Il verbale di conciliazione è titolo esecutivo per l’impresa
Il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 3514 del 5 settembre 2022, ha affrontato un interessante caso di inadempimento agli obblighi assunti dall’appaltatore. La peculiarità della vicenda riguarda l’accertamento solo incidentale di tale inadempimento, che si incastona all’interno di un più complesso episodio di controversia condominiale riguardante le infiltrazioni d’acqua provenienti dalla terrazza di proprietà esclusiva. Analizziamo il caso e le conclusioni a cui è giunto il giudice piemontese.
Esecuzione del verbale di conciliazione: il caso
All’esito della procedura di accertamento tecnico preventivo adita a causa di infiltrazioni d’acqua provenienti dal piano superiore, la lite tra condòmini terminava con la sottoscrizione di un verbale di conciliazione, in base al quale la proprietaria della terrazza acconsentiva che i lavori di sistemazione del manufatto fossero affidati a una certa impresa, la quale accettava l’incarico per la cifra pattuita.
Dopo molto tempo, però, i lavori non erano ancora terminati. Il titolare del piano inferiore, parte del verbale e danneggiato dalle infiltrazioni, intraprendeva la procedura esecutiva notificando il precetto alla proprietaria della terrazza, intimandole di portare ad esecuzione i lavori pattuiti.
Avverso il precetto veniva proposta opposizione con rituale atto di citazione: secondo la parte intimata, il verbale di conciliazione non avrebbe potuto essere portato in esecuzione contro di lei, in quanto l’obbligo di eseguire i lavori sussisteva in capo alla ditta appaltatrice, la quale era l’unica responsabile della mancata ultimazione dei lavori.
Insomma: parte opponente lamentava il difetto di legittimazione passiva, avendo sì firmato il verbale di conciliazione ma solo per acconsentire ai lavori che l’impresa, anch’essa firmataria dell’accordo, avrebbe dovuto eseguire.
Esecuzione del verbale di conciliazione: la decisione
Il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 3514 del 5 settembre 2022 in commento, ha ritenuto meritevole di accoglimento l’atto di opposizione al precetto avente ad oggetto l’esecuzione di obblighi di fare.
Secondo il giudice piemontese, dalla lettura del verbale di conciliazione stipulato in sede di accertamento tecnico preventivo (verbale che, è bene ribadirlo, nel caso di specie rappresenta il titolo esecutivo) emerge in modo evidente come il soggetto obbligato all’esecuzione dei lavori sia l’impresa appaltatrice e non la proprietaria della terrazza, la quale si era impegnata solamente a consentire i lavori sulla sua proprietà e a pagare la propria quota per gli stessi.
Il precetto, quindi, avrebbe dovuto essere notificato all’appaltatore e non alla titolare della terrazza, la quale anzi ha dimostrato di essersi adoperata per ottenere l’esecuzione dell’opera diffidando formale la ditta, in ossequio all’art. 2224 cod. civ., secondo cui «Se il prestatore d’opera non procede all’esecuzione dell’opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d’arte, il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d’opera deve conformarsi a tali condizioni.
Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal contratto salvo il diritto al risarcimento del danno».
Parte attrice aveva infatti inviato formale lettera raccomandata a/r assegnando all’appaltatore il termine di trenta giorni per completare i lavori iniziati e mai ultimati. Nonostante ciò, gli interventi pattuiti rimanevano disattesi.
È quindi corretto ritenere che i lavori non siano stati ultimati per inadempimento dell’imprenditore, il quale è venuto meno ai suoi obblighi sia ai sensi dell’art. 2222 e seguenti cod. civ. che ai sensi del generale principio di cui all’art. 1176 cod. civ.
Tanto veniva confermato anche dalla Ctu disposta dal giudice, la quale accertava l’incompiutezza dei lavori.
Verbale di conciliazione come titolo esecutivo anche per l’impresa
Tutto ciò premesso, alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 3514 del 5 settembre 2022, ha ritenuto fondata e ha accolto l’opposizione dell’attrice, ritenuto che il soggetto obbligato materialmente all’esecuzione dei lavori sia l’impresa e non la proprietaria della terrazza, e che l’impresa stessa non abbia eseguito l’opera affidatale secondo le modalità e i termini concordati nel verbale di conciliazione, nonostante i numerosi solleciti da parte dell’attrice, lasciando l’opera incompleta.
Il giudice piemontese ha quindi concluso dichiarando inefficace il precetto per difetto di legittimazione della proprietaria della terrazza (parte attrice), non essendo la stessa il soggetto passivo del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, in quanto il verbale di conciliazione redatto all’esito dell’accertamento tecnico preventivo vincolava solamente l’impresa ad eseguire i lavori.
In estrema sintesi, possiamo affermare che il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 3514 del 5 settembre 2022 commentata, abbia stabilito il seguente principio: il verbale di conciliazione redatto a seguito di procedura di Atp è titolo esecutivo per l’impresa che l’ha sottoscritto.
Sentenza
Scarica Trib. Torino 5 settembre 2022 n. 3514