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Superbonus e sconto in fattura parziale o non perfezionato: le indicazioni pratiche

Ai sensi dell’articolo 121 del Decreto Rilancio, i soggetti che sostengono, spese per gli interventi agevolati con il Superbonus, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento delle spese, possono contare anche sul c.d. “sconto in fattura”, da intendersi come uno sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati.

È possibile che il fornitore applichi uno sconto in fattura parziale?

L’operazione è possibile.

Così nel caso in cui il fornitore applichi uno sconto “parziale”, il credito d’imposta è calcolato sull’importo dello sconto applicato. Ciò comporta, in sostanza, che se a fronte di una spesa di 30.000 euro, il fornitore applica uno sconto pari a 10.000 euro, lo stesso maturerà un credito d’imposta pari a 11.000 euro.

In tale ipotesi la parte di corrispettivo non oggetto di sconto deve comunque essere pagata utilizzando un bonifico bancario o postale dal quale risultino la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva (o il codice fiscale) del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Sconto in fattura non perfezionato e sanabilità dell’errore

Lo ”sconto in fattura” (che presuppone spese effettivamente pagate) si perfeziona solo in presenza del visto di conformità che attesta l’esistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione e dell’asseverazione che attesta la congruenza delle spese detraibili, da richiedere a cura del contribuente.

La fattura delle spese scontate deve indicare espressamente la dicitura ”sconto in fattura”, mentre è necessario inviare l’apposita comunicazione entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese (o nel nuovo termine eventualmente stabilito).

È possibile che il prestatore emetta una fattura, con la scelta dello sconto in fattura, senza tuttavia che sia stata trasmessa l’apposita comunicazione all’Amministrazione finanziaria nei tempi previsti.

Il committente infatti può non aver potuto inviare, nei termini previsti, la relativa comunicazione all’Agenzia in quanto il prestatore ha erroneamente fatturato una parte dei lavori eseguiti, indicando l’applicazione dello “sconto”, nonostante non fossero ancora maturati i presupposti necessari per il valido esercizio della relativa opzione.

Così, ad esempio, il professionista incaricato dal prestatore può aver rilevato la mancanza della necessaria asseverazione attestante il rispetto dei requisiti e di conseguenza non può rilasciare il visto di conformità.

L’assenza di tali documenti impedisce la regolare comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate.

Come precisato anche dal provvedimento del 3 febbraio 2022, però, l’omesso o errato invio della comunicazione rende l’opzione inefficace nei confronti dell’Agenzia.

È possibile rimediare a tale situazione?

L’agenzia delle Entrate nella risposta n. 581 del 5 dicembre 2022 indica la strada per risolvere il problema: il prestatore dovrà integrare la fattura ordinaria con un documento extra fiscale, documentando così il mancato pagamento della prestazione attraverso lo sconto in fattura non andato a buon fine per il mancato invio nei termini della comunicazione alle Entrate.

In ogni caso nello stesso dovrà essere indicata la somma da pagare che i contribuenti potranno saldare e, al verificarsi delle condizioni di legge, procedere con la detrazione delle spese ovvero optare per la cessione del credito allo stesso fornitore o a terzi, al più tardi entro il termine di vigenza dell’agevolazione.

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