Processo esecutivo e divieto di frazionamento del credito
La Corte di Cassazione nella sentenza n. 33443/2022 chiarisce i rapporti tra sentenza di primo grado e sentenza di appello in relazione al divieto di frazionamento del credito allorchè il creditore notifichi due atti di precetto per il pagamento delle spese di lite di primo e secondo grado.
Giovedi 17 Novembre 2022 |
Il caso: Caia proponeva opposizione all’atto di precetto notificatole da Mevia evidenziando che:
– Mevia, munita, nei suoi confronti, di un titolo esecutivo costituito da sentenza della Corte di Appello di Messina, confermativa della sentenza di primo grado, dopo averle intimato, con un primo atto di precetto, il pagamento delle spese legali liquidate per il giudizio di appello – peraltro integralmente corrisposte – con successivo atto di precetto intimava il pagamento delle spese legali liquidate, in primo grado, dal Tribunale, richiedendo pure ulteriori spese e competenze relative a tale secondo atto di precetto;
– ritenendo integrata un’ipotesi di abusivo frazionamento del credito, Caia proponeva opposizione avverso tale secondo atto di precetto;
Il Giudice di pace rigettava l’opposizione, con decisione che veniva confermata dal giudice di appello.
Caia ricorre in Cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 474 cod. proc. civ., nonché degli artt. 1175 e 1375 cod. civ.: per la ricorrente la creditrice, sebbene in possesso della sentenza resa dalla Corte messinese, costituente l’unico titolo della sua pretesa relativa alle spese legali di ambo i gradi di giudizio già intercorso con Caia, frazionava il relativo importo in due “tranche”, notificando due atti di precetto e richiedendo, per ciascuno di essi, spese ed onorari relativi alla redazione dei medesimi.
Per la Corte la censura è fondata: sul punto osserva che:
a) materia di titolo esecutivo di formazione giudiziale, specificamente nei rapporti tra sentenza di primo grado e sentenza d’appello, la giurisprudenza di questa Corte attribuisce alla sentenza d’appello, salvo casi di inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell’appello (e, quindi, quelli in cui l’appello sia definito in rito e non sia esaminato nel merito con la realizzazione dell’effetto devolutivo di gravame sul merito), l’efficacia di sostituire quella di primo grado, tanto nel caso di riforma che in quello di conferma di essa;
b) l’effetto sostitutivo della sentenza d’appello, la quale confermi integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado, comporta che, ove l’esecuzione non sia ancora iniziata, essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado, mentre, se l’esecuzione sia già stata promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa proseguirà sulla base delle statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione;
c) quindi, ai fini della corretta introduzione della esecuzione promossa quando già sia stata pubblicata la sentenza di appello, il titolo esecutivo da notificare prima o congiuntamente al precetto ai fini della validità di quest’ultimo è costituito in ogni caso dalla sentenza di appello e non dalla sentenza di primo grado, anche quando il dispositivo della sentenza di appello contenga esclusivamente il rigetto dell’appello e l’integrale conferma della sentenza di primo grado;
d) viene quindi enunciato il seguente principio di diritto: “integra abusivo frazionamento del credito il contegno del creditore esecutante, il quale – dopo avere intimato al debitore esecutato, con un primo atto di precetto, il pagamento delle spese legali liquidate per il giudizio di appello conclusosi con la conferma della decisione adottata in prime cure – intimi, con successivo atto di precetto, il pagamento delle spese legali liquidate in primo grado, richiedendo pure ulteriori spese e competenze relative a tale secondo atto di precetto”.