Morte del difensore nel corso del giudizio non comunicata alle altre parti e al giudice: conseguenze
Con l’ordinanza 32189, pubblicata il 2 novembre 2022, la Corte di Cassazione si è nuovamente occupata della questione relativa alle conseguenze derivanti dalla morte, nel corso di un giudizio di merito, dell’unico difensore della parte costituita che non viene comunicata alle altre parti e al giudice.
Venerdi 11 Novembre 2022 |
IL CASO: Nella vicenda approdata all’esame dei giudici di legittimità un avvocato promuoveva ricorso , ai sensi degli artt. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 e 702 bis ss c.p.c., nei confronti di una sua ex cliente chiedendo la condanna di quest’ultima al pagamento in suo favore dei compensi maturati per l’attività professionale svolta per conto della resistente.
Nel corso del giudizio moriva il difensore di quest’ultima ma l’evento non veniva portato alla conoscenza dell’avvocato ricorrente né a quella del Giudice.
Il giudizio, pertanto, continuava e all’esito il Tribunale, in composizione collegiale, accoglieva la domanda del legale. L’originaria resistente, quindi, interponeva ricorso per cassazione deducendo, fra l’altro, la violazione o la falsa applicazione degli artt. 298, 299, 301 e 304 c.p.c., degli artt. 111, comma 2°, e 24 Cost., evidenziando che, a seguito del decesso del suo unico difensore intervenuto nel corso del giudizio, il processo doveva essere automaticamente interrotto
LA DECISIONE: La Cassazione ha ritenuto il motivo del gravame fondato e lo ha accolto con rinvio al Tribunale, in diversa composizione, ricordando che la morte, la radiazione o la sospensione dall’albo dell’unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito, determina automaticamente l’interruzione del processo. Ciò anche nel caso in cui il giudice e le altri parti non ne abbiano avuto conoscenza.
In questi casi, ai fini dell’interruzione del processo, non è necessaria nessuna dichiarazione o notificazione dell’evento. Pertanto, hanno continuato gli Ermellini, il verificarsi di uno dei predetti eventi preclude automaticamente ogni ulteriore attività processuale, che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza, con la conseguenza che, in tali ipotesi, la nullità della sentenza d’appello o dell’ordinanza pronunciata in unico grado dal tribunale in composizione collegiale a norma dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, come nel caso esaminato, può essere dedotta e provata per la prima volta nel giudizio di legittimità a norma dell’art. 372 c.p.c..