Il giudice emette la sentenza senza attendere il deposito della memoria di replica: conseguenze
A cura della Redazione.
Nel caso in cui il giudice emetta la sentenza senza attendere il deposito delle memoria di replica ex art. 190 cpc incorre in una violazione processuale da cui deriva la nullità della sentenza per lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
Giovedi 17 Novembre 2022 |
Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 33219/2022.
Il caso: Tizio conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Catania, la società concessionaria per la riscossione delle entrate del Comune di Catania, nonché il Comune medesimo, proponendo opposizione al preavviso di fermo amministrativo di cinque autovetture di sua proprietà, emesso sul presupposto del mancato pagamento, da parte sua, della somma di Euro 150,15, dovuta a titolo di sanzione pecuniaria per violazioni del codice della strada.
Il GdP accoglieva l’opposizione, ma compensava le spese; il Tribunale, adìto dall’opponente con appello principale diretto a censurare la sentenza di primo grado limitatamente alla statuizione accessoria sulle spese; e dalla società opposta con appello incidentale volto a sindacare la statuizione principale sul merito dell’opposizione, accoglieva l’impugnazione incidentale, rigettava l’opposizione e condannava l’opponente alle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Tizio ricorre in Cassazione, deduce la violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione, nonché dell’art. 190 c.p.c, in quanto il giudice di appello aveva emesso la sentenza impugnata prima della scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica, violando così il diritto di diefsa del ricorrente.
Per la Cassazione la censura è fondata: sul punto ricorda che:
a) al riguardo, si sono pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte, le quali, componendo il precedente contrasto, hanno statuito che la sentenza emessa “ante tempus” dal giudice del merito (di primo grado o di appello) senza attendere la scadenza dei termini concessi, ex art.190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica (o anche di uno solo di essi) – e, a fortiori, in ipotesi di mancata concessione dei suddetti termini – è affetta da nullità per il solo fatto di impedire alle parti di esercitare con completezza il diritto di difesa, senza necessità che venga accertato in concreto il pregiudizio effettivo subìto dalla parte che si duole della violazione;
b) infatti la garanzia del contraddittorio non deve essere limitata al momento introduttivo del giudizio, ma, trovando fondamento nel diritto di difesa, deve potersi attuare in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo