Usucapione dei beni ereditati da parte di uno dei coeredi : presupposti
Con l’ordinanza 32413, pubblicata il 3 novembre 2022, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sui presupposti affinchè un erede che abbia ereditato un immobile in comunione con altri coeredi possa acquistarlo per usucapione.
Mercoledi 9 Novembre 2022 |
IL CASO: La vertenza trae origine dal giudizio promosso dalla comproprietaria di un immobile ricevuto in successione con altri soggetti la quale conveniva innanzi al Tribunale questi ultimi chiedendo che venisse accertato in suo favore l’intervenuto usucapione del predetto immobile.
Il Tribunale dava ragione all’attrice ritenendo che la stessa avesse esercitato il possesso esclusivo su detti beni. Dello stesso avviso la Corte di Appello che confermava la decisione di primo grado.
Pertanto, una delle originarie convenute, rimasta soccombente in entrambi i gradi di giudizio, sottoponeva la questione all’esame della Corte di Cassazione deducendo, con l’unico motivo di gravame, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1140, 1141 e 1144 del Codice Civile, oltre al travisamento dei fatti ed all’omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio.
In altri termini, secondo la ricorrente non vi era nessuna prova che l’originaria attrice avesse escluso i familiari dal godimento dei beni, si da configurare un possesso uti dominus.
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo del ricorso fondato e nell’accoglierlo con rinvio alla Corte di appello di provenienza per un nuovo esame, ha osservato che:
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prima della divisione, il coerede che, dopo la morte del “de cuius”, sia rimasto nel possesso del bene ereditario può usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso;
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il coorede che già possiede “animo proprio” ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare una inequivoca volontà di possedere “uti dominus” e non più “uti condominus”, risultando a tal fine insufficiente l’astensione degli altri partecipanti dall’uso della cosa comune;
Gli Ermellini hanno ricordato quanto già affermato dagli stessi giudici di legittimità di recente che, nel confermare i principi consolidati in materia di usucapione da parte del coerede, hanno escluso che la coabitazione con il de cuius e la disponibilità delle chiavi sia indice del possesso esclusivo dell’immobile (Cassazione civile sez. II, 08/04/2021, n.9359).
Pur avendo richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità, hanno concluso i giudici di Piazza Cavour, con la sentenza impugnata la Corte territoriale non ne ha fatto corretta applicazione avendo ritenuto sufficienti le dichiarazioni dei testi che avevano riferito dell’esercizio del possesso da parte dell’attrice originaria uti dominus su tutti i beni ereditari sin dalla morte dei genitori, senza chiarire se il godimento dei beni era stato o meno esclusivo, non essendo sufficiente ai fini dell’usucapione che vi sia stata l’astensione degli altri partecipanti all’uso della cosa comune.