Rifiuto di sottoporsi all’alcoltest: conseguenze
Per l’ipotesi di rifiuto dell’alcoltest, non sussiste alcun obbligo di avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.
Giovedi 10 Novembre 2022 |
Per i giudici di legittimità, l’avvertimento di cui all’art. 114 disp. att. c.p.p., è previsto nell’ambito del procedimento volto a verificare la sussistenza dello stato di ebbrezza e l’eventuale presenza del difensore è finalizzata a garantire che il compimento dell’atto in questione, in quanto a sorpresa e non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini.
Tuttavia, l’obbligo di dare avviso, non ricorre allorquando il conducente abbia rifiutato di sottoporsi all’accertamento etilometrico.
L’orientamento della Cassazione, secondo il quale l’obbligo di fornire avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per lo svolgimento dell’accertamento del tasso alcolemico, non sussiste laddove lo stesso si rifiuti di sottoporsi all’alcoltest, è stato confermato con la sentenza n. 39134 dello scorso 18 ottobre.
Nel 2021, la Corte d’appello di L’ Aquila confermava la pronuncia di primo grado con cui l’attuale ricorrente in cassazione era stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione e ad euro 1500,00 di ammenda, in ordine al reato di cui all’art. 186, commi 2-sexies e 7, del d.lgs n. 285/1992, per essersi rifiutato di sottoporsi agli esami con l’etilometro, con l’aggravante dell’avvenuta commissione del reato tra le ore 22:00 e le ore 7:00.
Il ricorrente contesta, innanzi alla Suprema Corte, la nullità delle operazioni compiute dalla polizia giudiziaria per omessa effettuazione dell’avviso della facoltà a lui spettante di farsi assistere da un avvocato di fiducia, ex art. 114 disp. att. c.p.p.
La Cassazione ha dichiarato manifestamente infondato il ricorso, dichiarandolo inammissibile e sottolineando che in caso di rifiuto di sottoporsi all’alcoltest non è necessario l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore al compimento dell’atto, quale è prescritto dall’art. 114 disp. att. c.p.p., in relazione agli atti di p.g. garantiti dall’assistenza difensiva, ex art. 356 c.p.p., tra i quali rientrano anche gli accertamenti etilometrici, come species degli accertamenti urgenti, ex art. 354 cpv., c.p.p.
Il procedimento può considerarsi in corso quando si verifica il rifiuto, da parte dell’interessato, di sottoporsi all’alcoltest ma nel momento in cui si esplicita il rifiuto medesimo, si realizza il fatto di reato di cui all’art. 186, comma 7, del Codice della strada. Per l’individuazione concreta del momento nel quale scatta l’obbligatorietà dell’avviso, è necessario che il fatto contestato all’imputato non sia la guida in stato di ebbrezza ma l’essersi rifiutato di sottoporsi ad accertamento etilometrico.
La Corte ha inoltre osservato che l’art. 354 c.p.p. riguardante gli accertamenti urgenti demandati alla polizia giudiziaria, laddove utilizza la locuzione “nel procedere al compimento degli atti”, indica, incontrovertibilmente, il momento in cui ci si accinge a compiere l’atto, nella specie di rilevazione dell’alcolemia mediante etilometro, e quindi, se ci si sta apprestando a compiere l’atto, significa che l’interessato vi abbia acconsentito.
Di conseguenza, l’eventuale rifiuto è da considerarsi come avvenuto in un momento antecedente.“Essere in procinto di compiere l’atto” significa avere il preventivo consenso da parte dell’interessato e, di conseguenza, l’eventuale rifiuto opererebbe solamente prima e non potrebbe in alcun modo configurarsi successivamente. Per la Corte, la conferma di ciò è data dal terzo comma dell’art. 379 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della strada che, nel disporre circa l’accertamento della guida in stato di ebbrezza ( misurazione della concentrazione di alcol nell’area alveolare a mezzo di due prove a distanza di almeno cinque minuti) e sulle modalità di verbalizzazione da parte degli agenti, prevede che “resta fermo in ogni caso il compito dei verbalizzanti di indicare nella notizia di reato, ai sensi dell’art. 347 c.p.p. le circostanze sintomatiche dell’esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida”.
Pertanto, il rifiuto implica la sola contestazione dei sintomi e, perciò, non risulta più indispensabile dare avviso od anche registrare la presenza del difensore di fiducia del conducente in quanto il reato si perfeziona contestualmente al diniego opposto dallo stesso di sottoporsi all’alcoltest.
Conclusivamente, la Cassazione, ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Note:
Si vedano, da ultimo, la sentenza n. 14878 del 15.04.2022 della VII Sezione Penale e la sentenza n. 18404 del 10.05.2022 della IV Sezione Penale.
Il quale dispone che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lett. c); la condanna per il reato di cui sopra comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lett. c), salvo che il medesimo appartenga a persona estranea alla violazione.