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Decreto ingiuntivo e previa messa in mora del condomino moroso

L’art. 63 disp.att. c.c., fornisce all’amministratore che debba adempiere all’obbligo del recupero del credito uno strumento formidabile: il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo.

Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante l’eventuale opposizione.

A tale proposito occorre ricordare che l’opposizione a decreto ingiuntivo apre un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione, il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all’accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, ossia al merito del diritto fatto valere dal creditore con la domanda di ingiunzione.

Se il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, risulta arduo sostenere che il giudice dell’opposizione possa confermare il decreto ingiuntivo senza verificare la validità del titolo (la deliberazione assembleare) posto a fondamento dell’ingiunzione.

Si deve infatti considerare che la validità della deliberazione posta a fondamento della ingiunzione costituisce il presupposto necessario per la conferma del decreto ingiuntivo; non può, pertanto, precludersi al giudice dell’opposizione di accertare, ove richiesto o dovuto, la sussistenza del presupposto necessario per la pronuncia di rigetto o di accoglimento della opposizione.

È quindi comprensibile che il giudice dell’opposizione al decreto ingiuntivo abbia il potere di sindacare la nullità della deliberazione assembleare posta a fondamento della ingiunzione, che sia stata eventualmente eccepita dalla parte; egli ha altresì il potere-dovere di rilevare d’ufficio l’eventuale nullità della deliberazione, con l’obbligo – in tal caso – di instaurare sulla questione il contraddittorio tra le parti.

In particolare come da ultimo chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può in linea di principio sindacare sia la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d’ufficio, della deliberazione assembleare posta a fondamento dell’ingiunzione, sia l’annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest’ultima sia dedotta in via di azione – mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell’atto di citazione in opposizione – ai sensi dell’art. 1137 c.c. comma 2, nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione (Cass. civ., Sez. Un., 14/04/2021, n. 9839).

Decreto ingiuntivo e previa costituzione in mora del debitore: il problema

Rimane però da stabilire se sia necessario o meno costituire in mora il condomino debitore prima di procedere all’ingiunzione di pagamento.

È certamente opportuno che l’amministratore, prima di procedere in via ingiuntiva nei confronti del condomino moroso, invii una “bonaria” lettera di sollecito, comunicazione che, pur non avendo i caratteri della costituzione in mora, può sicuramente indurre il condomino ad adempiere alla propria obbligazione, evitando il ricorso alle aule giudiziarie.

A prescindere da tale prassi, occorre però stabilire se l’amministratore sia giuridicamente obbligato a agire in via monitoria solo previa messa in mora. La situazione è ancora più complessa qualora una norma regolamentare preveda l’obbligo, per l’amministratore, di contestare formalmente la morosità prima di iniziare la procedura monitoria.

La risposta del Tribunale di Catania

Il Tribunale di Catania ha recentemente evidenziato (sentenza n. 3637 del 31 agosto 2021) come la previa formale costituzione in mora del debitore non sia prescritta al fine di rendere esigibile o esistente il credito comunque vantato, ma per altri scopi previsti dal Legislatore (spostamento sul debitore del rischio dell’impossibilità sopravvenuta, risarcimento danni, interruzione della prescrizione del credito).

Del resto, pur potendo il regolamento condominiale disporre diversamente, la Corte di Cassazione ha comunque chiarito che la mancata preventiva messa in mora del condomino inadempiente, in violazione di norma regolamentare che preveda come obbligatoria la formale contestazione della morosità, non preclude all’amministratore condominiale di agire in via monitoria, potendo – al più – la violazione di tale regola di condotta far discendere in capo all’amministratore medesimo una responsabilità da inesatto adempimento del mandato (Cass. civ., Sez. II, 16/04/2013, n. 9181: nel caso di specie il condomino moroso si oppose al decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti sostenendo l’improcedibilità dell’azione moratoria, perché, contrariamente a quanto espressamente previsto dal regolamento di condominio, l’amministratore non li aveva preventivamente messi in mora).

La decisione del Tribunale di Catania è perfettamente in linea, quindi, con la giurisprudenza dominante secondo cui nessun previo adempimento formale è imposto all’amministratore di condominio per il recupero del credito per oneri condominiali non corrisposti in base allo stato di riparto, ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. Egli, difatti, in adempimento del proprio mandato, può (anzi deve) agire per il recupero del credito anche senza una delibera autorizzativa in tal senso (Trib. Roma 5 febbraio 2021, n. 2053).

Sentenza
Scarica Trib. Catania 31 agosto 2021 n. 3637

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