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Superbonus, impianto fotovoltaico trainato e abitazione in comproprietà: cosa accade se uno dei comproprietari paga gli interventi, mentre l’altro è titolare dell’utenza e della convenzione con …

L’art. 119, comma 5 del Decreto Rilancio dispone la possibilità di utilizzare il superbonus 110% anche per le spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, purché eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di ecobonus 110% o sismabonus 110% (isolamento termico a cappotto; sostituzione dell’impianto di riscaldamento; riduzione del rischio sismico).

Attenzione: l’utilizzo del superbonus 110% per il fotovoltaico è subordinato alla cessione al GSE dell’energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo.

È vero però che è possibile fruire del 110% anche nelle more del perfezionamento del contratto col Gestore dei servizi energetici a condizione, tuttavia, di essere in possesso della comunicazione di accettazione dell’istanza.

Ciò premesso merita di essere segnalata una recente risposta dell’Agenzia delle Entrate relativa all’installazione di un impianto fotovoltaico (quale intervento trainato) da parte dei comproprietari di un’unità immobiliare residenziale.

La questione

Nel caso esaminato uno dei comproprietari è stato il committente dei lavori di efficientamento, nonché intestatario delle fatture e colui che ha effettuato i pagamenti delle stesse, mentre l’intestatario dell’utenza elettrica e del contratto con il GSE è risultato l’altro comproprietario e unico residente nell’abitazione.

Ai fini del Superbonus si è posto il seguente problema: il beneficiario dell’agevolazione che ha sostenuto le spese per l’intervento di installazione dell’impianto fotovoltaico deve essere anche intestatario dell’utenza elettrica e del contratto di cessione dell’energia in surplus al GSE?

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

Se l’unità immobiliare è in comproprietà fra più soggetti, nel rispetto di tutte le condizioni normativamente previste, gli stessi hanno diritto alla detrazione in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, a prescindere dalla quota di proprietà.

In assenza di una espressa previsione al riguardo, non occorre che vi sia coincidenza tra il titolare della detrazione e l’intestatario dell’utenza elettrica e conseguentemente anche del contratto di cessione dell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico.

In conclusione, il comproprietario, pur non essendo parte del contratto per la cessione di energia elettrica, potrà ugualmente accedere al credito d’imposta per le spese che ha sostenuto per realizzare l’impianto fotovoltaico, in assenza di una disposizione preclusiva e nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla normativa (Risposta n. 545 del 4 novembre 2022).

Si ricorda infine che secondo la Dre Veneto (risposta n. 907-1110/2022) gli adempimenti legati all’allaccio dell’impianto possono essere effettuati anche dopo il termine per la scadenza dell’agevolazione, purché arrivino entro il termine per la presentazione della dichiarazione.

Scarica Risposta interpello Agenzia Entrate 4 novembre 2022 n. 545

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