caia (ed i conduttori dei loro appartamenti) utilizzavano l’ascensore fino al terzo piano.
I soccombenti in grado di appello ricorrono quindi in Cassazione, che, relativamente alle spese dell’ascensore, nel rigettare il ricorso, conferma il ragionamento della Corte distrettuale, osservando, ad integrazione di quanto già rilevato dal giudice di appello, non risultava che per iniziativa del Condominio o di altri condomini fosse stato reso impossibile a Tizio e Caia (o ai loro inquilini) l’utilizzazione dell’impianto condominiale di ascensore.