Garanzia per i vizi della cosa venduta e prescrizione dell’azione
Con l’ordinanza 34290, pubblicata il 22 novembre 2022, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul termine entro il quale si prescrive l’azione riconosciuta al compratore di un bene contro il venditore al fine di far valere la garanzia per i vizi della cosa venduta prevista dall’art. 1495 del Codice civile.
Lunedi 28 Novembre 2022 |
IL CASO: L’acquirente di sette libri e un quadro agiva in giudizio nei confronti della società venditrice chiedendo che venisse dichiarata la risoluzione dei contratti di compravendita dei suddetti beni per la mancanza, a norma dell’art. 1490 del Codice civile, delle qualità che la venditrice aveva promesso e garantito e più precisamente “l’autenticità e l’esclusività di ogni singola opera acquistata”.
La società convenuta si difendeva eccependo, preliminarmente, l’intervenuta decadenza dell’attore dal diritto e la prescrizione dell’azione per la garanzia dei vizi da quest’ultimo denunciati.
All’esito della consulenza tecnica d’ufficio, che era stata disposta nel corso del giudizio, il Tribunale dava ragione all’attore, dichiarando la risoluzione dei contratti oggetto della controversia.
Di diverso avviso la Corte di Appello, la quale riformava la decisione di primo grado, accogliendo l’eccezione di decadenza e di prescrizione che la società venditrice aveva sollevato.
Pertanto, l’originario attore investiva della questione la Corte di Cassazione, deducendo l’erroneità della decisione della Corte di Appello per avere ritenuto che la denuncia dei vizi dei beni acquistati da parte del compratore era tardiva senza considerare che, in realtà, il termine di decadenza previsto dall’art. 1495 c.c. decorre dalla loro effettiva scoperta, e cioè, se si tratta di vizi non rilevabili attraverso un esame rapido e sommario, dal momento in cui il compratore abbia acquisito, anche a seguito di un accertamento tecnico svolto in sede giudiziale, una certezza obiettiva e completa e non il semplice sospetto in ordine alla sussistenza del vizio.
LA DECISIONE: Il motivo è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione la quale, nel rigettarlo, ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’azione del compratore nei confronti del venditore per far valere la garanzia prevista dall’art. 1495 c.c. si prescrive, in ogni caso, nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e ciò anche se i vizi non siano stati scoperti o non siano stati tempestivamente denunciati o la denuncia non fosse neppure necessaria, sempre che la consegna abbia avuto luogo dopo la conclusione del contratto, coincidendo, altrimenti, l’inizio della prescrizione con quest’ultimo evento (Cass. n. 28454 del 2020; Cass.n. 11037 del 2017; Cass. n. 26967 del 2011).
Inoltre, hanno osservato gli Ermellini che:
1. in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, una volta eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, è onere dell’acquirente fornire la prova di aver denunciato (con qualunque mezzo idoneo e, quindi, anche mediante comunicazione telefonica) i vizi nel termine di decadenza previsto dall’art. 1495 c.c., pari ad otto giorni dalla scoperta del vizio occulto;
2. il predetto termine decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa, ma solo se la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi (ma, in difetto di accertamento sul punto e di una censura dello stesso per omesso esame di fatti decisivi), in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui detta scoperta, se del caso a seguito di un accertamento tecnico preventivo si sia completata;
3. in tema di garanzia per vizi della cosa venduta, il giudizio sulla conoscibilità del vizio costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità, a norma dell’art. 360 n. 5 c.p.c., solo per omesso esame di un fatto decisivo ed oggetto di discussione tra le parti.
Nel caso esaminato, hanno concluso, nessuna prova della tempestiva denuncia dei vizi nel termine degli otto giorni era stata fornita dal ricorrente, avendo con un’unica denuncia, risalente a molti anni prima dall’acquisto delle opere, documentato i vizi e, quindi, quando ormai erano maturate sia la decadenza sia la prescrizione dall’azione.